L’affidamento dei figli se i genitori non sono sposati: perchè è importante rivolgersi al giudice

Le coppie di fatto, cioè non legate da vincolo coniugale, sono sempre più numerose.
Spesso sono soprattutto i giovani che, per varie motivazioni, scelgono di non avere un legame “ufficiale” e di convivere, andando a costituire un nucleo familiare autonomo.

L’ordinamento riconosce una tutela inferiore alla famiglia di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio per quanto attiene i rapporti tra gli adulti, in quanto il convivente economicamente più debole non ha, ad oggi, le medesime garanzie che sono previste per il coniuge meno abbiente.
Ed infatti, mentre il coniuge (solitamente, la moglie) che dispone di risorse economiche inferiori ha diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il proprio mantenimento, ciò non è previsto per la persona non autonoma finanziariamente che abbia solamente convissuto con il partner, anche se il rapporto è durato a lungo e se, durante la relazione di fatto, veniva aiutata economicamente dal convivente.  Per approfondimenti, si veda la pagina del sito dedicata alla convivenza.

Per quanto riguarda i figli non vi sono differenze tra famiglia di fatto e famiglia legittima.
La recente riforma della filiazione ha, infatti, equiparato integralmente la posizione dei figli, a prescindere dal vincolo che lega i genitori, uniformando anche le norme successorie e la competenza del Tribunale ordinario a decidere sui rapporti genitori-figli.

Se vi sono figli minori, pertanto, quando i genitori si lasciano, dovranno essere regolamentati l’affidamento, la collocazione abitativa ed i tempi che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, oltre che le modalità e la misura del contributo al loro mantenimento da parte del genitore non convivente.
L’assegno di mantenimento per i figli è dovuto anche se essi sono maggiorenni, purchè non economicamente autosufficienti.
Ed inoltre, così come i figli nati nel matrimonio, i figli nati da coppie di fatto hanno diritto a rimanere a vivere nell’abitazione adibita a casa familiare: la casa dove la famiglia di fatto ha vissuto andrà, pertanto, assegnata al genitore convivente con i figli, a prescindere dal titolo di proprietà.
Tale tutela, al pari di quella economica, è prevista anche in favore dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età e non dispongano di redditi propri.

Quando i genitori non sono sposati non è necessario un atto formale che dichiari la separazione personale, obbligatorio, al contrario, in caso di persone sposate: non è necessario, cioè, un provvedimento del giudice che attesti che la coppia non è più tale. Il rapporto è e rimane un rapporto di fatto, irrilevante per l’ordinamento.

Neppure nel caso in cui dall’unione siano nati figli, vi è l’obbligo di rivolgersi al Tribunale.
Ovviamente, l’accesso al Tribunale è necessario quando vi sia un contenzioso tra i genitori, che non riescono ad accordarsi sulla disciplina dei rapporti con i figli.

Diversamente, se cioè vi è intesa tra i genitori, i rapporti con i figli possono essere regolati anche privatamente, sulla base di accordi scritti o anche solo verbali tra le parti.
Anche se redatti per iscritto, tuttavia, questi accordi presentano un notevole limite: la loro attuazione è rimessa alla correttezza ed alla lealtà delle parti e se una delle parti, successivamente alla firma, smette di dare attuazione a quanto convenuto (ad esempio, cessa di versare il contributo mensile per i figli o versa una somma inferiore a quella pattuita), l’altra non ha la possibilità di pretendere l’adempimento nè di ottenere l’esecuzione forzata dell’accordo.
Per questa ragione, è sempre consigliabile far ratificare l’accordo dal Giudice. In questo modo, le regole assumono una veste formale e divengono giuridicamente vincolanti, con maggiori garanzie per le parti e soprattutto per i figli.

Non è invece possibile per le coppie di fatto avvalersi del nuovo strumento della negoziazione assistita, che permette una regolamentazione privata dei rapporti tra i coniugi senza necessario passaggio in Tribunale. Tale strumento è esperibile soltanto per le coppie legate da vincolo coniugale.

Rapporto di lavoro nella famiglia di fatto: il convivente ha diritto ad un indennizzo

Mentre è prossima la discussione alla Camera del disegno di legge Cirinná sulle unioni civili, la Corte di Cassazione è di recente intervenuta sul tema dei rapporti economici nella famiglia di fatto, con una interessante sentenza, la n. 1266/16, relativa al lavoro prestato dal convivente more uxorio nell’impresa del compagno.

La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte riguardava, più specificamente, l’attività di collaborazione prestata da una donna nel ristorante di proprietà del compagno. La signora aveva lavorato in maniera continuativa, contribuendo in modo concreto al successo dell’attività di ristorazione ed all’arricchimento personale del convivente. Ed infatti, quest’ultimo, con i proventi dell’attività, aveva acquistato un consistente patrimonio immobiliare, intestato esclusivamente a sè. Entrata in crisi la coppia, la signora aveva agito in giudizio contro l’ex compagno,  chiedendo che venisse riconosciuto il controvalore economico del lavoro prestato nel ristorante.

In assenza di una normativa specifica, l’interpretazione giurisprudenziale ha finora ritenuto che il contributo offerto dal convivente alla famiglia di fatto trovi fondamento nei vincoli di solidarietà e collaborazione reciproca, tipici del rapporto di convivenza, e che, per tale ragione, costituisca un’obbligazione naturale, la quale, una volta erogata, non è più passibile di restituzione.  Questo vale certamente per l’aiuto nella gestione domestica, nella cura della casa e nell’accudimento della prole.

Ma può valere anche per la collaborazione prestata da uno dei conviventi nell’attività d’impresa dell’altro?

Se si tratta di collaborazione soltanto occasionale e sporadica, sì: il convivente che, di tanto in tanto, aiuta il compagno nell’attività commerciale di questi, prestando in essa il proprio lavoro saltuariamente, lo fa per ragioni solidaristiche e per dare un aiuto, in senso lato, alla famiglia.

Ma diverso é il caso del lavoro svolto da uno dei conviventi in modo stabile e continuativo nell’impresa dell’altro: non siamo più nell’ambito delle obbligazioni naturali – afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia in esame – poichè il rapporto di collaborazione continuativa esula dai principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne discende il diritto di colui che ha prestato il proprio lavoro ad ottenere un indennizzo per l’attività prestata.  A maggior ragione se questo lavoro è andato ad arricchire esclusivamente il titolare dell’impresa ed i guadagni non sono stati destinati alla famiglia-coppia di fatto, come accaduto nel caso deciso con la sentenza citata.

La Cassazione ha ritenuto, dunque,  che la collaborazione prestata dalla convivente fosse meritevole di un indennizzo economico, quantificato, nel caso di specie, in 80.000,00 euro, dovuti dall’ex convivente, titolare dell’attività commerciale, a titolo di arricchimento senza causa.

Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 1266/2016 del 25.01.2016.