Consenso ai trattamenti medici: non basta la consegna di un depliant informativo
Una giovane donna si sottopone ad un intervento chirurgico per la correzione della miopia, ma, passato qualche tempo dall’operazione, comincia a manifestare complicanze, con seri disturbi e un netto peggioramento delle condizioni visive, tanto da risultare invalida al 60%. Cita in giudizio la struttura sanitaria ove era stato eseguito l’intervento chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’operazione chirurgica, effettuata – a suo dire – in modo frettoloso e negligente, e contesta altresì di non essere stata adeguatamente informata su rischi e sulle possibili complicanze dell’intervento.
Dopo i due gradi di giudizio, la causa giunge innanzi alla Corte di Cassazione, la quale definendo il procedimento con la sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016, ha avuto modo di ribadire l’orientamento, consolidato oramai, riguardo al cosiddetto “consenso informato” alla prestazione medica.
Il consenso ai trattamenti sanitari dev’essere
– personale, vale a dire dev’essere espresso dal diretto interessato (salvo si tratti di persona incapace di intendere e di volere)
– specifico, ovvero riguardare precisamente il trattamento sanitario cui il paziente deve sottoporsi;
– esplicito, cioè dev’essere esternato chiaramente con una dichiarazione di volontà in tal senso, mentre non è ammesso il consenso presunto (desumibile, ad esempio, dal fatto che in passato il paziente abbia già effettuato un intervento dello stesso tipo).
L’assenso – sottolinea la Suprema corte – deve basarsi “su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”.
Pertanto, non è sufficiente la semplice consegna di un depliant illustrativo dei possibili rischi dell’intervento, se in esso non sono spiegate, in modo chiaro e comprensibile al paziente tutti i possibili rischi conseguenti al trattamento cui deve sottoporsi.
Ed anche se il paziente, in passato, ha effettuato un precedente trattamento dello stesso tipo, il medico che interviene successivamente è tenuto ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si sta per effettuare o, comunque, a verificare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo dispone nell’immediatezza della nuova prestazione.
Non basta dunque la consegna di un depliant informativo, occorre verificare, caso per caso, la reale comprensione e l’effettiva consapevolezza ed accettazione da parte del paziente dei possibili rischi e conseguenze negative della prestazione medica cui dev’essere sottoposto.
Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 2177/16 del 4.2.2016