Spese straordinarie per i figli: le prassi dei tribunali

Nelle separazioni, il mantenimento dei figli viene stabilito prevedendo un assegno di importo fisso mensile a copertura del mantenimento ordinario, cui si aggiunge il rimborso a parte di una serie di spese (mediche, scolastiche, sportive, ecc.), definite spese straordinarie.

La Cassazione ha infatti affermato in più occasioni che vi sono spese che per il loro carattere eccezionale e non prevedibile o per l’importo rilevante non possono essere calcolate in anticipo e incluse nell’assegno mensile.

Di solito le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno. Tuttavia, quando le condizioni economiche dei genitori sono diverse, possono essere anche poste in misura maggiore o per intero a carico di quello più facoltoso.

Ma quali sono esattamente le spese straordinarie?

La Cassazione ha stabilito che rientrano nelle spese straordinarie le spese non prevedibili. Ad esempio, le visite mediche.

Ha anche affermato che rientrano nelle spese straordinarie le spese che, nonostante siano prevedibili, sono di importo elevato. Se non rimborsate separatamente, queste spese andrebbero ad incidere in maniera significativa sull’assegno mensile, riducendolo o persino azzerandolo. Rientrano in questo tipo di spese, ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici: è un acquisto prevedibile, ma la spesa in genere è rilevante.

Più in generale, la Cassazione ha sostenuto che fanno parte delle spese straordinarie tutte le spese relative alle decisioni più importanti per la crescita, la formazione e la salute dei figli . Tali spese devono essere concordate anticipatamente dai genitori, a meno che non abbiano carattere d’urgenza.

Questi criteri generali si prestano a diverse interpretazioni e il contenzioso sulle spese straordinarie è assai frequente. Non è sempre chiaro quali siano in concreto le tipologie di spese che rientrano negli extra, se debbano essere concordate tutte o solo alcune, con quali modalità debbano essere rimborsate.

Un esempio: i farmaci da banco si considerano spese straordinarie o fanno parte del mantenimento ordinario? I giudici hanno dato risposte discordanti.

Le prassi dei Tribunali

In assenza di specifiche disposizioni di legge, negli ultimi anni i tribunali hanno cercato di ridurre le controversie sulle spese extra mediante l’adozione di protocolli sulle spese straordinarie.

I protocolli sono regole uniformi che che vengono applicate di default (salvo che i genitori non si accordino in modo diverso) in tutti i casi in cui si deve regolare il mantenimento dei figli. Si applicano, dunque, alle separazioni, ai divorzi e ai procedimenti di modifica. Si applicano anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

I protocolli hanno consentito di ridurre le vertenze sulle spese straordinarie, ma non hanno risolto tutti i problemi. Ogni tribunale ha infatti il proprio protocollo e i criteri cambiano da un tribunale all’altro, anche nell’ambito dello stesso distretto di Corte d’Appello.

In ogni caso si tratta indubbiamente di un passo in avanti rispetto al passato, in attesa che regole più precise vengano dettate in maniera uniforme a livello nazionale.

Nei protocolli, oltre all’elencazione delle spese straordinarie, sono indicate le modalità di rimborso. Spesso è previsto che la mancata risposta alla richiesta di rimborso vale come assenso, e ciò al fine di evitare condotte dilatorie da parte di chi deve pagare.

Sono anche specificate quali voci di spesa debbano essere previamente concordate tra i genitori e quali invece non richiedono il preventivo accordo, in quanto si tratta di spese ritenute di per sé rispondenti all’interesse del figlio o non concertabili.

Rientrano, ad esempio, tra le spese che non richiedono l’accordo tra i genitori le spese per l’acquisto dei libri scolastici. Vanno invece concordate le spese per visite mediche specialistiche in regime di libera professione.

Separazione e divorzio in undici domande

1. Che differenza c’è tra separazione e divorzio?

Separazione personale e divorzio sono due istituti giuridici diversi. La separazione è un passaggio necessario per poter chiedere il divorzio.

Con la separazione si allenta il vincolo del matrimonio, in particolare vengono meno alcuni doveri tipici del matrimonio, in particolare il dovere di convivenza e il dovere di fedeltà. Altri doveri coniugali si allentano: il dovere di assistenza materiale, ad esempio, rimane vivo nel caso ci sia una differenza tra le condizioni economiche dei coniugi.

Con la separazione i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e possono smettere di vivere sotto lo stesso tetto.

Se i coniugi sono in regime di comunione legale, la separazione fa cessare la comunione legale.

La separazione però non fa venir meno il matrimonio: due persone separate restano comunque sposate, e pertanto non possono sposarsi in seconde nozze e sono l’una erede dell’altra, allo stesso modo dei coniugi non separati.

Il vincolo matrimoniale viene meno soltanto con il divorzio: il divorzio scioglie il matrimonio, consente ai coniugi di riacquistare lo stato civile libero, perciò di potersi risposare, e fa venir meno i diritti ereditari reciproci.

 

2. Quando posso chiedere la separazione?

Si può chiedere la separazione quando la crisi coniugale è irreversibile e si ritiene di non poter proseguire la convivenza matrimoniale. Si tratta di una scelta molto personale e soggettiva.

 

3. Quando posso chiedere il divorzio?

Per chiedere il divorzio è necessario che siano passati almeno sei mesi dalla separazione, se consensuale.

Se la separazione è stata giudiziale, deve passare almeno un anno dalla prima udienza. Si può chiedere il divorzio anche se la causa di separazione è ancora pendente, ma è necessario che sia stata emessa una sentenza non definitiva di separazione.

4. Che differenza c’è tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

Separazione consensuale e giudiziale sono solo le due modalità per arrivare alla separazione legale.

La separazione consensuale è possibile quando i coniugi raggiungono un accordo sulle regole della loro separazione e stabiliscono assieme l’assetto della loro vita da separati, decidendo, ad esempio, chi resterà nella casa familiare, con chi staranno i figli, in che modo provvedere al mantenimento dei figli, ecc.

La separazione consensuale richiede la capacità dei coniugi di confrontarsi e trovare assieme una soluzione condivisa.

Una volta trovato, l’accordo dev’essere formalizzato mediante un provvedimento del tribunale ovvero, senza passare in tribunale, mediante un accordo di negoziazione assistita, cioè un vero e proprio contratto, sottoscritto alla presenza degli avvocati, che regolamenta la separazione.

La separazione giudiziale, invece, è una vera e propria causa davanti al tribunale, al quale si ricorre quando non è possibile trovare un accordo consensuale.

5. Che differenza c’è tra divorzio consensuale e giudiziale?

Anche il divorzio, come la separazione, può seguire una procedura consensuale o giudiziale.

Il divorzio consensuale richiede l’accordo dei coniugi sulle condizioni del divorzio.

L’accordo può essere formalizzato mediante il ricorso al tribunale: il tribunale, sentiti i coniugi in un’unica udienza, decide in camera di consiglio ed emette la sentenza di divorzio. Una volta che la sentenza è diventata definitiva, il divorzio è efficace anche ai fini dello stato civile. Da quel momento è possibile passare a nuove nozze.

Come la separazione, anche il divorzio consensuale si può fare mediante un accordo di negoziazione assistita, cioè un contratto firmato davanti agli avvocati. La procedura di negoziazione assistita non richiede la comparizione dei coniugi in tribunale, ma ci sono una serie di adempimenti che svolgono gli avvocati. Con la negoziazione assistita il divorzio è efficace dalla data della firma dell’accordo.

Quando non è possibile trovare un accordo sulle condizioni del divorzio, è necessario rivolgersi al tribunale con un ricorso per divorzio giudiziale, dando così avvio a una vera e propria causa.

 

6. Che cosa viene deciso nella separazione?

Gli aspetti che vengono decisi nella separazione sono vari.

Se ci sono figli, nella separazione dev’essere deciso il loro affidamento e la loro collocazione abitativa, cioè con quale genitore manterranno la residenza anagrafica, i tempi di permanenza presso l’altro genitore, le modalità di contribuzione al loro mantenimento.

Inoltre, si decidono le sorti della casa familiare: quando ci sono figli, la casa viene assegnata al coniuge che ha con sé i figli in via prevalente. Assegnazione vuol dire che il coniuge ha diritto di rimanere a vivere nella casa coniugale, anche se non è di sua proprietà, fino a che i figli non raggiungono l’indipendenza economica.
In assenza di figli, si dovrà stabilire chi resterà a vivere nella casa.

Nella separazione, inoltre, si deve regolare il contributo al mantenimento del coniuge, se ve ne sono i presupposti. In generale, l’assegno per il coniuge viene stabilito quando c’è una differenza significativa tra i redditi dei coniugi.

Nella separazione giudiziale, può essere discussa anche la domanda di addebito della separazione, cioè l’accertamento che le ragioni della crisi familiare sono state determinate dal comportamento di uno dei due coniugi. Questo accade, ad esempio, nel caso in cui la separazione sia stata causata da maltrattamenti o dall’adulterio.

 

7. Che cosa viene deciso nel divorzio?

Nel divorzio viene disposto lo scioglimento del matrimonio e per il resto vengono esaminati gli stessi temi che abbiamo visto sopra per la separazione, tranne la domanda di addebito.

L’addebito, infatti,  può essere chiesto solo nella separazione giudiziale. Nel divorzio non si torna più a discutere delle cause che hanno portato alla separazione, a meno che le cause non siano ritenute rilevanti ai fini della domanda di assegno divorzile.

Anche sotto il profilo economico ci sono alcune differenze tra l’assegno di mantenimento del coniuge che viene stabilito nella separazione e l’assegno di divorzio.  L’assegno divorzile, che è l’assegno che spetta al coniuge meno abbiente, si basa infatti su presupposti diversi dall’assegno di mantenimento del coniuge della separazione.

 

8. Le regole della separazione o del divorzio possono essere cambiate?

Le regole fissate nella separazione e nel divorzio non restano fisse nel tempo e possono essere cambiate ogni volta che intervengono fatti nuovi rilevanti che vanno ad incidere sull’assetto definito nella separazione o nel divorzio.

Si considerano rilevanti tutti gli eventi che riguardano la condizione lavorativa (ad esempio, la perdita del lavoro, il pensionamento, il passaggio ad un impiego più redditizio, ecc.) o la salute (ad esempio, l’invalidità sopravvenuta) o le nuove situazioni familiari dei coniugi (ad es. la convivenza stabile con un nuovo compagno, la nascita di un figlio) o ancora la crescita dei figli (ad es. il trasferimento all’estero, il raggiungimento dell’indipendenza economica, ecc.).

La modifica delle condizioni di separazione e divorzio non può essere concordata privatamente, ma richiede un atto formale, analogo a quello che si vuole modificare. Sarà dunque necessario un nuovo accordo ratificato dal tribunale o dagli avvocati nell’ambito della procedura di negoziazione assistita.

In mancanza di accordo, si può avviare un apposito procedimento di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Si tratta di un procedimento che ha un iter veloce e una procedura semplificata.

 

9. Cosa devo fare se mio marito/mia moglie non si vuole separare?

Nel nostro ordinamento la separazione è un diritto, pertanto è sufficiente la volontà di uno solo dei coniugi.
Se l’altro non si vuole separare, si può comunque ottenere la separazione avviando il procedimento di separazione giudiziale.

10. Esiste la separazione per colpa?

Non c’è nel nostro ordinamento una separazione per colpa, ma è possibile chiedere nella separazione giudiziale che il tribunale accerti che la fine del matrimonio è stata causata dal comportamento di uno solo dei coniugi. Si tratta della domanda di addebito della separazione.

Serve a dimostrare che la causa della crisi coniugale è stata determinata dal comportamento di uno dei due coniugi che ha violato i doveri coniugali stabiliti dalla legge. I casi più frequenti riguardano l’adulterio (che integra violazione del dovere di fedeltà) e l’abbandono del tetto coniugale (il coniuge che va via di casa senza giusta causa viola il dovere di coabitazione).

L’addebito della separazione ha l’effetto di far venir meno il diritto all’assegno di mantenimento, se presente, e di far venir meno i diritti ereditari del coniuge cui la separazione viene addebitata. Inoltre, comporta la condanna al pagamento delle spese legali.

 

11. Quanto dura una causa di separazione o di divorzio giudiziale?

La durata è quella di un procedimento giudiziale, in genere ci vogliono almeno due, tre anni per arrivare alla decisione conclusiva. Alle volte anche di più, dipende anche dalla tipologia degli accertamenti istruttori che vengono chiesti. Ad esempio, se viene richiesta una perizia sulle condizioni economiche dei coniugi, si devono considerare anche i tempi tecnici necessari  per l’esecuzione dell’indagine.

In ogni caso, sia nella separazione che nel divorzio giudiziale, il tribunale già dalla prima udienza stabilisce regole provvisorie che disciplinano i rapporti tra i coniugi e con i figli. Queste regole possono sempre essere modificate nel corso del procedimento su richiesta dei coniugi e comunque possono essere modificate dalla sentenza che chiude il procedimento.

 

 

Ascolto del minore: a che età un figlio può decidere se stare con mamma o papà?

Quando una coppia di genitori con figli minori decide di separarsi una delle questioni più importanti è rappresentata dalla scelta della “collocazione” del figlio, vale a dire con quale dei genitori il figlio resterà ad abitare.

Se i genitori sono d’accordo, il figlio può non avere una collocazione prevalente e trascorrere tempi equivalenti con la madre ed il padre: i genitori si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze. In questo caso si parla di “collocazione alternata” e la scelta dell’abitazione del padre o della madre rileva esclusivamente ai fini della residenza anagrafica.

L’accordo tra i genitori può anche prevedere la collocazione prevalente del figlio con la mamma o il papà e stabilire che il figlio incontri l’altro genitore per tempi specifici, ad esempio uno o due pomeriggi alla settimana ed il fine settimana a settimane alternate.

Se i genitori non trovano un accordo

In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta della collocazione e dei tempi di frequentazione, la decisione è rimessa al Giudice che deve determinarsi tenendo conto del preminente interesse del figlio stesso.

Il criterio fondamentale cui la decisione del Giudice è improntata è il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e conservare i rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.  Un elemento essenziale per la decisione del Giudice è dato dall’audizione dei figli minori.

L’ascolto del minore è obbligatorio se ha compiuto 12 anni

L’ascolto dei minori, previsto dalla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, è obbligatorio nei procedimenti giudiziari che riguardano i figli ed in particolare in quelli relativi alla regolamentazione dei rapporti con i genitori.

L’articolo 337 octies del codice civile prevede che i figli che hanno compiuto i dodici anni di età devono essere sentiti dal Giudice, il quale nel decidere non potrà ignorare la volontà espressa dal figlio.

Se il minore ha meno di 12 anni

La norma prevede che l’audizione possa essere disposta anche in caso di bambini che hanno meno di dodici anni se “capaci di discernimento“, vale a dire capaci di elaborare concetti ed esprimerli in modo autonomo.

La valutazione sulla capacità di discernimento del minore infradodicenne è rimessa alla valutazione del giudice. Di norma, quando si tratta di bambini di età inferiore ai 12 anni, il Giudice si avvale dell’apporto di un consulente tecnico (di solito uno psicologo o un neuropsichiatra infantile) o dei Servizi Sociali, cui assegna il compito di valutare i rapporti genitoriali e la relazione tra i figli e ciascuno dei genitori.

Sul tema, la Cassazione con una sentenza del 2015, la n. 752, ha precisato che il giudice può valutare la capacità di discernimento del bambino con meno di 12 anni anche senza richiedere uno specifico accertamento tecnico e che l’attendibilità delle dichiarazioni di un minore non può essere messa in discussione solo per via della sua età.

Quanto conta la volontà manifestata dal minore

L’ascolto del minore ultradodicenne e anche di età inferiore se capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più importanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Nel decidere, il giudice è obbligato a tenere conto della volontà manifestata dal minore e può disattendere le dichiarazioni di volontà che emergono dall’ascolto soltanto vi siano delle ragioni specifiche ed in ogni caso motivando la sua decisione in maniera rigorosa e pertinente (lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 10776 del 2019).

Il Giudice può omettere l’ascolto del minore?

Sì, il giudice può decidere di non ascoltare il minore, quando ritenga che l’ascolto possa essere pregiudizievole per il minore oppure superfluo. In questo caso, il Giudice deve dare una motivazione approfondita.

Assegno di divorzio: il divario tra i redditi degli ex coniugi non sempre conta

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del luglio 2018 ha chiarito che l’assegno divorzile assolve una funzione assistenziale e perequativo-compensativa. Ne abbiamo già parlato in un precedente articolo.

Secondo il nuovo orientamento interpretativo, ha diritto al riconoscimento di un assegno in sede di divorzio il coniuge che si trovi in una condizione economica inferiore rispetto all’altro a causa delle scelte fatte in funzione della vita matrimoniale, consistite – ad esempio – nel rinunciare alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla famiglia ed alla crescita dei figli.

Il primo criterio che il giudice del divorzio è chiamato ad accertare per la previsione dell’assegno divorzile è che vi sia un divario, uno squilibrio economico- patrimoniale tra le condizioni dei coniugi. Pertanto, se tale divario non è presente l’assegno di divorzio non può essere riconosciuto.

Secondo la Cassazione, lo squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi è un presupposto di fatto il cui accertamento di fatto è richiesto dalla legge per poter valutare il diritto all’assegno di divorzio.
Se la condizione economico patrimoniale dei coniugi è paritaria e non risulta influenzata dalle decisione assunte durante il matrimonio sulla conduzione della vita familiare, non vi è il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio. Allo stesso modo, condizioni di agiatezza particolarmente elevate di uno dei coniugi che non sono frutto delle scelte fatte durante il matrimonio non permettono il riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Ma vi sono anche alcuni casi in cui, pur sussistendo uno squilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi l’assegno di divorzio non può essere riconosciuto. Ciò accade nelle seguenti ipotesi:

– quando i coniugi hanno già definito al momento della separazione personale i reciproci rapporti economico-patrimoniali, tenendo anche conto del conseguenze negative della fine del matrimonio sulla sfera economica del coniuge meno abbiente, compensando così il sacrificio da questi fatto durante la vita coniugale (ad esempio, se c’è stato un trasferimento di somme di danaro o di beni immobili dall’uno all’altro in sede di separazione consensuale);

– quando il matrimonio ha avuto breve durata;

– quando l’età del coniuge che richiede l’assegno è ancora adeguata al suo ingresso nel mondo del lavoro;

– quando il coniuge che chiede l’assegno non ha svolto un ruolo determinante nella conduzione della vita familiare.

schermata verde con domanda "Qual è l’iter per la separazione?"

Qual è l’iter per la separazione?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’ordinamento italiano prevede la possibilità per i coniugi di scegliere strade diverse per la separazione.

La separazione consensuale avviene quando marito e moglie decidono assieme l’assetto della loro vita da separati, ovvero come regolare i rapporti con i figli, il mantenimento, la casa familiare e la divisione dei beni comuni.
In questo caso, i coniugi si recano dal giudice soltanto per far ratificare le condizioni della loro separazione, già previamente concordate. In alternativa, i coniugi possono redigere davanti agli avvocati un accordo di negoziazione assistita che disciplina la loro separazione consensuale, senza necessità di recarsi in Tribunale.

La separazione giudiziale diventa necessaria quando i coniugi hanno posizioni divergenti sulle regole della separazione. In questo caso la decisione viene demandata al Tribunale. Già dopo la prima udienza, il giudice emette dei provvedimenti urgenti con cui vengono disciplinati in via provvisoria i rapporti tra marito e moglie e con i figli.

Immagine con fondo grigio con domanda "Quali sono le conseguenze nella separazione se ho tradito mia moglie?"

Quali sono le conseguenze nella separazione se ho tradito mia moglie?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La fedeltà coniugale è un obbligo espressamente previsto dalla legge.
Pertanto, in caso di tradimento, il coniuge tradito può richiedere l’addebito della separazione, cioè il riconoscimento formale della responsabilità della crisi coniugale in capo al coniuge che ha commesso adulterio.

L’addebito ha alcune conseguenze pratiche, quali il venir meno dei diritti successori in favore del coniuge che ha tradito, il venir meno del diritto al mantenimento e la condanna al pagamento delle spese legali della causa di separazione.

È bene precisare che l’addebito della separazione non ha effetti per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti con i figli, che rimane una questione separata e distinta dalla violazione dei doveri coniugali.

Rate del mutuo casa familiare dopo la separazione

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Le possibili soluzioni possono essere diverse.

Recesso dal contratto di mutuo e accollo interno

Se un coniuge vuole liberarsi della proprietà dell’immobile può farlo, ma dovrà versare una quota o parte della rata del mutuo, in base alla sue capacità economiche. L’importo sarà portato in detrazione rispetto all’assegno mensile di mantenimento. Questo caso viene definito accollo interno. Tuttavia, è bene far presente che la banca potrebbe non accogliere il recesso,, in quanto ha bisogno di garanzie di solvibilità che l’altro coniuge potrebbe non fornire in modo adeguato.

Mutuo cointestato e accollo esterno

In questo caso viene uno dei due coniugi decide di acquistare dall’altro coniuge la parte delle sua proprietà del bene cointestato, e quindi si accolla anche il pagamento del mutuo stesso, formalizzando le condizioni con la banca che deve accettare il nuovo accordo, con la possibile rinegoziazione delle condizioni del mutuo.

Vendita dell’immobile

I due coniugi possono decidere di cedere l’immobile a terzi e con gli importi ricavati estinguere il mutuo e dividere gli eventuali residui tra loro. L’importo ricavato può anche non essere diviso a metà: in questo caso, i due ex coniugi possono decidere consensualmente o tramite sentenza di dividere il ricavato in base all’effettiva contribuzione al pagamento del mutuo.

Sfondo con immagine grigia e domanda "Dopo quanto tempo dalla separazione si può divorziare?"

Dopo quanto tempo dalla separazione si può divorziare?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

I tempi per ottenere il divorzio dopo la separazione dipendono dalla modalità con cui i due coniugi decidono di separarsi.

Vi è infatti la separazione giudiziale, che avviene qualora non vi sia accordo tra i coniugi e con cui si ricorre tramite procedimento in tribunale. In questo caso, il divorzio si può chiedere dopo 1 anno dalla prima udienza della separazione.

La modalità consensuale, invece, si realizza in Tribunale, in Comune o con la negoziazione assistita in presenza degli avvocati delle parti e permette di procedere al divorzio dopo 6 mesi dalla firma dell’accordo di separazione (nel caso di separazione effettuata in Comune o mediante negoziazione assistita) e dall’udienza in Tribunale (nel caso di separazione effettuata mediante ricorso congiunto in Tribunale).

Domanda "La casa coniugale in cui risiedo è in comodato d’uso. In caso di separazione, sarà riassegnata ai proprietari?"

Casa in comodato: dopo la separazione, sarà riassegnata ai proprietari?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

La Cassazione in diverse pronunce ha chiarito che quando la casa familiare è costituita da immobile concesso in comodato senza limiti di durata a favore del nucleo familiare, in caso di separazione personale dei coniugi, l’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico e di vita prevale sull’interesse del proprietario dell’immobile a rientrare nella disponibilità del bene.

L’abitazione, pertanto, va assegnata al genitore convivente con i figli, indipendentemente da chi ne sia proprietario.

Se il proprietario vuole rientrarne nella disponibilità, dovrà avviare un autonomo giudizio e potrà ottenere il rilascio dell’immobile esclusivamente nel caso in cui dimostri la sussistenza di un bisogno urgente e imprevedibile ai sensi dell’art. 1809, 2° comma, del Codice civile.

Domanda "Dopo il divorzio ho iniziato una relazione. Posso presentare il nuovo partner a mio figlio?"

Relazione dopo divorzio. Posso presentare il nuovo partner a mio figlio?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

È regola di buon senso che la presenza di una nuova figura nella vita dei figli debba essere inserita con modalità non traumatiche e che rispettino la sensibilità dei figli, evitando la sovrapposizione dei ruoli.

Le clausole che alle volte vengono inserite negli accordi di separazione o di divorzio in cui si prevede l’obbligo per i coniugi di introdurre nuovi compagni in modo graduale nella vita dei figli, così come quelle che vietano i contatti per un certo periodo di tempo, non costituiscono un vero e proprio obbligo giuridico. Si tratta più che altro di un impegno morale che, se violato, non comporta l’applicazione di una sanzione, salvo che non abbia comportato gravi conseguenze pregiudizievoli sui minori.