Articoli

Genitori in conflitto: interviene il coordinatore genitoriale

Nelle separazioni ad alta conflittualità, il coordinatore genitoriale, un professionista esterno alla famiglia e super partes nominato dal giudice, ha la funzione di proteggere i minori dalle possibili conseguenze negative della litigiosità dei genitori, affiancando e supportando i genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale e dell’affidamento dei figli.

In una recente sentenza relativa ad un caso di separazione caratterizzata da un’elevata conflittualità tra i coniugi, il Tribunale di Mantova ha disposto che i rapporti genitori-figli vengano monitorati da una figura terza rispetto alla famiglia, il cosiddetto coordinatore genitoriale o educatore professionale, un professionista incaricato di mediare il conflitto e fornire supporto concreto ai genitori.

Più esattamente, al coordinatore genitoriale sono stati assegnati i seguenti compiti:
a) monitorare l’andamento della relazione genitori-figli, mediando i rapporti e fornendo indicazioni correttive di eventuali comportamenti disfunzionali dei genitori;
b) aiutare i genitori nelle decisioni relative ai figli, vigilando sull’osservanza del calendario delle visite con il genitore non convivente ed in caso di disaccordo dei genitori, assumendo le decisioni opportune nell’interesse dei figli.
c) Il coordinatore genitoriale è tenuto, poi, a riferire l’esito del suo operato al Giudice Tutelare.

Il caso

La sentenza in oggetto è stata emessa a conclusione di un procedimento di separazione caratterizzato da un’accesa litigiosità tra i coniugi, genitori di due figli minori.
I coniugi avevano formulato entrambi domanda di addebito della separazione (la moglie sostenendo l’infedeltà del marito, il marito rappresentando il distacco affettivo ed atteggiamenti offensivi della moglie) e nel corso del giudizio avevano manifestato un profondo risentimento reciproco.
La conflittualità tra gli adulti si era proiettata anche nei rapporti con i figli: la moglie aveva più volte impedito gli incontri tra i figli ed il padre (genitore non convivente), frapponendo ostacoli alle visite ed impedendo i contatti telefonici, aveva inoltre interrotto indebitamente la frequentazione tra i minori e la famiglia paterna, come accertato dall’indagine dei Servizi Sociali e dalla consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.).
Peraltro, i Servizi Sociali e la C.T.U. avevano verificato, in ordine all’affidamento dei figli, che entrambi i genitori erano in grado di gestire singolarmente i minori e che, pertanto, la modalità di affidamento meglio rispondente all’interesse dei figli era l’affidamento condiviso.

La decisione

A fronte di tale delicata situazione, il Tribunale ha aderito alle conclusioni degli esperti (consulente tecnico e Servizi sociali), disponendo l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.

La diversa previsione dell’affidamento ad uno solo dei genitori (affidamento esclusivo) richiede, infatti, che risulti dimostrata l’inidoneità educativa o la manifesta carenza dell’altro genitore, cosa non presente nel caso in esame, dato che la consulenza e gli operatori sociali avevano riconosciuto la capacità genitoriale di ciascuno dei coniugi singolarmente.

E’ stato poi previsto l’esercizio separato della responsabilità genitoriale nei tempi in cui i figli sono con ciascuno dei genitori ed è stata disposta la collocazione abitativa dei figli con la madre, dopo aver accertato che i figli avevano instaurato un più solido legame affettivo con essa e che la madre era in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica.

Le condotte ostruzionistiche della madre, consistite nell’aver ostacolato i rapporti padre-figli, sono state sanzionate con la condanna della signora a risarcire i danni sofferti da quest’ultimo in conseguenza del comportamento ostacolante, in attuazione dell’art. 709 ter c.p.c. L’importo del risarcimento è stato fissato, in via equitativa in 1.000,00 euro.

In una vicenda così conflittuale è stata lungimirante la decisione del Tribunale di non lasciare i genitori da soli a gestire l’affidamento condiviso dopo la separazione: seguendo le indicazioni della C.T.U., i giudici di Mantova hanno previsto l’affiancamento di un coordinatore genitoriale, una figura professionale specializzata, con compiti di supporto, mediazione, risoluzione dei conflitti , oltre che di vigilanza sull’attuazione delle regole dettate nella sentenza e di intervento diretto nell’assunzione delle decisioni relative ai figli in caso di disaccordo dei genitori.

Del suo operato il coordinatore genitoriale dovrà riferire al Giudice Tutelare nel termine assegnato dal Tribunale.

 

Fonte: Tribunale di Mantova, sentenza 5.5.2017 (est. Bernardi)

“Dopo di noi”: i punti essenziali della nuova legge

E’ entrata in vigore lo scorso 25 giugno la legge 22.6.2016 n. 112 a tutela dei diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, più conosciuta come Legge sul Dopo di Noi.

L’obiettivo della legge 112/2016 è assicurare adeguata protezione alle persone con disabilità grave che non possono contare sull’aiuto della famiglia, in quanto prive di entrambi i genitori o perché i genitori non sono in grado di farsi carico della loro assistenza.

Le misure previste dal nuovo provvedimento sono finalizzate ad evitare l’istituzionalizzazione e a favorire l’integrazione e la progressiva presa in carico della persona in difficoltà fin da quando i genitori sono ancora in vita, in vista del futuro venir meno del loro supporto.

Chi sono i beneficiari della legge?

Destinatari delle tutele previste dalla legge sono le persone con disabilità grave, non dovuta all’invecchiamento o a patologie senili, che non dispongano di sostegno familiare o in vista del venir meno del sostegno familiare.
Lo stato di disabilità grave viene definito dalla legge con riferimento alla legge n. 104 del 1992 (artt. 3 e 4).

 

Istituito il Fondo per l’assistenza delle persone disabili

Per realizzare gli scopi di cui sopra la legge ha istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni per il 2018.
Le risorse del Fondo saranno destinate, più esattamente, ai seguenti scopi:
– attivare programmi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e di relazione della casa familiare, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie
– realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per fronteggiare situazioni di emergenza, interventi da adottarsi solo nei casi di necessità, e comunque in via del tutto residuale e nel rispetto della volontà della persona disabile e dei genitori e di chi ne tutela gli interessi;
– porre in essere interventi innovativi di residenzialità, quali soluzioni abitative di tipo familiare e di co-housing;
– sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze con l’obiettivo di favorire il più possibile l’autonomia delle persone disabili.

I requisiti di accesso alle misure di assistenza saranno individuati con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi.

 

Previste agevolazioni fiscali

La legge introduce una serie di agevolazioni fiscali per le iniziative di tutela delle persone disabili assunte dai familiari, e più esattamente

1- detrazioni fiscali per le assicurazioni rischio morte :
è stata aumentata, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, a 750 € la detraibilitá dei premi per assicurazioni sulla vita finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;

2 – esenzioni da imposte per i trust, i vincoli di destinazione ed i fondi speciali:
è stata introdotta l’esenzione dalle imposte sulla successione e sulla donazione, nonchè dall’imposto di bollo dei beni ed i diritti conferiti in un trust o gravati da vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.) oppure destinati ai fondi speciali appositamente previsti dall’art. 1 della legge stessa,in favore di persone con disabilità grave.
Le agevolazioni di cui sopra si applicheranno dal 1° gennaio 2017.

Agli atti dispositivi di cui sopra le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Per fruire del regime agevolato, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
1. il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale dovranno perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone disabili gravi, in favore delle quali sono istituiti; la finalità dovrà essere espressamente indicata nell’atto istitutivo;
2. il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale dovranno essere fatti per atto pubblico;
3. nell’atto istitutivo dovranno essere specificamente indicati i soggetti coinvolti ed i loro ruoli, dovranno essere descritte le funzionalità ed i bisogni specifici delle persone disabili in favore dei quali sono istituiti, con indicazione anche delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del beneficiario;
4. dovranno, inoltre, essere individuati nel dettaglio gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riferimento sia al progetto di vita ed al benessere della persona disabile beneficiaria, sia alle modalità di rendicontazione;
5. beneficiari esclusivi dovranno essere persone con disabilità grave;
6. i beni conferiti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione di finalità assistenziali;
7. l’atto istitutivo dovrà individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni previste e tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale;
8. la durata del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale dovrà essere stabilita nella data della morte della persona con disabilità grave beneficiaria della misura e dovrà essere inoltre stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

Nel caso in cui il beneficiario deceda prima di coloro che hanno istituito in suo favore il trust, o il vincolo di destinazione o il fondo speciale, il trasferimento dei beni e dei diritti in favore di coloro che ne avevano disposto beneficerà del medesimo regime agevolato.

La legge n. 112/2016 stabilisce, inoltre, che i Comuni possano applicare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni relativamente all’I.M.U. in relazione agli immobili o altri diritti reali conferiti nel trust o destinati ad un fondo speciale.

3 – agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali:
le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti di un trust o di un fondo speciale sono deducibili del 20% dal reddito complessivo, fino ad un massimo di 100.000,00 €. La misura si applica già dal corrente periodo di imposta (2016).

Il provvedimento, approvato dalla Camera all’inizio del mese di giugno, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2016.

Fonte: Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare”. Consulta la legge