Separazione e divorzio veloci: come fare
E’ stata introdotta un anno fa, ma è ancora poco conosciuta. Si tratta dell’opportunità di addivenire alla separazione, al divorzio e alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio senza dover comparire innanzi al Tribunale.
Come fare?
Al riguardo, il D.L. n. 132/2014 convertito dalla legge 162 del 10.11.2014 ha previsto due procedure:
– la “negoziazione assistita“, nella quale i coniugi, con l’ausilio dei rispettivi avvocati, la cui presenza è obbligatoria, si impegnano a collaborare lealmente ed in buona fede al fine di addivenire ad una definizione consensuale delle regole della loro separazione, del divorzio o della modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
L’impegno ha una durata prestabilita, decorsa la quale, se non è stato possibile addivenire ad una soluzione concordata, ciascuno è libero di assumere l’iniziativa giudiziale.
Se, invece, l’accordo viene raggiunto, esso viene sottoposto ad un controllo di regolarità presso la Procura della Repubblica, superato positivamente il quale, viene trasmesso, a cura degli avvocati, al Comune di celebrazione del matrimonio.
L’accordo è vincolante per le parti dalla data di sua sottoscrizione davanti agli avvocati.
– la dichiarazione dei coniugi direttamente davanti all’Ufficiale dello Stato civile: questa modalità è esperibile soltanto quando non vi siano figli minorenni, nè figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autonomi, e quando l’accordo non investa questioni di natura patrimoniale (mantenimento, trasferimenti immobiliari, ecc.). In questa seconda ipotesi, non è obbligatoria l’assistenza dell’avvocato, ma stante la delicatezza degli interessi in gioco, è sempre utile rivolgersi previamente ad un legale esperto della materia, che, valutata attentamente la specifica vicenda familiare, possandicare la fattibilità nel caso concreto di tale iter e fornire i suggerimenti giusti in merito al contenuto dell’accordo che verrà consegnato all’Ufficiale di Stato civile, al fine di evitare possibili problematiche future.
I vantaggi di queste procedure? Certamente la rapidità, poichè le procedure sono svincolate dai tempi di attesa dell’udienza davanti al Tribunale, purtroppo lunghi.
Inoltre, nell’ambito di un accordo, i coniugi possono regolamentare i reciproci rapporti personali e patrimoniali con ampia autonomia negoziale, disciplinando anche profili che il giudice della separazione o del divorzio contenzioso, per legge, non può esaminare, quali, a titolo esemplificativo, il trasferimento di proprietà o di quote immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, anche quale modalità alternativa o integrativa dell’assegno di mantenimento, la gestione di beni cointestati, il pagamento del mutuo, ed altre.
Fonte: Legge 162 del 10.11.2014 con cui è stato convertito in legge il D.L. n. 134 del 12.9.2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”