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Danno da privazione genitoriale: il genitore assente deve risarcire il figlio

Gli obblighi genitoriali, cioè l’insieme dei doveri che gravano sui genitori, non si esauriscono nel mero dovere di mantenimento dei figli, ma comprendono anche l’altrettanto importante dovere di accudimento e di assistenza morale.

Il genitore non può sottrarsi a tali obblighi e, se lo fa, commette un illecito civile, e cioè viola le norme ed è tenuto a risarcire i danni subiti dal figlio in conseguenza del comportamento trascurante.

In termini tecnici, si parla di “danno da privazione genitoriale“, vale a dire delle conseguenze pregiudizievoli sulla vita del figlio determinate dall’assenza di uno dei genitori: la mancanza dell’apporto di uno dei genitori produce, infatti, gravi effetti negativi sulla crescita equilibrata e serena del figlio, poiché lede i diritti inviolabili della persona  tutelati dalla norme della Costituzione, specialmente, dagli articoli 2 e 30, e dalle norme di diritto internazionale recepito nel nostro ordinamento.
Il danno risarcibile rientra, dunque, nella sfera del danno non patrimoniale.

Il tema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Cassino nella sentenza n. 832 del 15.6.2016, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni formulata da una madre per conto della figlia minorenne, della quale il padre non si era mai occupato.

Nella vicenda decisa dal tribunale, il rapporto di paternità era stato dichiarato giudizialmente, da una precedente sentenza, e da allora il padre aveva provveduto al mantenimento della figlia, ma non si era mai attivato per instaurare un rapporto affettivo con la bambina, limitandosi ad incontrarla in rarissime occasioni.
Il Tribunale ha accertato che il padre era rimasto sostanzialmente assente dalla vita della figlia e, pur rispettando l’obbligo di mantenimento, non aveva fatto nulla per costituire un normale rapporto genitoriale.

La figura genitoriale paterna – osserva il tribunale – rappresenta un punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita. L’assenza di un genitore determina un’immancabile ferita nella vita del figlio e dunque incide in negativo sui diritti inviolabili del figlio stesso. Ciò determina in capo al genitore assente l’obbligo di risarcire il figlio.

L’ammontare del risarcimento, stante la natura di danno non patrimoniale del danno sofferto dal figlio, viene determinato dal giudice in via equitativa.

Nel caso in esame, il giudice ha liquidato il danno in 52.000 €, vale a dire 4.000€ all’anno, a decorrere dalla nascita della figlia.

La sentenza affronta anche il tema del mantenimento dei figli, precisando che detto obbligo sorge per il solo fatto della nascita e dunque va adempiuto fin da quel momento, indipendentemente dal tempo in cui interviene il riconoscimento della paternità.
L’obbligo di mantenimento trova la sua giustificazione nello status di genitore, sussiste per il solo fatto di avere messo al mondo il figlio e prescinde da qualsiasi domanda.

Fonte: Tribunale di Cassino sentenza n. 832/2016.

Gli accordi prematrimoniali in Italia: a che punto siamo?

Il clamore suscitato dal divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie (il divorzio del secolo, senza dubbio) ha portato all’attenzione dei media la questione degli accordi prematrimoniali (prenuptial agreements), ovvero degli accordi con cui i futuri coniugi, già prima delle nozze, possono disciplinare gli effetti della possibile successiva crisi matrimoniale, specialmente per quanto attiene le questioni patrimoniali ed economiche.

L’istituto dei patti prematrimoniali, di origine anglosassone, è diffuso anche in alcuni vicini paesi europei, quali Francia e Germania.

Il nostro ordinamento, per ora, non prevede la possibilità di regolamentare in via preventiva le possibili conseguenze della crisi coniugale.

A fine 2014 è stata depositata alla Camera una proposta di legge, la n. 2669/2014, a firma degli onorevoli Morani e D’Alessandro.

Il progetto di legge mira ad introdurre nell’ordinamento, modificando alcune norme del Codice civile, la possibilità di stipulare convenzioni matrimonialiin ogni tempo“, e dunque sia prima del matrimonio (accordi prematrimoniali), che durante il matrimonio.

Le convenzioni matrimoniali dovranno riguardare soltanto le questioni economiche, quali l’assegno di mantenimento, la proprietà e l’uso dei beni comuni, il trasferimento di beni da un coniuge all’altro, il subentro nelle quote societarie, ecc.

Non potranno avere ad oggetto gli aspetti personali del rapporto tra i coniugi, né i rapporti con i figli. Dunque, non potranno essere inserite clausole quali, ad esempio, il divieto di iniziare una convivenza con un’altra persona o di mantenersi in uno stato di fedeltà post-matrimoniale. Simili clausole sono nulle, poiché violano la libertà personale dell’ex coniuge e, dunque, contrastano con norme imperative, cioè inderogabili, del nostro ordinamento.

La proposta di legge stabilisce che le convenzioni matrimoniali per essere valide debbano essere fatte in forma di atto pubblico, davanti al notaio, o mediante convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (come da D.M. 132/2014).

La convenzione potrà essere modificata in ogni tempo, e dunque anche nel corso del matrimonio, purchè la crisi familiare non sia già manifestata in modo definitivo mediante il deposito del ricorso per separazione.

Proseguendo nel solco dei più recenti interventi legislativi in materia di famiglia, il disegno di legge intende favorire ed ampliare sempre di più l’autonomia negoziale dei coniugi, allo scopo di ridurre la conflittualità della separazione e deflazionare il contenzioso.

Al momento, però, l’iter legislativo relativo al progetto di legge in esame è fermo e non è prevista la sua prossima discussione né in aula, né in commissione giustizia.

Ad oggi, dunque, non è possibile regolamentare in via preventiva le conseguenze della separazione o del divorzio. Il nostro ordinamento, infatti, non disciplina questa possibilità, mentre la giurisprudenza, nonostante alcune aperture, si è mostrata finora restia a riconoscere validità agli accordi privati con cui i coniugi assumono impegni economici in vista della futura separazione.

 

Fonte: Progetto di legge della Camera dei Deputati n. 2669/2014

Diritto di visita e pernottamento: il diritto dei figli di respirare l’atmosfera paterna

Una volta veniva chiamato “diritto di visita“, cioè il diritto del genitore separato o divorziato non convivente con i figli (generalmente, il padre) di trascorrere del tempo con i figli minori.
Diritto che é anche un dovere, non mancavano mai di sottolineare i difensori del genitore convivente con il figlio (la madre, nella maggior parte dei casi), evidenziando così che la richiesta di trascorrere tempi con i figli doveva poi essere attuata nei fatti, che non bastava chiedere, ma occorreva poi rispettare il calendario preteso.

Da dieci anni, la terminologia “diritto di visita” non è più presente nel Codice Civile: la legge 54/2006 con cui è stato introdotto l’affidamento condiviso, ha abbandonato la precedente dicitura ed ha posto al centro il figlio, anziché il genitore, affermando il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi.

Il vecchio “diritto di visita” è stato dunque sostituito dalla previsione delle “modalità e dei tempi di permanenza” del figlio presso ciascuno dei genitori (art. 155, ora art. 337 ter c.c.): non si tratta di un mero cambiamento lessicale, ma di un vero e proprio cambiamento di prospettiva, non é più il genitore che ha il diritto di incontrare i figli, ma é il figlio che ha il diritto di trascorrere il suo tempo con entrambi i genitori.

 

Quali sono i tempi “giusti”?

Sui tempi delle visite ai figli non ci sono regole specifiche, ogni situazione va valutata nella sua singolarità, tendendo conto degli impegni delle persone coinvolte (figli e genitori), della distanza tra le abitazioni, della situazione logistica e delle abitudini e dell’assetto preesistente alla separazione.

In calendario standard utilizzato dai tribunali prevede che il figlio stia con genitore non convivente il fine settimana (generalmente dal venerdì alla domenica sera) a settimane alterne e uno o due pomeriggi alla settimana, con o senza pernottamento. Vengono inoltre previsti periodi di tempo più lunghi durante le festività tradizionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.) ed i mesi estivi.

Ma queste sono regole generali, modulabili ed adattabili alle situazioni concrete.
La soluzione migliore è quella di cercare un accordo tra i genitori per definire consensualmente il calendario della frequentazione padre-figli. Nessuno più dei diretti interessati conosce la soluzione meglio rispondente alle esigenze della sua famiglia separata.

Se entrambi i genitori sono d’accordo, può essere prevista anche la permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori al 50%, per tempi paritari. Si parla, in questo caso, di affidamento alternato.

Da evitare, in ogni caso, l’eccessivo frazionamento dei tempi: un giorno con uno e un giorno con l’altro genitore non va bene, perché eccessivamente destabilizzante per il bambino. Il minore, infatti, deve conservare, per quanto possibile, una continuità di abitudini ed avere certezze e punti di riferimento.

Un calendario di massima va sempre previsto: stabilire regole precise sui giorni e gli orari che il figlio trascorre con ciascuno dei genitori è utile per consentire al bambino ed ai genitori una buona organizzazione del quotidiano e consente di evitare possibili conflitti.

 

Il pernottamento

La questione del pernottamento rappresenta spesso un nodo critico, specie quando si tratta di bambini molto piccoli.
Se c’è l’accordo dei genitori, nessun problema al pernottamento presso il padre anche per figli in tenera età. In mancanza di accordo, i Tribunali tendono a negarlo quando si tratta di bambini di età inferiore a tre-quattro anni, poiché ritenuti ancora in “età materna”.

Il pernottamento ha una importante valenza psico-affettiva: cenare con il padre, parlare, guardare assieme la TV, prepararsi per andare a letto e, la mattina dopo, condividere l’inizio della giornata, la sveglia, la colazione, rappresentano momenti particolarmente significativi per la crescita del figlio, in quanto gli consentono di continuare a condividere con il genitore che è uscito di casa le stesse abitudini che erano presenti prima della separazione.

 

Tener conto delle esigenze dei figli

Sui tempi della frequentazione non ci sono, dunque, regole fisse, ma é importante tenere sempre a mente che il calendario va stabilito tenendo prima di tutto conto delle esigenze del figlio, e del suo diritto a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la loro separazione.

Il dott. Giovanni Bollea, noto neuropsichiatra infantile, strenuo sostenitore dell’importanza della condivisione della responsabilità genitoriale nella separazione, già in epoca precedente alla legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, sottolineava che il peggior trauma che può derivare al figlio dalla separazione dei genitori è quello di sentirsi abbandonato da uno dei genitori, di perdere uno degli oggetti d’amore.

E’ fondamentale fare in modo che il figlio non si senta abbandonato dal genitore che, per effetto della separazione, va via di casa. I tempi di permanenza, dunque, andranno calibrati consentendo ai figli di conservare con il genitore che va via, di norma il padre, ampi momenti di condivisione, in modo che il padre possa esercitare a tutti gli effetti la sua funzione genitoriale, anche a livello psico-pedagogico, e che il figlio possa “respirare l’atmosfera paterna“.

Separazione con figli: alcuni consigli pratici

La separazione porta a galla una serie di emozioni negative, quali rabbia, paura, ansia, tristezza, delusione, incertezza. Per non uscirne emotivamente devastati, è importante imparare a gestire correttamente questi sentimenti, prendendosi cura di sé e, quando necessario, chiedendo aiuto ad un esperto che possa fornire un supporto concreto per superare positivamente il momento di difficoltà.

Ciò è ancor più necessario quando ci sono dei figli che contano sul sostegno dei genitori per poter superare il cambiamento che la separazione inevitabilmente comporta.

 

I figli non scelgono la separazione dei genitori

Non ho mai creduto nella teoria del “rimanere assieme per il bene dei figli”: come possono crescere bene figli che vivono ogni giorno il disamore, l’incomunicabilità, il nervosismo, i litigi dei genitori?

Se due persone non si amano più e non vanno più d’accordo, la separazione rappresenta un passaggio inevitabile, doloroso, ma necessario.

Spesso si dimentica, ma va tenuto sempre presente: la scelta di separarsi è dei genitori, non dei figli; i figli subiscono la decisione dei genitori e le sue conseguenze.

Come affrontare la separazione quando ci sono figli?

 

Cosa fare, in concreto?

Nel delicato momento della separazione, i figli hanno più che mai bisogno dell’aiuto e del sostegno dei genitori, di entrambi. Agire secondo buon senso e senza farsi travolgere della emozioni negative è fondamentale.

Ecco alcuni consigli pratici, frutto dell’esperienza professionale maturata in questi anni quale avvocato matrimonialista, oltre che dell’esperienza personale come genitore.

–  Dedicare più tempo possibile ai figli.

In questo particolare momento, i figli hanno bisogno della presenza dei genitori; è importante, dunque, cercare di essere il più presenti possibile, dedicare loro tempo di qualità. I momenti trascorsi assieme devono essere un’occasione per parlare, confrontarsi, chiedere ai figli quali siano le loro emozioni e cercare di capirle ed affrontarle assieme.

Gli psicologi consigliano di incoraggiare al dialogo il bambino esprime il desiderio di parlare delle emozioni che avverte, ma senza forzature; è essenziale ascoltare i figli e rassicurarli sul fatto che mamma e papà per loro ci saranno sempre, anche se non abiteranno più assieme. Alle domande dei figli è bene rispondere sinceramente, le bugie possono creare illusioni ed in tal modo minare il rapporto di fiducia con l’adulto.

– Giocare assieme ai figli.

Molte volte, specialmente quando i figli sono piccoli, lo scambio verbale non è la strada migliore, in quanto non tutti i bambini sono pronti ad esprimere a parole i loro sentimenti: trascorre momenti ludici, giocare e disegnare assieme può essere utile a capire, attraverso la rappresentazione del gioco o i disegni, quali siano le emozioni che attraversano il bambino.

– Ci vuole pazienza.

Mantenere la calma anche quando i bambini dicono qualcosa di sleale o scorretto è fondamentale. Spesso l’atteggiamento prepotente è una forma di reazione e difesa, esprime una difficoltà del bambino a razionalizzare quanto gli sta accadendo. Il bambino deve sentirsi accolto dal genitore sempre, anche quando sbaglia: se dice qualcosa di offensivo o se afferma qualcosa che non è vero, è importante spiegargli il vostro punto di vista, senza arrabbiarsi e soprattutto senza tuttavia denigrare o svilire l’altro genitore.

– L’ex rimane sempre l’altro genitore.

I bambini non devono mai essere messi nelle condizioni di dover fare una scelta tra l’uno o l’altro genitore; devono crescere con la certezza che entrambi sono e rimarranno presenti nella loro vita, sebbene con modalità diverse rispetto a quando la famiglia era unita.

– Conservare le abitudini del bambino.

E’ importante che, anche dopo la separazione dei genitori, il bambino continui a mantenere la rete sociale e di relazione che aveva in precedenza ed a fare le cose che fanno i bambini della sua età: se prima della separazione trascorreva qualche pomeriggio con i nonni, se andava a calcio o in piscina, continuare a farlo anche quando i genitori sono separati gli consente di mantenere delle certezze, dei punti di riferimento utili a superare il cambiamento imposto dalla separazione dei genitori.

– Prendere tempo per sé stessi.

Prendersi cura di sé, andare a concerti, cinema, teatro, uscire con gli amici, dedicarsi allo sport o a qualche hobby è importante, ed anzi fondamentale, per riconquistare fiducia in sé stessi, essere più sereni e in questo modo aiutare meglio i figli a superare il momento della separazione. Se i genitori stanno bene, stanno bene anche i figli;

– Rivolgersi ad esperti.

In caso di difficoltà, è sempre utile rivolgersi a professionisti (psicologi, psicoterapeuti, avvocati) esperti nella gestione delle vicende separative che possono fornire un sostegno ed un supporto competente ed attento.

 

Come avvocato che da anni si occupa di controversie familiari, credo sia soprattutto importante, prima di prendere qualsiasi iniziativa, informarsi sui propri diritti e sui diritti dei figli, in modo da poter assumere decisioni consapevoli e tutelanti per sé e per i figli.

Separarsi non vuol dire fare la guerra all’altro. La separazione è un momento di passaggio, è una fase della vita: se gestita con attenzione, consapevolezza, buon senso e – permettetemi – con l’aiuto dei professionisti giusti, può avvenire senza traumi e nel pieno rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

 

All’ex coniuge che convive non spetta l’assegno di divorzio

Il matrimonio crea un vincolo di solidarietà tra i coniugi che, per legge, permane anche dopo lo scioglimento del rapporto coniugale mediante il divorzio e fonda il diritto del partner meno abbiente a ricevere dall’altro un contributo economico, l’assegno divorzile, appunto.
Presupposto indefettibile per il riconoscimento dell’assegno divorzile è che vi sia una disparità economica tra gli ex coniugi.
Inoltre, è necessario che il richiedente dimostri di non avere mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio e di non avere la possibilità, per ragioni obiettive, di procurarseli.
Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui, anche in presenza di questi presupposti, l’assegno post-matrimoniale non viene riconosciuto: una è quella in cui l’ex coniuge abbia instaurato una convivenza di fatto con un’altra persona.

Ecco, al riguardo, un caso che è stato recentemente affrontato dallo studio innanzi al Tribunale di Bologna  e deciso con la sentenza n. 671/2016.

La vicenda

Nel procedimento di divorzio, la moglie, già titolare di un assegno di mantenimento stabilito nella separazione, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, tra l’altro, di importo più elevato di quello fissato nella separazione, sostenendo che le sue condizioni economiche erano nel tempo peggiorate.
Il marito si è opposto, rilevando che la moglie aveva in corso da anni uno stabile rapporto di convivenza di fatto con altro uomo.
A dimostrazione della convivenza sono stati depositati in giudizio i certificati anagrafici storici dello stato di famiglia della moglie, da cui risultava la compresenza stabile e continuativa nel tempo della moglie e del compagno nella medesima famiglia anagrafica.

La decisione

Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda della moglie, ritenendo che il rapporto di convivenza di fatto faccia venir meno il diritto all’assegno di divorzio, poiché scioglie definitivamente ogni legame con la precedente convivenza matrimoniale.
La decisione è in linea con l’orientamento uniforme della Corte di Cassazione sul tema: se il coniuge divorziato forma una nuova famiglia, anche di fatto, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita che avevano caratterizzato il precedente matrimonio e ciò fa venir meno ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Ed anche nel caso in cui la famiglia di fatto, successivamente, venga meno, il diritto all’assegno è comunque perduto, in quanto – sottolinea la Cassazione nella sentenza 6855/2015 (richiamata anche nella pronuncia in esame) – “la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, e dunque comporta la piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
Se l’ex coniuge convive, dunque, non ha diritto all’assegno di divorzio.

Come dimostrare il rapporto di convivenza?

Nel giudizio in esame è stato fondamentale riuscire a dimostrare la sussistenza del rapporto di convivenza, e questo è stato possibile mediante il deposito della certificazione anagrafica storica dello stato di famiglia.
Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la denuncia dello stato di famiglia fatta all’autorità comunale, come ogni altra dichiarazione resa a terzi, estranei al processo, non ha valore confessorio, ma di semplice presunzione superabile con ogni mezzo, e dunque anche mediante testimoni. Le testimonianze raccolte nel procedimento, però, non hanno smentito le risultanze documentali, mentre la tesi avversaria (la moglie si è difesa sostenendo che si trattava di mera coabitazione, dovuta ad un rapporto di amicizia ed alla disponibilità dell’uomo ad accoglierla in casa propria in cambio di collaborazione domestica), non ha trovato riscontro.

Fonte: sentenza Trib. Bologna n. 671/16 del 15.3.2016

Casa coniugale in comodato: in caso di separazione, va assegnata?

In tempo di crisi economica, accade sempre più spesso che i giovani sposi vadano ad abitare in un immobile di proprietà dei genitori o dei parenti di uno dei due, concesso in comodato senza termine di durata. A quel punto, l’immobile diventa sede della vita familiare e, se i coniugi si separano, per il proprietario della casa può essere difficile rientrare in possesso del bene, specie se dall’unione sono nati figli.

Al riguardo, la Cassazione in diverse pronunce – e da ultimo nella sentenza n. 24618/15 – ha chiarito che quando la casa familiare é costituita da immobile concesso in comodato senza limiti di durata a favore del nucleo familiare, in caso di separazione personale dei coniugi, l’interesse dei figli a conservare l’ambiente domestico e di vita prevale sull’interesse del proprietario dell’immobile (comodante) a rientrare nella disponibilità del bene. L’abitazione, pertanto, va assegnata al genitore convivente con i figli, indipendentemente da chi ne sia proprietario.

Il diritto di proprietà va, dunque, sacrificato a vantaggio del diritto dei figli a mantenere, anche dopo la separazione dei genitori, il consueto ambiente di vita. Del resto, secondo la normativa in materia di contratto di comodato (art. 1803 e segg. Codice civile), se un bene è stato dato in comodato e le parti non hanno fissato un termine finale per la restituzione del bene, la scadenza del contratto si desume dall’uso per il quale il bene è stato concesso in comodato: ne consegue che, quando una casa è stata data in comodato, ad esempio, al figlio, perchè vi viva con la famiglia, la famiglia potrà continuare a risiedervi anche se il figlio e la moglie si separano.

Particolarmente interessante sul tema è una recente decisione del Tribunale di Aosta, con cui è stato chiarito che la destinazione dell’immobile ad abitazione familiare va puntualmente dimostrata.

Il provvedimento, pronunciato in sede presidenziale nell’ambito di un giudizio di separazione, riguardava una coppia con un figlio minorenne, affidato in via condivisa e collocato presso la madre. Nonostante la previsione della collocazione abitativa con la madre, il giudice non ha accolto la domanda della medesima di assegnazione della residenza familiare (immobile di proprietà dei genitori del marito e concesso in comodato da questi, che poi ne avevano chiesto la restituzione) dichiarando il non luogo a provvedere sul punto.

Secondo il tribunale, in caso di comodato senza termine finale, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d’uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta, ma va di volta in volta accertata; ne consegue che,in mancanza di prova, dev’essere adottata la soluzione più favorevole per il comodante. L’immobile, pertanto, non può essere assegnato e va restituito al proprietario.

Fonte: Trib. Aosta ord. 13.1.2016 (est. Colazingari)

Le convivenze di fatto in 10 punti

La  legge n. 76/2016 del 20.5.2016 (legge Cirinnà), che entrerà in vigore il 5 giugno 2016, regola due diversi istituti: le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto tra persone etero o omosessuali.
L’attenzione dei media e dei commentatori si è focalizzata finora sulle unioni civili, ma ad un’attenta lettura della nuova legge non può sfuggire come in realtà la disciplina più rivoluzionaria sia quella delle coppie di fatto. Ne esaminiamo di seguito i profili essenziali.

1. Cos’è la convivenza di fatto?

Sono considerati “conviventi di fatto” due persone unite stabilmente da legami di coppia affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da parentele, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
Per assumere rilievo giuridico, la convivenza non richiede una dichiarazione formale innanzi all’ufficiale di stato civile. Per l’accertamento della convivenza, secondo la legge, si fa riferimento alla certificazione dello stato di famiglia anagrafico. Non è escluso, tuttavia, che la prova del rapporto di convivenza possa essere fornita anche in altri modi.

2. Rapporti patrimoniali e personali tra i conviventi

Con la recente riforma sono stati estesi ai conviventi una serie di diritti e doveri reciproci tipici del matrimonio, più esattamente i conviventi sono tenuti a rispettare
– l’obbligo di coabitazione,
– l’obbligo di reciproca assistenza morale ed economica,
– il dovere di contribuire alle esigenze della famiglia.

Il rapporto di convivenza determina inoltre il sorgere di alcuni diritti reciproci in capo ai conviventi:
– il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del partner o di lesioni ai danni del medesimo ( in questo caso la legge ha trasferito in precetto l’elaborazione giurisprudenziale in materia di responsabilità civile),
– i diritti spettanti al coniuge in materia di assistenza penitenziaria ,
– il diritto al subentro nel rapporto di locazione;
– il diritto di visita e di accesso alle informazioni sanitarie personali, in caso di malattia o di ricovero del convivente.

E’ infine previsto, in caso di cessazione della convivenza, il diritto agli alimenti in favore l’ex convivente che versi in stato di bisogno.

3. Rapporti con i figli

Le differenze di trattamento della convivenza rispetto al matrimonio e all’unione civile attengono il rapporto tra i conviventi, non il rapporto coi figli: grazie alla legge 219/2012, infatti, la posizione giuridica dei figli nati nel matrimonio e fuori da esso è del tutto equivalente.

4. Designazione preventiva del convivente in caso di malattia incapacitante o di morte

La legge 76/2016 è particolarmente innovativa sotto questo profilo: il convivente potrà designare l’altro convivente come suo rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni sanitarie in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere.
Allo stesso modo, potrà designarlo come rappresentante in caso di morte, per le decisioni che riguardino la donazione degli organi, il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Per la designazione è sufficiente una dichiarazione scritta autografa, senza necessità di autentica da parte di pubblico ufficiale. In caso di impossibilità di redigerla, è necessaria la presenza di un testimone.
Nulla di simile è previsto nell’ordinamento per il matrimonio nè per l’unione civile.

5. Amministrazione di sostegno, interdizione e curatela del convivente

A mente della legge 76/2016, il convivente potrà essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner  e ha diritto ad essere informato su eventuali procedimenti relativi alla limitazione della capacità giuridica del compagno.

6. Interruzione della convivenza

La legge 76/2016 non regola le modalità di interruzione della convivenza di fatto.
L’unica norma che riguarda espressamente la cessazione della convivenza è il comma 65 dell’art. 1 relativo al diritto agli alimenti per l’ex convivente.

7. Diritto agli alimenti in favore dell’ex convivente

La legge 76/2016 stabilisce che, in caso di cessazione della convivenza di fatto, l’ex convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti.§
Al riguardo, è bene sottolineare che la prestazione alimentare non va confusa con il contributo al mantenimento: l’obbligo di mantenimento dopo la cessazione della convivenza, originariamente presente nel disegno di legge, é stato espunto dalla versione finale approvata dal Parlamento.
Gli alimenti sono dovuti soltanto se l’ex convivente versa in stato di bisogno e non dispone dei mezzi per sopravvivere: una situazione di difficoltà economica estrema, ben diversa dal mantenimento che é finalizzato a consentire la conservazione del tenore di vita goduto durante il rapporto di convivenza.
L’obbligazione alimentare va disposta dal giudice, su richiesta dell’avente diritto.
In forza della legge 76/2016, il convivente é stato inserito tra gli obbligati alla corresponsione della prestazione alimentare, dopo il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti e prima dei fratelli e delle sorelle.

8. I contratti di convivenza

La legge 76/2016 disciplina i contratti di convivenza, ovvero gli accordi con i quali le parti possono regolare gli aspetti economici della loro convivenza, già in precedenza ammessi nell’ordinamento per interpretazione giurisprudenziale.
Sono specificamente disciplinati i requisiti di forma, validità e sostanza della pattuizioni economiche tra i conviventi.

9. Impresa familiare tra conviventi

In materia di impresa familiare, la legge 76/2016 ha introdotto il nuovo articolo 230 ter nel Codice Civile che garantisce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente una partecipazione agli utili dell’impresa, ai beni acquistati ed agli incrementi.
La partecipazione è proporzionale al lavoro prestato e non spetta quando il rapporto di collaborazione sia ufficializzato in forma societaria o di rapporto di lavoro subordinato.

10. Tutela del convivente in ambito successorio

La legge 76/2016 non prevede diritti successori particolari per il convivente, ma solo un diritto di abitazione: in caso di morte del proprietario della residenza comune, il partner potrà continuare ad abitare la casa per un determinato periodo di tempo, ed in particolare:
– per due anni, in caso di convivenze di durata inferiore al bienno;
– per un periodo corrispondente alla durata della convivenza fino ad un massimo di cinque anni, nel caso in cui la convivenza sia durata più di due anni;
– per un periodo non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla durata della convivenza, se coabitino con figli minorenni o disabili nati dall’unione. Inspiegabilmente, non è prevista dalla legge alcuna tutela quando vi siano figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Il diritto di abitazione viene  meno quando il convivente cessi volontariamente di abitare nella casa comune e in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto.

Fonte: Legge 20.5.2016 n. 76.

Quando il figlio va a vivere con l’altro genitore, l’importo dell’assegno va rivisto

Se il figlio cambia la propria residenza prevalente, lasciando l’abitazione di un genitore per andare a vivere con l’altro, il genitore non più convivente non è tenuto a versare all’altro genitore un assegno per il mantenimento del figlio di importo equivalente a quello che riceveva allo stesso scopo prima del cambiamento abitativo.
L’ammontare dell’assegno va ricalcolato, tenendo conto delle attuali diverse condizioni economiche dei genitori, alla luce dell’art. 337 ter, quarto comma, del Codice Civile, in base al quale i genitori provvedono al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in un’ordinanza pubblicata lo scorso 27 aprile: la vicenda giunta al vaglio dei giudici di legittimità riguardava un provvedimento con cui la Corte d’Appello di Messina, nell’ambito di un procedimento per modifica delle condizioni di divorzio, dato atto che uno dei figli si era trasferito a vivere dalla madre al padre, aveva deciso che la madre corrispondesse al padre il medesimo importo dell’assegno mensile con cui il padre stesso era stato fino ad allora onerato (€ 400,00 mensili).
La decisione di secondo grado aveva lasciato insoddisfatti entrambi gli ex coniugi: il marito, che ambiva ad un assegno più alto, aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo che non erano stati adeguatamente valutati i redditi della moglie e che non erano state considerate le maggiori esigenze economiche del figlio conseguenti alla sua crescita.
Dal canto suo, la moglie lamentava l’eccessiva onerosità dell’importo posto a suo carico, calcolato, a suo dire, senza tener conto le sue attuali condizioni economiche, che avrebbero giustificato l’esclusione di ogni contributo per i figli.
In buona sostanza, entrambi gli ex coniugi evidenziavano, sebbene per ragioni opposte, un errore di diritto ed una carenza istruttoria relativamente alla valutazione delle loro condizioni economiche attuali. La Corte di Cassazione ha accolto le istanze delle parti, evidenziando che il cambiamento abitativo dei figli impone una rivisitazione dell’assetto economico.
Per quanto riguarda, invece, la questione delle maggiori esigenze economiche dei figli conseguenti alla crescita, nella pronuncia in esame la Suprema Corte pare prendere le distanze dal precedente orientamento interpretativo secondo cui l’aumento delle necessità, essendo connaturato alla crescita non richiede specifica dimostrazione: ha, infatti, precisato che “ai fini di un eventuale aumento dell’importo, si dovrà necessariamente effettuare una valutazione concreta delle esigenze dei figli stessi (ciò ovviamente sempre sulla base delle esigenze economiche dei genitori)”.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza 8151/2016 del 27.4.2016

Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola

In un procedimento di separazione personale, i coniugi non riescono a decidere assieme se iscrivere i figli alla scuola pubblica o ad una scuola privata: un genitore sostiene che i bambini dovrebbero continuare a frequentare l’istituto paritario cui erano già iscritti prima della separazione, l’altro si oppone, rappresentando di non essere più in condizione di far fronte alle elevate spese della scuola privata. La decisione viene rimessa al  giudice della separazione, che opta per la scuola pubblica.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, nella recente sentenza n. 3521 del 18.3.2016, prende le mosse dalla constatazione che la separazione determina un impoverimento dei membri della famiglia, al momento che si passa da un’unica economia a due economie domestiche distinte, con conseguente incremento delle spese, molte delle quali (casa, acquisto di alimenti, ecc.) necessariamente si sdoppiano a  causa della separazione.

Di tale dato il giudice deve tenere conto, trattandosi di un elemento di fatto che incide, in concreto, sul tenore di vita dei componenti della famiglia, tenore di vita che, per ragioni oggettive, non può essere dopo la separazione equivalente a quello che aveva il nucleo prima della frattura. E, dunque, quand’anche in precedenza i figli avessero frequentato scuole private di pregio e di ottimo livello, questa possibilità può anche venire meno quando i genitori si separano e non sono più dello stesso parere sulla scelta iniziale.

In questo caso – sancisce il Tribunale di Milano – la preferenza va data alla scuola pubblica, quando non vi siano controindicazioni per i minori: e ciò poichè la scuola pubblica è ritenuta idonea dall’ordinamento allo sviluppo culturale di qualsiasi minore residente sul territorio ed inoltre rappresenta una scelta “neutra“, che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale cui potrebbe essere indirizzato dalla scuola privata.

L’opzione in favore dell’istruzione pubblica è, dunque, da privilegiare, a meno che non vi siano delle situazioni particolari (specialmente se riconducibili a difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento con i coetanei, esigenze di coltivare gli studi e la formazione in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori, ecc.), che rendano oggettiva l’esigenza del minore di frequentare la scuola privata.

Fonte: Tribunale di Milano, sentenza n. 3521 del 18.3.2016 (est. Buffone)

 

In arrivo il divorzio diretto

Non è passato neppure un anno da quando il legislatore, con la legge 55/2015, ha riformato il divorzio, diminuendo in modo consistente i termini che devono decorrere dalla separazione personale per poter chiedere lo scioglimento del vincolo coniugale: si è passati da tre anni a sei mesi, in caso di separazione consensuale, e dodici mesi, qualora la separazione sia stata giudiziale.

Una significativa accelerata dei tempi, che potrebbe venire presto superata con l’introduzione del divorzio diretto, vale a dire della possibilità per i coniugi di divorziare consensualmente, saltando il passaggio, oggi obbligato, della separazione personale.

E’ infatti in discussione alla Commissione Giustizia del Senato il Disegno di legge n. 1504 bis che modifica la legge 898/70 sul divorzio, prevedendo l’inserimento del nuovo art. 3-bis.
Con la nuova norma, il divorzio diretto potrà essere richiesto soltanto in particolari situazioni, e più esattamente è escluso quando vi siano
– figli minori
– figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
– figli di età inferiore ai 26 anni non economicamente autosufficienti.

La richiesta di scioglimento del matrimonio (o cessazione degli effetti civili, quando si tratti di matrimonio concordatario) potrà essere presentata soltanto consensualmente, su accordo di entrambi, e dovrà seguire necessariamente un iter giudiziale.

Dovrà, dunque, essere presentato un ricorso al giudice, mentre non potranno trovare applicazione le nuove procedure della negoziazione assistita e dell’accordo dinnanzi al Sindaco.

Se la proposta diventerà legge, si avrà il completo lo svincolo del divorzio dalla separazione personale, evitando i tempi di attesa ed i costi del doppio passaggio.

Fonte: D.D.L. n. 1504 bis in www.senato.it