La separazione legale dei coniugi, regolata dagli articolo 150 e seguenti del codice civile, è determinata dall’impossibilità di proseguire la convivenza coniugale.
La separazione, per avere rilievo nell’ordinamento, richiede un atto formale, costituito da una pronuncia del giudice (decreto di omologa della separazione consensuale o sentenza nella separazione giudiziale), da un accordo firmato dalle parti alla presenza degli avvocati (separazione a seguito di negoziazione assistita) o da una dichiarazione innanzi all’Ufficiale di Stato civile.
Diversamente, quando due coniugi decidono di seguire strade separate, senza tuttavia regolarizzare dinnanzi al Giudice, agli avvocati o all’Ufficiale di Stato civile la loro nuova condizione, si ha la separazione di fatto, priva di valenza giuridica.
La separazione legale non fa venir meno il vincolo coniugale, ma rappresenta un momento nel quale i doveri nascenti dal matrimonio sono allentati, in vista di una possibile riconciliazione o del successivo divorzio.La separazione costituisce, infatti, un passaggio necessario per poter addivenire al divorzio.
Processualmente, la separazione può essere consensuale, quando le parti si recano innanzi al giudice soltanto per far ratificare le condizioni della loro separazione, che hanno già previamente concordato, o giudiziale, quando invece i coniugi abbiano posizioni divergenti riguardo alle regole della loro separazione. In questo secondo caso, è il Tribunale a decidere, in contradditorio tra le parti.
Nella separazione vanno regolati i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e con i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Può essere previsto un assegno di mantenimento per il coniuge economicamente svantaggiato e per i figli minorenni o non indipendenti economicamente. Quando vi sia prole minorenne, vanno disciplinati l’affidamento, la collocazione abitativa ed il tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. Va inoltre definita l’assegnazione dell’ex casa coniugale.
E’ inoltre possibile, in via consensuale, prevedere trasferimenti di determinati beni, anche immobili, da un coniuge all’altro ovvero in favore dei figli.
Separarsi non è mai una scelta facile. La crisi della famiglia rappresenta un momento particolarmente delicato della vita della persona. Per tale ragione è importante rivolgersi a professionisti esperti nella specifica materia del diritto di famiglia, che sappiano consigliare e suggerire soluzioni attente alle peculiarità della singola vicenda familiare.
L’avvocato Barbara D’Angelo fornisce assistenza dedicata, ponendo particolare attenzione all’aspetto delle relazioni umane ed all’ascolto. I clienti vengono accompagnati passo a passo nella gestione della vicenda separativa, con l’obiettivo di addivenire a soluzioni efficaci, rapide e rispettose dei diritti della persona e dei minori.
Nel primo incontro in studio, vengono fornite ai clienti le informazioni utili ai fini di una scelta consapevole e un primo orientamento sugli effetti della separazione e sull’iter da seguire.
L’approccio dello studio è teso a ricercare innanzitutto una soluzione consensuale, più veloce ed economica, e sicuramente da preferire specialmente quando vi siano dei figli minori.
Qualora non sia possibile addivenire ad un accordo tra i coniugi, l’avvocato Barbara D’Angelo presta assistenza in sede giudiziale, nelle cause di separazione e divorzio, davanti a tutti gli uffici giudiziari nazionali.