Violazione del diritto di visita al figlio: risarcito un papà

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con la sentenza del 17 novembre 2015 (Bondavalli c/ Italia , proc. n. 35532/12) ha condannato l’Italia a risarcire i danni subiti da un padre separato per la grave compromissione del rapporto con il figlio dal medesimo subita a causa dell’ostruzionismo della madre del minore e dell’atteggiamento partigiano dei Servizi Sociali, schierati dalla parte della madre .

Più esattamente, il caso sottoposto all’esame dei Giudici di Strasburgo riguardava la vicenda di un padre che per sette anni, nonostante la previsione da parte del Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna di un puntuale calendario degli incontri con il figlio, aveva potuto esercitare il diritto di visita in modo assai limitato ed anzi, per un certo periodo gli incontri padre-figlio erano stati del tutto sospesi, sulla base delle relazioni negative dei Servizi Sociali incaricati di seguire il caso e presso i quali operava anche la madre del minore come psichiatra, nonchè per via di una valutazione negativa della sua idoneità genitoriale effettuata però da uno psichiatra che era legato da comprovati rapporti di amicizia con la madre del minore.

I tentativi del padre di far emergere la faziosità delle valutazioni dei Servizi e del C.T.U. erano rimasti infruttuosi sia presso il Tribunale per i minori, sia nel procedimento di reclamo innanzi alla Corte d’Appello: i giudici di entrambi i gradi non avevano accolto la richiesta del padre di rinnovare le indagini presso altre strutture pubbliche, non legate alla madre del minore, e mediante un perito imparziale.

Richiamando la nota sentenza Piazzi c/ Italia (sent. 2.11.2010, proc. n. 36168/09), la Corte di Giustizia UE ha ritenuto violato l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che assicura il rispetto della vita privata e familiare. Ad avviso del giudici di Strasburgo, l’art. 8 non prevede solo il divieto di ingerenza del potere pubblico nella vita privata dell’individuo, ma impone un obbligo positivo, e cioè lo Stato deve attivarsi per fare in modo che il diritto alle relazioni familiari venga effettivamente rispettato e trovi piena attuazione nell’interesse prioritario del minore, suo malgrado coinvolto nella vicenda separativa dei genitori.

Fonte: sentenza CEDU 17.11.2015 (caso Bondavalli c/ Italia N. 35532/12)

Nascita indesiderata: l’impossibilità di scelta della gestante è fonte di responsabilità

Le Sezioni Unite della Cassazione sono recentemente intervenute su una questione particolarmente calda in giurisprudenza e nel dibattito dottrinale: la nascita indesiderata.
Il caso giunto all’attenzione della Suprema Corte riguardava la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti dei sanitari da due genitori di una bambina affetta da Sindrome down, i quali sostenevano che la patologia del feto non era stata diagnosticata tempestivamente, come invece avrebbe potuto e dovuto essere, dato che dagli esami effettuati emergevano anomalie che, se adeguatamente approfondite, avrebbero consentito di individuarne la presenza. Più in particolare, secondo il costrutto degli attori, la madre, se fosse stata correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza, come consentitole dalla legge 194/1978, art. 6.
Detta norma stabilisce il diritto della gestante di ricorrere all’aborto dopo il novantesimo giorno di gravidanza quando la gravidanza ed il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Al riguardo le Sezioni Unite hanno precisato che “l’impossibilità della scelta della madre, pur nel concorso delle condizioni di cui all’art.6, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. La gestante, profana della scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grava l’obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato senza limitarsi a seguire le direttive della paziente”.
La gestante, dunque, deve adeguatamente informata sulle condizioni di salute del feto e dev’essere posta nelle condizioni di poter scegliere se portare a termine o meno la gravidanza: i giudici di legittimità hanno dunque ribadito l’orientamento, oramai consolidato, che tutela il diritto all’autodeterminazione del paziente e dunque riconosce come illecita la condotta del medico che fornisca informazioni non corrette o incomplete.
Per ottenere il risarcimento, inoltre, dovranno sussistere ed essere accertabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, come richiesto dal citato art. 6 della legge 194/1978 (in difetto l’aborto è vietato per legge).
Fin qui, nulla da dire. Il punto critico (e criticabile) della sentenza è un altro e riguarda il pesante onere probatorio che viene posto a carico della madre danneggiata: non le sarà sufficiente provare di non aver ricevuto una corretta informazioni e che il feto era affetto da una patologia grave e tale da porre in pericolo la sua salute psico-fisica, ma dovrà dimostrare la propria volontà di non portare a termine la gravidanza.
Una prova certamente non facile da fornire, in quanto implica un’indagine conoscitiva complessa sulle intenzioni della partoriente,tesa a dimostrare che, qualora tempestivamente informata sulle reali condizioni di salute del nascituro, la madre avrebbe abortito.

Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 25767 del 22.12.2015

L’affidamento condiviso a scuola: modalità attuative

Accade spesso che i genitori separati o divorziati che non convivono con i figli riscontrino grandi difficoltà ad accedere alle informazioni scolastiche dei figli, poichè le informazioni passano attraverso il diario scolastico o colloqui individuali che vedono protagonista privilegiato il genitore convivente.

Sulla problematica è di recente intervenuto il Ministero dell’Istruzione, con una nota indirizzata alle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella quale vengono fornite indicazioni operative per la concreta attuazion in ambito scolastico dell’affidamento condiviso.

A titolo esemplificativo, il Ministero segnala alcune azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere a tale scopo:

inoltro di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

– individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia,, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o e-mail);

– richiesta della firma di entrambi i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Significativo è soprattutto l’invito del Ministero alle istituzioni scolastiche a favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità, di cui si evidenzia la natura di diritto soggettivo del minore, ed a facilitare l’accesso alle informazioni relative all’andamento ed alla formazione scolastica del figlio da parte del genitore non convivente con il figlio, anche se non affidatario.

Fonte: Nota MIUR prot. 5336 del 2.9.2015 – “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“.

Assegno di divorzio: la Corte Costituzionale supera il “dogma” del tenore di vita coniugale

L’assegno post matrimoniale è un istituto creato e concepito all’inizio degli Anni 70, con la legge sul divorzio (è previsto dall’art. 5 della legge 898/70, poi modificata dalla legge 74/1987).

Esso in sostanza sancisce il permanere di un vincolo solidaristico tra i coniugi, anche dopo lo scioglimento del matrimonio: pronunciando il divorzio, il giudice può disporre in favore del coniuge che non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive un assegno mensile.

L’adeguatezza viene riferita al tenore di vita matrimoniale.
L’interpretazione giurisprudenziale ha univocamente chiarito che l’assegno di divorzio assolve una funzione prettamente assistenziale, presupponendo una condizione di bisogno del coniuge destinatario dell’assegno.

Su questo filone è da ultimo intervenuta la Consulta, la quale, investita della questione di legittimità costituzionale della norma citata, per possibile contrasto con gli art. 2, 3 e 29 della Carta costituzionale, ha dichiarato infondata la questione, svolgendo tuttavia autorevoli e qualificate precisazioni circa il parametro del “tenore di vita”.

Più esattamente, la Corte Costituzionale, facendo proprio l’orientamento dei giudici di legittimità, ha acclarato che il parametro del “tenore di vita” non integra l’unico parametro di riferimento ai fini della quantificazione dell’assegno, ma va valutato e bilanciato con gli ulteriori parametri elencati nell’art. 5 legge div. (le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio).

In sostanza, afferma la Consulta, il giudice del divorzio deve compiere un duplice ragionamento: dapprima, in astratto, deve valutare la sussistenza dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge meno abbiente alla luce del tenore di vita coniugale, quindi, in concreto, quantificare la misura dell’ipotetico assegno sulla base degli ulteriori parametri di cui sopra, i quali agiscono come fattore di moderazione e di diminuzione della somma considerata in astratto, giungendo anche ad azzerarla.

Fonte: Corte Costituzionale, sent. n. 11 dell’11.2.2015 in www.cortecostituzionale.it

Separazione e divorzio veloci: come fare

E’ stata introdotta un anno fa, ma è ancora poco conosciuta. Si tratta dell’opportunità di addivenire alla separazione, al divorzio e alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio senza dover comparire innanzi al Tribunale.
Come fare?
Al riguardo, il D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge 162 del 10.11.2014 ha previsto due procedure:
– la “negoziazione assistita“, nella quale i coniugi, con l’ausilio dei rispettivi avvocati, la cui presenza è obbligatoria, si impegnano a collaborare lealmente ed in buona fede al fine di addivenire ad una definizione consensuale delle regole della loro separazione, del divorzio o della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
L’impegno ha una durata prestabilita, decorsa la quale, se non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata, ciascuno è libero di assumere l’iniziativa giudiziale.
Se, invece, l’accordo viene raggiunto, esso viene sottoposto ad un controllo di regolarità presso la Procura della Repubblica, superato positivamente il quale, viene trasmesso, a cura degli avvocati, al Comune di celebrazione del matrimonio.
L’accordo è vincolante per le parti dalla data di sua sottoscrizione davanti agli avvocati.

– la dichiarazione dei coniugi direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato civile: questa modalità è esperibile soltanto quando non vi siano figli minorenni, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autonomi, e quando l’accordo non investa questioni di natura patrimoniale (mantenimento, trasferimenti immobiliari, ecc.). In questa seconda ipotesi, non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma stante la delicatezza degli interessi in gioco, è sempre utile rivolgersi previamente ad un legale esperto della materia, che, valutata attentamente la specifica vicenda familiare, possandicare la fattibilità nel caso concreto di tale iter e fornire i suggerimenti giusti in merito al contenuto dell’accordo che verrà consegnato all’Ufficiale di Stato civile, al fine di evitare possibili problematiche future.

I vantaggi di queste procedure? Certamente la rapidità, poichè le procedure sono svincolate dai tempi di attesa dell’udienza davanti al Tribunale, purtroppo lunghi.
Inoltre, nell’ambito di un accordo, i coniugi possono regolamentare i reciproci rapporti personali e patrimoniali con ampia autonomia negoziale, disciplinando anche profili che il giudice della separazione o del divorzio contenzioso, per legge, non può esaminare, quali, a titolo esemplificativo, il trasferimento di proprietà o di quote immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, anche quale modalità alternativa o integrativa dell’assegno di mantenimento, la gestione di beni cointestati, il pagamento del mutuo, ed altre.

Fonte: Legge 162 del 10.11.2014 con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 134 del 12.9.2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”