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Sottrazione consensuale di minorenni. Qual è la pena?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La sottrazione consensuale di minorenni è un delitto previsto e punito dall’art. 573 del Codice Penale.

Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto i quattordici anni, pur con il consenso di quest’ultimo, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a mezzo querela, con la reclusione fino a due anni.

immagine con sfondo grigio con domanda "È possibile revocare l’interdizione giudiziale?"

È possibile revocare l’interdizione giudiziale?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’art. 429 c.c. sancisce che in qualsiasi momento, quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate con sentenza.

La domanda per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione può essere presentata dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore dell’interdetto, dal curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero.

La revoca dell’interdizione può essere anche chiesta al fine di ottenere l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno, misura meno invasiva e più flessibile rispetto alla vecchia interdizione.  

schermata con sfondo verde e domanda "in cosa consiste la comunione legale dei beni"

In che cosa consiste la comunione legale dei beni?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che, per legge, si applica al matrimonio se i coniugi non scelgono diversamente (optando per la separazione dei beni o per altri regimi convenzionali).

La funzione della comunione legale è costituire un patrimonio comune ai coniugi, destinato al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.

La comunione ha per oggetto gli acquisti compiuti dai coniugi, anche separatamente, dopo il matrimonio, ad eccezione di alcuni beni che rimangono personali; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, i frutti dei beni appartenenti anche solo a uno dei due coniugi; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi.

Sono invece esclusi dalla comunione i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare prima del matrimonio; i beni acquisiti da uno dei coniugi durante il matrimonio per donazione o successione; i beni di uso strettamente personale, quelli strumentali per l’esercizio di una professione ed eventuali somme percepite a titolo di risarcimento danni.

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Come avviene l’accertamento giudiziale della paternità e della maternità?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità è lo strumento giuridico tramite cui un soggetto nato fuori dal matrimonio può vedersi riconosciuto lo status di figlio, indipendentemente dalla volontà dei genitori.

In altre parole, il figlio che alla nascita non sia stato riconosciuto dalla madre o dal padre, può rivolgersi al Tribunale chiedendo di accertare il rapporto di filiazione nei confronti del genitore che non lo abbia riconosciuto.

L’azione di accertamento può essere promossa anche dal genitore che ha riconosciuto il figlio, nei confronti dell’altro genitore che abbia omesso il riconoscimento.

Il rapporto di filiazione biologica viene accertato mediante la prova ematogenetica (test del DNA) o mediante altri mezzi di prova (documenti, testimonianze, ecc.).

Cosa sono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari?

Cosa sono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti urgenti che vengono emessi dal Tribunale in situazione di violenza ed abusi in famiglia.

La norma (art. 342 bis c.c.) specifica che deve trattarsi di condotte che causano “un pregiudizio grave all’integrità fisica o morale e alla libertà personale del coniuge o del convivente”. 

In presenza di tali condotte (che vanno rigorosamente dimostrate), il giudice, su domanda di parte, emette un decreto, anche senza previamente sentire la persona accusata di abusi, ordinandole di porre immediatamente fine alla condotta violenta o maltrattante e vietandole di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai familiari vittime degli abusi.

Presupposti per l’applicazione della misura sono: 

  •  la convivenza o perdurante coabitazione (che non è esclusa quando la vittima si allontani dall’abitazione comune prima di rivolgersi al giudice, quando l’allontanamento sia causato dal timore di subire ulteriore violenza);
  • una condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o psicologica della persona; dunque non solo maltrattamenti fisici, ma anche tutti i casi di violenze psicologiche, offese, minacce e comportamenti comunque lesivi della dignità della persona.