Domanda "Il mio ex non paga il mantenimento: posso denunciarlo?"

Il mio ex non paga l’assegno di mantenimento: posso denunciarlo?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Contribuire al mantenimento della moglie, anche divorziata, e dei figli è un obbligo che, se violato, espone al rischio di sanzioni penali ai sensi degli articoli 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 570 bis c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio) e 388 (violazione dolosa di provvedimento dell’autorità giudiziaria) del codice penale. È quindi possibile effettuare una denuncia.

Gli artt. 570 e 388 del codice penale si applicano anche in caso di mancato mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.

Mio figlio maggiorenne lavora: devo versare l’assegno?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Secondo la legge, i genitori sono obbligati a versare il mantenimento fino a che l’attività lavorativa del figlio maggiorenne consente a quest’ultimo di raggiungere l’indipendenza economica. In base a questo principio, la giurisprudenza ha ritenuto che nei casi in cui il figlio stia completando la sua formazione, oppure svolgendo un lavoro precario e limitato nel tempo, il genitore è tenuto ancora a versare l’assegno. Il genitore può essere, però, esonerato dal mantenimento del figlio disoccupato quando quest’ultimo sia inerte nella ricerca di un lavoro o prosegua gli studi senza rendimento.

Frase "ho tradito mio marito: possono portarmi via i figli?"

Ho tradito mio marito: possono portare via i figli?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’idoneità genitoriale è una cosa ben distinta dai doveri coniugali.
La violazione di questi doveri può comportare al massimo l’addebito della separazione, ma non può essere considerata indice di una inadeguatezza genitoriale.

Domanda "Cosa vuol dire affidamento condiviso" su fondo verde

Cosa vuol dire affidamento condiviso?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Affidamento condiviso significa che le decisioni relative ai figli devono essere assunte in via condivisa da entrambi i genitori.Vengono così fissate, di comune accordo, scelte relative alla crescita, alla salute e alla formazione scolastica e religiosa, alla residenza anagrafica ed a tutti gli aspetti più importanti della vita dei figli minori. Si tratta delle “decisioni di maggiore importanza” che incidono in maniera significativa sulla crescita dei figli.

Le decisioni di “ordinaria amministrazione”, cioè quelle relative al quotidiano (ad esempio: mandare il figlio ad una festa di compleanno o a casa di un amico), possono venire assunte direttamente da uno solo dei genitori se riguardano il tempo in cui il figlio è presso di lui.

domanda su differenza tra affidamento e collocazione abitativa

Qual è la differenza tra affidamento e collocazione?

Qual è la differenza tra affidamento e collocazione?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

Quando si parla di affidamento dei figli ci si riferisce all’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè all’assunzione delle decisioni relative alla vita dei figli (crescita, salute, formazione scolastica, ecc.). La collocazione abitativa indica, invece,l’abitazione di uno dei genitori, presso la quale i figli rimangono a vivere in via prevalente dopo la separazione.

Nell’affidamento condiviso, ad esempio, le scelte relative ai figli vengono concordate da entrambi i genitori. Entrambi, dunque, compartecipano alle decisioni che incidono sulla crescita dei figli. Questo non significa che il figlio sarà collocato sia dalla madre che dal padre. La collocazione abitativa è infatti unica e viene fissata, anche ai fini anagrafici, soltanto presso uno dei due genitori.

Quali sono le conseguenze se abbandono il tetto coniugale?

La risposta dell’Avvocato Barbara D’Angelo

L’abbandono del tetto coniugale non costituisce reato nel nostro ordinamento; tuttavia, esso integra violazione degli obblighi coniugali, vale a dire del dovere di coabitazione e dell’obbligo di fornire assistenza al coniuge. Per questo, chi ha subito l’abbandono può richiedere l’addebito della separazione al coniuge che si è allontanato da casa. L’addebito consiste, in sostanza, nel riconoscere che la crisi coniugale è responsabilità di uno solo dei coniugi, che, con il proprio comportamento, ha provocato la separazione. Si può chiedere l’addebito soltanto nell’ambito di una causa di separazione giudiziale (non nella separazione consensuale).

Che cosa prevede il DDL Pillon?

Scopriamo le possibili novità introdotte dal DDL Pillon

Il DDL #Pillon vorrebbe introdurre la “bigenitorialità perfetta”: questo significa che, in caso di separazione di una coppia, il mantenimento dei figli, l’affidamento, i costi e il tempo da trascorrere insieme verrebbero essere divisi precisamente a metà tra padre e madre.

Bisogna specificare, però, che si tratta soltanto di un disegno di legge, non ancora approvato in Parlamento e Senato.

domanda sulla differenza tra separazione giudiziale e consensuale

Differenza tra separazione giudiziale e consensuale

Qual è la differenza tra separazione giudiziale e consensuale?

La separazione consensuale avviene quando marito e moglie decidono assieme l’assetto della loro vita da separati, cioè come regolare i rapporti con i figli, il mantenimento, la casa familiare e la gestione dei beni comuni. In questo caso, i coniugi si recano dal giudice soltanto per far ratificare le condizioni della loro separazione, già previamente concordate. In alternativa, i coniugi possono redigere davanti agli avvocati un accordo di negoziazione assistita,che disciplina la loro separazione consensuale, senza necessità di recarsi in Tribunale.

La separazione giudiziale viene invece scelta da quei coniugi che hanno posizioni divergenti sulle regole della loro separazione. In questo caso, sarà il Tribunale a decidere. Già dopo la prima udienza, il giudice emette dei provvedimenti urgenti con cui vengono disciplinati in via provvisoria i rapporti tra marito e moglie e con i figli.

Genitori in conflitto sui vaccini obbligatori: il Tribunale può ordinare la vaccinazione?

Quando i genitori sono separati ed i figli minori sono affidati in via condivisa, le decisioni relative ai figli devono essere assunte concordemente dai genitori, proseguendo il progetto educativo comune già avviato quando la famiglia era unita, nell’interesse dei figli.

Può accadere, tuttavia, che i genitori abbiano visioni differenti sulle scelte educative e che non vi sia modo di trovare una linea concorde. In questi casi, è possibile rivolgersi al giudice, il quale assumerà la decisione al posto dei genitori in contrasto, avendo cura di tutelare il migliore interesse dei figli.

L’incapacità dei genitori di esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa può riguardare ogni decisione riguardante la crescita, la salute e la formazione dei figli, dalla scelta della scuola, alle terapie mediche, all’educazione religiosa.

Se, in particolare, i genitori separati entrano in conflitto sui vaccini obbligatori per il figlio, dopo il decreto legge n. 73/2017, il giudice ordina la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie ai figli, anche se uno dei genitori è di parere contrario. Questo è ciò che ha stabilito il Tribunale di Milano in una recente decisione.

Il caso: genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli

Vediamo ora da vicino l’episodio di due genitori in conflitto sui vaccini obbligatori per i figli. La vicenda è quella di due coniugi, in fase di divorzio, con due figli minori che nella separazione erano stati affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.

Nel corso del procedimento di divorzio, la moglie presentava al giudice un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. chiedendo che i figli venissero sottoposti a tutte le profilassi vaccinali obbligatorie previste dal decreto legge 73/2017, convertito nella legge 119 del 2017, oltre che la somministrazione alla figlia della vaccinazione facoltativa antipapilloma virus e ad entrambi i figli delle vaccinazioni facoltative antimeningococco ACWY e antimeningococco B.

La madre riferiva che il padre dei bambini si era avvicinato alla medicina omeopatica in coincidenza con la nascita del figlio secondogenito e che, quindi, si era opposto alle vaccinazioni, ad eccezione dell’antitetanica e dell’antidifterica che, infatti, erano state somministrate al figlio. L’incompletezza della copertura vaccinale obbligatoria dei figli risultava dal certificato vaccinale della ASL di riferimento.

La signora sosteneva che il rifiuto del consenso alle vaccinazioni dei figli da parte del marito rappresentasse un grave inadempimento degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale e che fosse potenzialmente pericoloso per la salute dei bambini. Inoltre, la decisione dell’ex marito costituiva secondo la signora una violazione della legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

Il padre dei minori si difendeva sollevando un’eccezione processuale sulla competenza del tribunale a decidere sulla questione (eccezione poi rigettata dal giudice) e sostenendo che la scelta di non vaccinare i bambini era stata a suo tempo condivisa con la madre. Il padre chiedeva, poi, che i figli venissero sottoposti agli esami ematici anticorpali, volti ad accertare l’esistenza di anticorpi già presenti nel sangue a seguito di malattia naturale, circostanza che esonera dall’obbligo di effettuare la vaccinazione.

Cosa prevede la legge in caso di conflitto sui vaccini obbligatori

La decisione del Tribunale di Milano è sorretta da un’attenta analisi della normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie.

Innanzitutto, il giudice ha ricordato che l’art. 1 del decreto legge 73/2017 impone che a tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni vengano somministrati due gruppi di dieci vaccini complessivi. Si tratta, dunque, di un obbligo di legge, la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.

Inoltre, la legge prevede l’attivazione, in caso di mancata vaccinazione, di un sistema volto a sensibilizzare i genitori sull’importanza delle vaccinazioni e sull’obbligo vaccinale, ed in particolare prevede che i genitori vengano convocati dall’azienda sanitaria locale per un colloquio al fine di fornire informazioni, sollecitarne l’effettuazione o acquisire elementi di esonero o differimento.

Nella vicenda familiare oggetto della decisione, i genitori erano stati convocati dall’ASL, ma all’incontro il padre non si era presentato.

La normativa prevede l’esonero dall’obbligo vaccinale in caso di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, quando vi sia una certificazione in tal senso del medico curante effettuata secondo specifiche modalità ovvero risultante dagli esiti dell’analisi sierologica. In questi casi, non vi è l’esonero completo dalle vaccinazioni, ma l’adempimento dell’obbligo vaccinale è limitato alla somministrazione di vaccini nei quali sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

La normativa sulle vaccinazioni obbligatorie consente l’esonero dalle vaccinazioni soltanto in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

La decisione: sì alle vaccinazioni obbligatorie

In considerazione dell’obbligo vaccinale vigente, il tribunale ha deciso, accogliendo la domanda della madre dei minori, che ai bambini vengano somministrate le vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, con esclusione soltanto di quelle vaccinazioni volte a prevenire malattie per le quali venga accertata l’immunizzazione dei minori a seguito di analisi sierologica.

Il tribunale ha previsto che l’analisi sierologica venga effettuata tempestivamente, presso un ospedale pubblico, a cura della madre ed a spese del padre, stabilendo che qualora venga accertata l’immunizzazione rispetto ad alcune patologie, ai minori debbano essere somministrati vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene della malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

No alle vaccinazioni facoltative

Di diverso tenore la decisione sulle vaccinazioni facoltative (antipapilloma virus e antimeningococco) richieste della madre: il Tribunale ha stabilito di non accogliere la richiesta della madre dei minori, ritenendo che non vi sia, in questo momento, grave rischio per la salute dei bambini.

Nella decisione relativa alla vaccinazione antipapilloma virus il tribunale ha considerato la giovane età della figlia, mentre nella decisione riguardo alla meningite il tribunale ha ritenuto rilevante la circostanza che la meningite ha attualmente scarsissima diffusione sul territorio nazionale.

Fonte: Tribunale di Milano, IX Sez. civile, ordinanza 9.1.2018 (est. Cattaneo).

Contributo al mantenimento dei figli: l’assegno mensile

Il dovere di mantenimento dei figli è sancito dall’art. 30 della Carta costituzionale (“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio“) ed ulteriormente specificato dagli artt. 315 bis e 316 bis c.c., come modificati dalla legge 219/2012, con la quale sono state unificate le norme in materia di filiazione, sulla scorta del principio della identità dello stato giuridico dei figli, a prescindere dalla circostanza che siano nati da genitori uniti in matrimonio o meno.

La regola cardine è il principio di proporzionalità.

Più esattamente, il primo comma dell’art. 315 bis c.c. sancisce che “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni“.

L’art. 316 bis c.c., titolato “Concorso nel mantenimento“, stabilisce al primo comma che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo“, specificando, nei successivi commi, che, in caso di insufficienza delle risorse economiche dei genitori, gli ascendenti sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari per provvedere all’obbligazione di mantenimento.

L’obbligo di mantenimento è parte integrante della responsabilità genitoriale, ovvero dell’insieme di diritti e doveri che competono ai genitori e che sorgono per il solo fatto della procreazione, dall’aver messo al mondo il figlio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di doveri e obblighi indisponibili, vale a dire che non possono essere derogati per volontà dei soggetti interessati, poiché sono finalizzati al pieno sviluppo della personalità del figlio (cfr. inter multis, Cass. civ. 26.5.2004, n. 10102).

L’interpretazione giurisprudenziale ha inoltre sottolineato che l’obbligo di mantenimento dei figli impone di provvedere non soltanto ai bisogni strettamente alimentari della prole, ma a tutte le necessità di cura ed educazione dei figli, e dunque alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sociali, ricreative, sportive ecc., ovvero a tutto ciò che serve al figlio per crescere.

Il criterio di riferimento principale per la ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli in capo ai genitori è, dunque, il principio di proporzionalità: ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere in proporzione alle rispettive sostanze e dunque ai redditi ed al patrimonio, nonchè alla capacità di lavoro, professionale o casalingo.

Tale principio, acclamato dall’art. 316 bis c.c. già citato, è ribadito dall’art. 337 ter c.c. che regola l’esercizio della responsabilità genitoriale a seguito della separazione dei genitori e dell’interruzione della convivenza di fatto.

I parametri di quantificazione dell’assegno mensile.

L’art. 337 ter c.c. da un lato disciplina l’affidamento dei figli, prevedendo come regola generale l’affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, dall’altro ribadisce che “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed elenca i parametri di riferimento nella quantificazione del contributo mensile per il mantenimento dei figli. Si tratta, più esattamente, dei seguenti parametri:

     1) le attuali esigenze del figlio;

     2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

     3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

     4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

      5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

La norma in esame, inoltre, stabilisce l’automaticità dell’adeguamento ISTAT dell’assegno mensile, derogabile soltanto qualora vengano stabiliti altri parametri dalle parti o dal giudice.

L’assegnazione della casa coniugale e il suo peso economico.

Ulteriore elemento di rilievo economico, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., è costituito dall’assegnazione della casa dove la famiglia ha vissuto fino alla disgregazione del nucleo. Per legge, in caso di separazione dei genitori la casa familiare dev’essere assegnata al genitore convivente con i figli, e ciò risponde all’esigenza prioritaria di tutelare i figli e garantire loro la conservazione dell’ambiente domestico e di vita nel quale sono vissuti fino alla separazione dei genitori, evitando loro ulteriori traumatici cambiamenti.

La norma citata stabilisce che dell’assegnazione della casa familiare si debba tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà.

In buona sostanza, l’assegnazione dell’ex casa familiare consente ad uno dei genitori di rimanere a viverci con i figli, disponendo dell’immobile e di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti, anche se di proprietà esclusiva dell’altro genitore. Ciò ovviamente incide sull’assetto economico in quanto per il genitore assegnatario si realizza un risparmio di spesa (dato che rimane nel domicilio familiare a titolo gratuito), mentre l’altro genitore si troverà a dover sostenere spese abitative per la locazione o l’acquisto di un altro immobile in cui si trasferirà a vivere.

Per altro verso, qualora il genitore collocatario dei figli rinunci all’assegnazione dell’ex casa familiare si realizza un vantaggio economico per l’altro genitore, proprietario dell’immobile, il quale può continuare a fruirne senza dover sostenere ulteriori spese abitative, ed uno svantaggio per il primo genitore, che dovrà farsi carico delle spese necessarie per disporre di una propria sistemazione abitativa.

Non vi sono criteri di calcolo specifici per il mantenimento dei figli, ma parametri indicativi.

La legge, dunque, non fissa criteri di calcolo specifici ed automatici, ma indica dei parametri valutazione al quale i genitori e il giudice devono attenersi per ottenere la corretta quantificazione dell’assegno mensile. Ed il criterio di correttezza attiene all’interesse primario del figlio e al diritto del medesimo di crescere fruendo di risorse economiche adeguate, oltre che alle proprie esigenze, agli standard di vita della famiglia in cui è nato.

Sulla base dei parametri di legge alcuni Tribunali italiani hanno elaborato dei modelli di calcolo: il Tribunale di Firenze, insieme alla Facoltà di Economia, ha elaborato un Modello per calcolare l’assegno di mantenimento (MoCAM) ed il Tribunale di Monza, ha predisposto nel 2008 delle Tabelle (acquisite quale strumento di riferimento in numerosi tribunali) che riassumono le ipotesi più ricorrenti e le possibili soluzioni con riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli.

Tali tabelle, in particolare, portano all’individuazione di un criterio di liquidazione indicativo dell’assegno pari ad un terzo del reddito presunto del genitore tenuto al versamento dell’assegno, nell’ipotesi in cui non vi sia stata assegnazione della casa familiare in favore del genitore convivente. L’importo così ottenuto va, poi, modulato, tenendo conto della complessiva situazione patrimoniale delle parti; il reddito è, infatti, soltanto uno dei dati da considerare nella quantificazione dell’assegno mensile.

Il Tribunale di Bologna non ha elaborato sistemi di calcolo tabellari, rimettendo la valutazione alla discrezionalità dei singoli magistrati, ma in generale, dalle decisioni in materia di separazione, divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio, si può ricavare ad una proporzione dell’ammontare dell’assegno rispetto ai redditi del genitore tenuto al versamento in linea con i parametri indicati dalle tabelle di Monza.

Fino a quando è dovuto l’assegno mensile di mantenimento?

L’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio tramite assegno mensile non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, ma permane anche oltre, fino a che il figlio non abbia raggiunto l’autosufficienza economica.

Il concetto di autosufficienza è, peraltro, un concetto assai relativo che – secondo l’interpretazione della giurisprudenza – si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e in grado di consentire al figlio un tenore di vita dignitoso, con prospettive concrete, anche in relazione alla propria specializzazione e formazione (da ultimo si veda Cass. civ. 20/12/2017, n. 30540: “Il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne  non cessa automaticamente ma continua fino a che il genitore contribuente non dimostri che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica o che la mancata autonomia dipenda dalla sua colpevole inerzia, intendendosi con ciò, sostanzialmente, l’ingiustificato rifiuto di occasioni lavorative ordinarie”).

 

L’assegno mensile può essere versato direttamente al figlio maggiorenne?

La nuova formulazione dell’art. 337 septies c.c. rimette al giudice la facoltà di prevedere la corresponsione diretta dell’assegno mensile al figlio maggiorenne. Ciò esclude che il genitore possa autonomamente iniziare a versare l’assegno in via diretta al figlio.

Dovrà, pertanto, esserci l’accordo anche dell’altro genitore, che autorizzi il versamento diretto dell’assegno a mani del figlio.