Se il figlio lascia il lavoro, non può pretendere di essere mantenuto dai genitori

Se il figlio maggiorenne lascia un lavoro a tempo indeterminato non può chiedere che al suo mantenimento provvedano i genitori.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recentissima sentenza, affrontando la vicenda di un padre che chiedeva la revoca dell’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, la quale, già da tempo maggiorenne, aveva lasciato un posto di lavoro a tempo indeterminato optando per un lavoro a tempo determinato.

La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici dell’appello, i quali da un lato avevano valutato che l’età della figlia era elemento sufficiente ad escludere che dovesse essere ancora mantenuta dai genitori, dall’altro avevano ritenuto che la scelta di lasciare un posto di lavoro a tempo indeterminato non facesse rinascere l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori.

Al riguardo, l’orientamento della giurisprudenza, oramai consolidato, è il seguente: una volta raggiunta la capacità lavorativa e l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento. Nello stesso senso la Corte di Cassazione si è espressa più volte  (v. sentenze n. 1761 del 2008, n. 26259 del 2005).

Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 6509 del 14.3.2017

Omeopatia o cure tradizionali? Quando decide il giudice

Nell’affidamento condiviso le decisioni sulle terapie sanitarie per i figli vanno assunte di comune accordo tra i genitori, trattandosi di “decisioni di maggiore interesse” e cioè decisioni che riguardano aspetti particolarmente importanti della crescita dei figli.
In caso di contrasto tra i genitori sulla scelta delle cure per il figlio è possibile rivolgersi al giudice, il quale prende la decisione in luogo dei genitori tenendo conto esclusivamente dell’interesse del figlio.
In quest’ottica, il Tribunale di Roma in un recente provvedimento (ordinanza 16.2.2017 – est. Velletti) ha stabilito che, quando i genitori non sono d’accordo sulle terapie da far seguire al figlio, devono prevalere le terapie consigliate dal pediatra e dai medici specialisti che hanno in cura il minore: la preferenza, dunque, va alla medicina tradizionale.

La vicenda

Il caso deciso dal Tribunale di Roma riguardava una vicenda in cui tra genitori già in conflitto per altre questioni afferenti la responsabilità genitoriale era insorto un problema di salute della figlia (otite divenuta, poi, ipoacusia).
Il padre voleva seguire le terapie prescritte dalla struttura sanitaria che aveva visitato la minore, la madre, invece, preferiva una cura omeopatica prescritta dal medico di fiducia.
Il Tribunale, assumendo la decisione al posto dei genitori, ha stabilito che la bambina dovesse essere curata secondo la terapia prescritta dalla struttura sanitaria, e dunque con i farmaci tradizionali, prescrivendo al genitore più diligente di accompagnare la figlia alle visite, anche in assenza dell’altro genitore.

E in caso di disaccordo sulle vaccinazioni?

Altra questione sulla quale i genitori avevano opinioni discordanti erano le vaccinazioni.
Anche riguardo ad esse, il Tribunale di Roma ha previsto che i genitori dovessero seguire le indicazioni del pediatra di base in punto alle vaccinazioni cui sottoporre la minore.
Se il pediatra riterrà opportuno sottoporre la minore alle vaccinazioni – ha stabilito il giudice – il genitore più diligente sarà autorizzato a condurre la minore nelle strutture specializzate per eseguire le vaccinazioni indicate dal pediatra e per sottoscrivere i relativi consensi, anche in assenza del consenso dell’altro genitore, ma informandolo di quanto fatto.

Se il genitore dissenziente non rispetta le indicazioni del giudice

Nel provvedimento in oggetto, il genitore contrario alle vaccinazioni e più restio alle cure tradizionali è stato espressamente invitato a non ostacolare la piena attuazione delle prescrizioni del giudice, con avvertimento che, in caso di condotte ostruzionistiche, sarebbero stati applicati a suo carico i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 709 ter c.p.c.

 

Fonte: Ordinanza 16.2.2017 del Tribunale di Roma (est. Velletti).