Con la riforma del 2016 sono stati estesi ai conviventi una serie di diritti e doveri reciproci tipici del matrimonio, più esattamente i conviventi sono tenuti a rispettare l’obbligo di coabitazione, l’obbligo di reciproca assistenza morale ed economica ed il dovere di contribuire alle esigenze della famiglia.
Sono considerati “conviventi di fatto” due persone unite stabilmente da legami di coppia affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentele, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Per assumere rilievo giuridico, la convivenza non richiede una dichiarazione formale innanzi all’ufficiale di stato civile: non vi è necessità, dunque, di formalizzare il rapporto.
Il comma 36 dell’art. 1 della legge 76/2016 per l’accertamento della convivenza debba farsi riferimento allo stato di famiglia anagrafico. Non è escluso, tuttavia, che la prova del rapporto di convivenza possa essere fornita anche in altri modi.
Il rapporto di convivenza determina il sorgere di alcuni diritti reciproci in capo ai conviventi, oltre a quelli indicati sopra,
– il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del partner o di lesioni ai danni del medesimo ( in questo caso la legge ha trasferito in precetto l’elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità civile),
– i diritti spettanti al coniuge in materia di assistenza penitenziaria ;
– il diritto al subentro nel rapporto di locazione ;
– il diritto agli alimenti per l’ex convivente che versi in stato di bisogno.
Riguardo agli alimenti, è bene sottolineare che la prestazione alimentare non va confusa con il mantenimento: l’obbligo di mantenimento dopo la cessazione della convivenza, originariamente presente nel disegno di legge, é stato espunto dalla versione finale approvata dal Parlamento.
Gli alimenti sono dovuti soltanto se l’ex convivente versa in stato di bisogno e non dispone dei mezzi per sopravvivere: una situazione di difficoltà economica estrema, ben diversa dal mantenimento che é finalizzato a consentire la conservazione del tenore di vita goduto durante il rapporto di convivenza.
L’obbligazione alimentare va disposta dal giudice, su richiesta dell’avente diritto, in caso di cessazione della convivenza.
In forza della legge 76/2016, il convivente é stato inserito tra gli obbligati alla corresponsione della prestazione alimentare, dopo il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e prima dei fratelli e delle sorelle.
La legge 76/2016 inoltre estende al convivente il diritto di visita e di accesso alle informazioni sanitarie personali in caso di malattia o di ricovero del convivente.
Innovativa la disciplina sulla designazione preventiva in caso di malattia incapacitante o di morte: la legge 76/2016 stabilisce, infatti, che il convivente potrà designare l’altro convivente come suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni sanitarie in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere.
Allo stesso modo, potrà designarlo come rappresentante in caso di morte, per le decisioni che riguardino la donazione degli organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Per la designazione è sufficiente una dichiarazione scritta autografa, senza necessità di autentica da parte di pubblico ufficiale. In caso di impossibilità di redigerla, è necessaria la presenza di un testimone (comma 40).
Il convivente potrà altresì essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner e ha diritto ad essere informato su eventuali procedimenti relativi alla limitazione della capacità giuridica del compagno.
La legge 76/2016 non regola le modalità di interruzione della convivenza di fatto. Le modalità concrete sono rimesse alla prassi.
L’unica norma che riguarda espressamente la cessazione della convivenza è il comma 65 dell’art. 1 relativo agli alimenti per l’ex convivente.