Introdotta nel nostro ordinamento nel 2004, l’amministrazione di sostegno costituisce una misura di protezione delle persone che per l’età o per disabilità fisiche o psichiche, si trovano in una condizione di fragilità, anche temporanea, e non sono in grado di attendere autonomamente ai propri interessi.
Potenziali beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono essere le persone affette da patologia psichica, i portatori di handicap gravi o lievi, gli anziani affetti da Morbo di Alzheimer o altre malattie invalidanti, le persone affette da ludopatie o dipendenze da alcool o da droghe, ecc.
L’amministrazione di sostegno, si caratterizza per essere uno strumento flessibile, duttile e performabile al caso specifico, un vero e proprio “abito cucito su misura del beneficario“, per usare le parole del prof. Paolo Cendon, promotore della legge sull’amministrazione di sostegno.
L’iniziativa per la nomina dell’amministratore di sostegno può essere assunta dal diretto interessato, dai familiari ovvero dai Servizi Sociali e dal Pubblico Ministero, quando vi siano determinate condizioni. La procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno è particolarmente snella e libera da orpelli procedurali.
Il giudizio si svolge interamente davanti al Giudice Tutelare, il quale ha anzitutto il compito di verificare la sussistenza della condizione di fragilità della persona che costituisce il presupposto per la nomina dell’amministratore di sostegno. Il diretto interessato dev’essere sempre sentito dal Giudice, salvi i casi in cui le condizioni psico-fisiche della persona non consentano l’audizione.
La condizione di fragilità del potenziale beneficiario dev’essere sempre accuratamente dimostrata, mediante la produzione in giudizio della documentazione medico-sanitaria e, in alcuni casi, lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare le condizioni psico-fisiche del beneficiario. Una volta verificata la sussistenza dei presupposti, il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno, privilegiando, nella scelta, se possibile le persone eventualmente indicate del beneficiario o comunque individuate all’interno della cerchia familiare.
In alcuni casi specifici, ad esempio quando vi sia conflitto tra i parenti del beneficiario, o quando i compiti assegnati all’amministratore di sostegno richiedano competenze tecniche specifiche, può essere nominata una persona estranea alla famiglia, scelta tra professionisti (avvocati, notai, commercialisti, ecc.) di fiducia del giudice e di provata esperienza.