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Quando l’ex non paga l’assegno: cosa fare?

In caso di mancato pagamento del contributo mensile per il mantenimento del coniuge o dei figli, così come in caso di mancato pagamento dell’assegno di divorzio, diversi sono gli strumenti attivabili.

 

Come si recuperano gli arretrati?

Per recuperare delle mensilità non versate è possibile agire mediante l’esecuzione forzata, con la notifica dell’atto di precetto ed il successivo pignoramento dello stipendio o del conto corrente bancario o di altri beni (anche immobili) di proprietà di colui che è tenuto al versamento.

L’azione esecutiva può essere avviata quando la misura dell’assegno è stabilita in un provvedimento del giudice (ordinanza presidenziale nella separazione o nel divorzio, sentenza di separazione o divorzio, decreto relativo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) o in un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio esito di negoziazione assistita.

In mancanza di un provvedimento del giudice o dell’accordo negoziato (che costituiscono “titolo esecutivo”) non è consentito intraprendere l’esecuzione forzata.

 

E gli assegni futuri?

La legge consente, quando vi sia una condizione di inadempimento protratta nel tempo, di ottenere il versamento diretto del contributo mensile dal datore di lavoro dell’ex.

La procedura è regolata dall’art. 156 c.c. attivabile sia per l’assegno stabilito nella separazione, nel divorzio o nelle modifiche della separazione e del divorzio, sia per l’assegno relativo al mantenimento dei figli nati da persone non sposate previsto da un provvedimento giudiziale.

La domanda di versamento diretto va fatta al giudice, il quale, sentite le parti interessate, disporrà con provvedimento che il mensile venga erogato direttamente dal datore di lavoro (o dall’INPS o da altri enti previdenziali nel caso in cui l’ex sia pensionato).

 

Nel divorzio è più facile ottenere il versamento diretto

Nel caso in cui l’assegno sia stabilito in sede di divorzio si può ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro (o dagli enti pensionistici) in modo ancora più semplice e veloce, poichè non è necessario il passaggio in tribunale.

L’art. 8 della legge sul divorzio (legge n. 898/70) stabilisce, infatti, che per ottenere il versamento dell’assegno direttamente dal datore di lavoro e, più in generale, da tutti coloro che sono “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato” (in senso lato, anche i conduttori di immobili di proprietà dell’ex) sia sufficiente la notifica al terzo tenuto alla prestazione periodica del provvedimento giudiziale, unitamente all’invito a corrispondere le somme dovute.

La notifica al terzo dev’essere preceduta da una comunicazione di messa in mora inviata all’ex coniuge – debitore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Decorsi trenta giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, si può procedere con la notifica diretta al terzo.

A maggior tutela della parte economicamente più debole, la legge sul divorzio prevede che il coniuge che deve percepire l’assegno abbia “azione diretta ed esecutiva” nei confronti del datore di lavoro dell’ex, o dell’ente pensionistico: il che significa che se il terzo non adempie, il coniuge potrà procedere con l’esecuzione forzata direttamente nei suoi confronti.

 

Si può prevenire il mancato versamento degli alimenti?

In via preventiva, di fronte al rischio che il coniuge non versi gli alimenti, si può chiedere al tribunale il sequestro dei beni ai sensi dell’art. 156 c.c. e dell’art. 8 della legge sul divorzio. Si tratta di un sequestro conservativo, finalizzato cioè ad evitare che l’ex coniuge o l’ex compagni si “liberino” dei beni di loro proprietà, cedendoli a terzi.

E’ inoltre possibile iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà dell’ex. Per procedere in questo senso è necessario avere già a disposizione un provvedimento che stabilisca l’ammontare dell’assegno (ordinanza presidenziale nella separazione o nel divorzio, sentenza di separazione o divorzio, decreto relativo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) o un accordo privato di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio ottenuto mediante negoziazione assistita.

 

Di fronte al mancato pagamento dell’assegno si può fare denuncia penale?

Certamente è possibile agire anche in sede penale. Contribuire al mantenimento della moglie, anche divorziata, e dei figli è un obbligo che, se violato, espone al rischio di sanzioni penali ai sensi degli art. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 388 (violazione dolosa di provvedimento dell’autorità giudiziaria) del codice penale.

 

Rapporto di lavoro nella famiglia di fatto: il convivente ha diritto ad un indennizzo

Mentre è prossima la discussione alla Camera del disegno di legge Cirinná sulle unioni civili, la Corte di Cassazione è di recente intervenuta sul tema dei rapporti economici nella famiglia di fatto, con una interessante sentenza, la n. 1266/16, relativa al lavoro prestato dal convivente more uxorio nell’impresa del compagno.

La vicenda giunta all’esame della Suprema Corte riguardava, più specificamente, l’attività di collaborazione prestata da una donna nel ristorante di proprietà del compagno. La signora aveva lavorato in maniera continuativa, contribuendo in modo concreto al successo dell’attività di ristorazione ed all’arricchimento personale del convivente. Ed infatti, quest’ultimo, con i proventi dell’attività, aveva acquistato un consistente patrimonio immobiliare, intestato esclusivamente a sè. Entrata in crisi la coppia, la signora aveva agito in giudizio contro l’ex compagno,  chiedendo che venisse riconosciuto il controvalore economico del lavoro prestato nel ristorante.

In assenza di una normativa specifica, l’interpretazione giurisprudenziale ha finora ritenuto che il contributo offerto dal convivente alla famiglia di fatto trovi fondamento nei vincoli di solidarietà e collaborazione reciproca, tipici del rapporto di convivenza, e che, per tale ragione, costituisca un’obbligazione naturale, la quale, una volta erogata, non è più passibile di restituzione.  Questo vale certamente per l’aiuto nella gestione domestica, nella cura della casa e nell’accudimento della prole.

Ma può valere anche per la collaborazione prestata da uno dei conviventi nell’attività d’impresa dell’altro?

Se si tratta di collaborazione soltanto occasionale e sporadica, sì: il convivente che, di tanto in tanto, aiuta il compagno nell’attività commerciale di questi, prestando in essa il proprio lavoro saltuariamente, lo fa per ragioni solidaristiche e per dare un aiuto, in senso lato, alla famiglia.

Ma diverso é il caso del lavoro svolto da uno dei conviventi in modo stabile e continuativo nell’impresa dell’altro: non siamo più nell’ambito delle obbligazioni naturali – afferma la Corte di Cassazione nella pronuncia in esame – poichè il rapporto di collaborazione continuativa esula dai principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne discende il diritto di colui che ha prestato il proprio lavoro ad ottenere un indennizzo per l’attività prestata.  A maggior ragione se questo lavoro è andato ad arricchire esclusivamente il titolare dell’impresa ed i guadagni non sono stati destinati alla famiglia-coppia di fatto, come accaduto nel caso deciso con la sentenza citata.

La Cassazione ha ritenuto, dunque,  che la collaborazione prestata dalla convivente fosse meritevole di un indennizzo economico, quantificato, nel caso di specie, in 80.000,00 euro, dovuti dall’ex convivente, titolare dell’attività commerciale, a titolo di arricchimento senza causa.

Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 1266/2016 del 25.01.2016.