Il trust è un istituto di matrice anglosassone che non ha una specifica disciplina normativa nella legislazione italiana. Con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è stata riconosciuta l’efficacia nel nostro ordinamento dei trust regolati dalla legge straniera.
Pertanto, in assenza di una normativa specifica che regolamenti il funzionamento del trust, esso può essere validamente costituito ponendo come sua legge regolatrice una legge straniera; in genere, la normativa di riferimento è quella dei paesi anglossassoni, ma è possibile utilizzare anche la normativa della Repubblica di San Marino.
La struttura del trust prevede la necessaria presenza di tre figure: la persona (fisica o giuridica) che costituisce il vincolo e destina i propri beni al trust (settlor o disponente), il soggetto che diviene proprietario dei beni vincolati e che attua il vincolo (trustee) ed il soggetto cui sono destinate le rendite del trust ed infine i beni conferiti nel trust. E’ inoltre possibile, ma non necessaria, la presenza di un ulteriore soggetto, il guardiano, il cui compito è quello di controllare l’attività del trustee e verificare che venga rispettato il vincolo di destinazione.
In sostanza, mediante il trust determinati beni di una persona vengono separati dal suo patrimonio ed utilizzati per un determinato scopo a beneficio dei destinatari prescelti dal disponente.
Disponente e trustee possono anche coincidere nella stessa persona: in questo caso il disponente non si priva della proprietà dei beni conferiti nel trust, ma si limita a porre un vincolo di destinazione su alcuni beni, separandoli dal restante suo patrimonio (si tratta del cosiddetto “trust autodichiarato“).
In concreto le regole di funzionamento sono quelle della normativa straniere prescelta dalle parti, e dunque è possibile che il trust abbia un termine di durata, così come se ne può prevedere lo scioglimento per mutuo consenso.
Rispetto al fondo matrimoniale, il trust è certamente uno strumento più flessibile, in quanto può essere costruito su misura alle esigenze del disponente: basti dire che nel trust possono essere conferiti beni che non potrebbero essere inclusi nel fondo patrimoniale (ad esempio, somme di danaro), vi è una maggior ampiezza per quanto riguarda i soggetti che possono costituirlo (può trattarsi di persone fisiche o persone giuridiche e non è necessario che sussista un rapporto di coniugio), possono essere indicate liberamente le finalità ed i beneficiari (non necessariamente la famiglia).
In ogni caso, il trust non può essere utilizzato per violare norme imperative nel nostro ordinamento, quali, a titolo esemplificativo, quelle sui diritti successori dei legittimari.
L’avv. Barbara D’Angelo presta consulenza ed assistenza altamente qualificate nella valutazione dei presupposti e delle caratteristiche del trust, oltre che nella redazione dell’atto istitutivo.