L’affidamento preadottivo costituisce una fase della procedura di adozione, e va tenuto distinto dall’affidamento temporaneo, il quale ha finalità e presupposti del tutto diversi.
L’affidamento temporaneo è , infatti, uno strumento di supporto ai minori in difficoltà, il cui scopo è fornire aiuto immediato ad un minore privo anche solo momentaneamente di un ambiente familiare adeguato. Si tratta, dunque, di una misura d’emergenza, che viene disposta quando la famiglia d’origine del minore non sia in grado temporaneamente di prendersene cura, per le ragioni più disparate.
Non presuppone, dunque, lo stato di abbandono del minore, nè richiede che gli affidatari presentino i requisiti richiesti per l’adozione.
L’affidamento temporaneo viene disposto dal Tribunale per i minorenni, nel superiore interesse del minore, nell’ambito delle procedure giudiziali volte all’adozione di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale dei genitori biologici. Si tratta del cosiddetto affidamento giudiziale.
Può essere inoltre disposto dai Servizi Sociali, quando vi sia il consenso dei genitori biologici; l’affidamento, in questo caso, viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Si parla di affidamento consensuale. Il minore può essere affidato ad una famiglia o ad una persona singola. La collocazione presso una comunità di tipo familiare è invece un’opzione residuale, attivabile soltanto laddove non sia possibile fare altrimenti, mentre il collocamento presso istituti di assistenza è vietato per legge dal 2006.
L’obiettivo è quello di consentire al minore di crescere in un contesto familiare, che sia in grado di garantirgli educazione, istruzione e mantenimento e gli consenta di sviluppare le relazioni affettive indispensabili per la sua sana ed equilibrata crescita.
L’affidamento temporaneo si caratterizza per il fatto che vengono mantenuti i rapporti tra il minore e la famiglia d’origine. La disponibilità all’affidamento temporaneo è una scelta importante e molto delicata: i genitori affidatari offrono infatti al minore il loro supporto, senza velleità di sostituirsi ai genitori biologici, i quali comunque mantengono il loro ruolo genitoriale, seppure con le limitazioni stabilite dal Tribunale.
Fare i genitori affidatari significa accogliere un minore presso di sè, occupandosi del suo mantenimento, della sua istruzione e della sua educazione, con la consapevolezza che si tratta di un’accoglienza temporanea e reversibile.
La legge stabilisce la durata massima dell’affidamento familiare in due anni, prorogabili in casi specifici. Può accadere, infatti, che nonostante le misure di sostegno attivate dal Tribunale per i minorenni e dai Servizi Sociali, la famiglia d’origine del minore non sia in grado di superare le problematiche che avevano condotto all’allontanamento del figlio.
Nei casi più gravi, quando i genitori biologici non siano in grado di provvedere alla crescita ed all’educazione del figlio, il Tribunale accerta che il minore è in stato di abbandono e da corso alla sua adozione.
In altri casi, purtroppo non rari, quando il Tribunale verifica che non vi sono i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono che – come detto sopra -costituisce l’extrema ratio, ma che comunque la famiglia biologica presenta ancora difficoltà tali da sconsigliare il rientro del minore, è invalsa la prassi degli affidamenti sine die, affidamenti cioè prorogati di volta in volta fino al raggiungimento della maggiore età del minore.
Su tali situazioni è di recente intervenuto il legislatore, con la legge 173 del 19.10.2015, in vigore dal 13 novembre 2015, la quale ha finalmente attribuito rilievo al legame affettivo instauratosi tra il minore e la famiglia affidataria, prevedendo una sorta di corsia preferenziale per i genitori affidatari per il caso in cui il minore che hanno in affidamento venga dichiarato in stato di adottabilità. Si tratta di un importante passo avanti del nostro ordinamento nella tutela dei diritti del minore.
Accade spesso che il tempo in cui il Tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità non sia breve e dunque che il minore, collocato in affidamento temporaneo presso una famiglia costituisca con questa famiglia un legame affettivo profondo e radicato, il quale viene di fatto interrotto al momento della collocazione presso la diversa famiglia adottante. Fino alla recente legge, a questo legame tra il minore e la famiglia affidataria non veniva riconosciuto alcun peso, quasi non facesse parte della storia del minore.
Ora, invece, viene riconosciuto rilievo giuridico a questa importante fase della vita del minore, ed anzi la relazione affettiva con i genitori affidatari viene tutelata non solo riconoscendo a questi un ruolo preferenziale nella futura adozione, ma anche prevedendo che nelle ipotesi di rientro del minore nella famiglia d’origine o di adozione da parte di un’altra famiglia, debba essere preservata la relazione affettiva tra il minore e la famiglia affidataria, quando ciò risponda all’interesse del minore.