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Contro la violenza sulle donne: le misure contro i maltrattamenti in famiglia

Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno in continua, drammatica crescita che non può e non deve lasciare indifferenti noi operatori del diritto.
Le donne, assieme ai bambini ed agli anziani, sono le principali vittime delle violenze perpetrate all’interno della famiglia. Famiglia che non sempre è il porto sicuro degli affetti, ma alle volte è luogo di violenza, abusi e maltrattamenti.

Per contrastare il fenomeno della violenza domestica nel 2001 è stata varata la legge 154, con cui sono state introdotte specifiche misure a tutela delle vittime di abusi in famiglia (artt. 342 bis e ter del Codice Civile).

Un procedimento rapido e senza eccessivi formalismi

Più esattamente, è stato previsto un procedimento speciale, caratterizzato da particolare speditezza, che permette un intervento tempestivo a protezione delle vittime di maltrattamenti.
Presupposto per l’attivazione di questo procedimento è la sussistenza di un rapporto di convivenza (matrimonio o convivenza di fatto) tra la vittima e l’autore degli abusi.
Il procedimento si svolge davanti al giudice civile e si introduce mediante un ricorso nel quale vanno dettagliatamente indicate le condotte abusanti, supportate da adeguata documentazione (denunce penali, referti medici, fotografie, ecc. ) che dimostri la fondatezza dell’iniziativa.

L’ordine di allontanamento e le altre misure di protezione delle vittime

Di fronte alla condotta di un convivente che sia causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dei familiari (dunque, non solo aggressioni e violenze fisiche, ma anche costrizioni e pressioni psicologiche), il giudice può emettere, in tempi rapidissimi e anche senza previamente consultare l’altra parte, un provvedimento che ordina al convivente violento la cessazione dei comportamenti abusanti e ne dispone l’immediato allontanamento dalla casa comune.

Il giudice può, altresì, vietare l’avvicinamento alla casa comune ed ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari (luogo di lavoro, scuola cui sono iscritti i figli, abitazioni delle famiglie d’origine, ecc.).

Ed ancora, il giudice può condannare il convivente a versare un importo mensile per il mantenimento dei familiari che, diversamente, si troverebbero privi di mezzi di sostentamento.

L’efficacia e la durata delle misure

Il provvedimento antiviolenza è immediatamente efficace, e l’autore degli abusi è tenuto a rispettarlo.

Nel provvedimento il giudice stabilisce le modalità con cui devono essere attute le misure di protezione delle vittime di violenza e può disporre anche l’intervento della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.

Trattandosi di una misura straordinaria, concepita per intervenire nell’emergenza e porre immediatamente rimedio ai maltrattamenti interrompendo la convivenza, il legislatore ne ha stabilito un limite di durata, ritenendo che, una volta allontanato da casa l’autore degli abusi, la vittima possa attivarsi per far cessare definitivamente la convivenza con gli altri strumenti previsti dall’ordinamento (ad esempio, con la richiesta di separazione personale).

L’ordine di protezione, dunque, può durare al massimo dodici mesi da quando viene adottato (la durata in concreto viene stabilita dal giudice nel provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso specifico) e può essere rinnovato soltanto se ricorrono particolari condizioni.

Scelta del genitore collocatario: al centro l’interesse del minore

Il criterio cui i giudici devono improntare la decisione sull’affidamento e la collocazione dei figli è esclusivamente l’interesse del minore. Nella scelta del genitore collocatario, cioè del genitore con cui il figlio andrà a vivere in via prevalente, ed ugualmente nella scelta del genitore cui affidare i figli dopo la separazione, madre e padre sono sullo stesso piano.

Il principio della maternal preference, vale a dire il principio della prevalenza della madre per i bambini di età scolare e prescolare non ha alcun peso giuridico: al contrario, l’art. 337 ter c.c. e la Costituzione assegnano rilievo al principio della bigenitorialità, e dunque della neutralità del genitore affidatario.

Queste le valutazioni del Tribunale di Milano in un recente decreto con cui è stata disposta la collocazione di un minore presso il padre, ritenuto genitore più maturo della madre.

Il provvedimento afferma a gran voce la parità genitoriale: il padre, al pari della madre, può essere collocatario dei figli quando ciò corrisponde all’interesse dei figli stessi.
Nella decisione sull’affidamento e sulla collocazione dei figli non può essere solo il genere femminile o maschile a determinare la prevalenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale: vanno valutate le risorse genitoriali di ciascuno dei genitori e la decisione deve ricadere sul genitore – madre o padre che sia – che esercita in modo più maturo la responsabilità genitoriale.

Il caso

La vicenda giunta all’esame dei giudici milanesi riguardava una minore affidata al Servizio sociale e collocata in via prevalente presso il padre in forza di provvedimento del Tribunale dei Minorenni. A distanza di qualche tempo, la madre si era rivolta al Tribunale chiedendo la modifica delle regole stabilite dal giudice minorile, ed in particolare che la figlia venisse collocata presso di sè.

Il Tribunale ha valutato attentamente le risorse genitoriali di ciascuno dei genitori, ascoltandoli direttamente ed incaricando i Servizi sociali di svolgere accertamenti sulla relazione tra la bambina ed i genitori, anche mediante audizione della minore (delegata ai Servizi in considerazione dell’età e delle condizioni di fragilità della minore).

Dall’esame della relazione informativa dei Servizi sociali il Tribunale ha ritenuto di escludere al momento il rientro della minore presso la madre, poichè poco collaborante con gli operatori (la madre aveva tenuto un atteggiamento estremamente critico, rendendo dichiarazioni al confine del disagio psichico e manifestando ambivalenza nei confronti degli interventi degli operatori) e non in grado di garantire alla figlia un idoneo ambiente domestico, ossia un ambiente domestico uguale o migliore a quello garantito dal padre.

Per contro, il padre è risultato figura matura nella responsabilità genitoriale, poichè molto focalizzato sull’effettivo interesse della figlia, attento all’educazione, alla salute ed al percorso di vita della minore, e rispettoso del diritto della madre di accedere alla figlia.
Il padre, infatti, non aveva ostacolato il rapporto tra la minore e la madre ed anzi, aveva favorito il rapporto, ampliando i tempi delle visite della madre e occupandosi in prima persona dell’accompagnamento e del prelievo della bambina in occasione degli incontri con la mamma. Anche sotto questo profilo, dunque, il padre si era dimostrato genitore adeguato a tutelare appieno l’interesse della figlia.

Il ricorso della madre volto ad ottenere la collocazione abitativa della figlia è stato rigettato. La minore è rimasta affidata ai Servizi sociali e continuerà a vivere con il padre.

Fonte: Tribunale di Milano, decreto 19.10.2016 (est. Buffone).

Divorzio “rapido” già alla prima udienza

Si va consolidando in alcuni Tribunali italiani la prassi di decidere sullo scioglimento del vincolo matrimoniale già alla prima udienza del divorzio. Questo rappresenta un notevole vantaggio per i coniugi che, anche nell’ambito del procedimento di divorzio contenzioso, possono ottenere subito lo status di divorziati, senza dover attendere i tempi, spesso piuttosto lunghi, necessari alla conclusione dell’intera causa.

Come si svolge il procedimento di divorzio

L’udienza presidenziale
Nell’ipotesi di divorzio contenzioso, l’iter prevede una prima udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale, finalizzata all’emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che andranno a regolare i rapporti tra i coniugi divorziandi.
In questa udienza i coniugi devono comparire di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, per essere sentiti dal giudice, il quale, per legge, deve tentare di conciliare le parti e, se la conciliazione non riesce, dare alle parti le regole che disciplineranno i loro rapporti ed i rapporti con i figli fino alla sentenza conclusiva del procedimento.
In genere, il tentativo di conciliazione è un adempimento meramente formale, mentre i provvedimenti resi a conclusione dell’udienza presidenziale sono di conferma delle condizioni stabilite nella separazione, salvo che siano intervenuti, nel tempo intercorrente tra la separazione ed il divorzio, cambiamenti sostanziali della situazione di fatto (ad. esempio, uno dei coniugi ha diminuito o aumentato i propri redditi, i figli sono diventati economicamente autosufficienti o si sono trasferiti a vivere con l’altro genitore, ecc.).
I provvedimenti presidenziali restano generalmente validi fino alla fine del giudizio, ma possono sempre essere modificati su istanza di una o di entrambe le parti.

Il seguito della causa
Successivamente all’udienza presidenziale, il procedimento di divorzio segue l’ordinario iter delle cause civili e dunque viene fissata una prima udienza di comparizione davanti al giudice istruttore ed, a seguire le udienze istruttorie, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ultima prima dell’emissione della sentenza.
Nel divorzio si controverte non solo sul vincolo coniugale, ma anche su ulteriori questioni quali, a titolo esemplificativo, l’affidamento e la collocazione dei figli, il contributo al mantenimento, l’assegno per il coniuge, ecc. Si tratta di questioni che richiedono approfondimenti istruttori, mediante il deposito di dichiarazioni fiscali, ed eventuali altri documenti, perizie, relazioni dei Servizi sociali, prove testimoniali, consulenze tecniche, ecc.
I tempi per arrivare alla decisione del procedimento sono piuttosto lunghi.

La decisione
Seguendo l’iter tradizionale, per ottenere la pronuncia del divorzio e dunque lo scioglimento del vincolo matrimoniale, occorrerebbe attendere la sentenza conclusiva della causa e dunque il completamento dell’istruttoria su tutte le questioni controverse. Ciò, all’atto pratico, significa attendere alcuni anni.

La decisione sul vincolo

Se entrambe le parti sono d’accordo nel chiedere che venga sciolto il vincolo coniugale, è possibile ottenere nel corso della causa una sentenza parziale (o più correttamente, sentenza non definitiva), limitata appunto alla pronuncia sullo status del divorzio, mentre il procedimento rimane pendente per le altre questioni (patrimoniali e relative ai figli) fino alla sentenza conclusiva
Il Tribunale, cioè, dichiara che le parti sono divorziate e poi rimette la causa davanti al giudice per la prosecuzione dell’istruttoria sugli altri temi discussi. In questo modo, si accorciano notevolmente i tempi per arrivare ad essere divorziati.

Le prassi in alcuni Tribunali italiani

A Bologna è in uso già da alcuni anni, la prassi di emettere la sentenza non definitiva sul vincolo coniugale già alla prima udienza successiva all’udienza presidenziale. In questo modo, i tempi per arrivare al divorzio si riducono a pochi mesi dal momento del deposito del ricorso: in due udienze (la presidenziale e l’udienza di prima comparizione) si può addivenire alla pronuncia di divorzio.

Di recente, poi, due importanti tribunali italiani (Roma e Milano) hanno dato un’ulteriore accelerata: in due recenti sentenze hanno, infatti, affermato il principio per cui già in sede di udienza presidenziale le parti possono chiedere l’emissione della sentenza parziale di divorzio, rinunciando al deposito delle memorie di cui all’art. 4 legge 898/70; a quel punto, il presidente, esperito il tentativo di conciliazione ed emessi i provvedimenti urgenti, può immediatamente svolgere la prima udienza di comparizione ed all’esito, trattenere la causa in decisione soltanto sulla parte relativa al divorzio. Con questa modalità praticamente in un’unica udienza si può ottenere la sentenza di divorzio, mentre in seguito la causa procederà per le altre questioni oggetto di lite.

Due importanti precedenti giurisprudenziali, in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, che, mi auguro, possano fare da apripista all’introduzione di questa modalità rapida in tutti i tribunali italiani.

Fonti:
-sentenza Tribunale di Roma 17 luglio 2016;
-sentenza Tribunale di Milano 27 settembre 2016.

Sanzioni per il genitore che viola il dovere di favorire il rapporto tra il figlio e l’altro genitore

Anche se i genitori sono separati, il figlio ha il diritto di mantenere e sviluppare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi e di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi (art. 337 ter c.c.).

Il genitore separato che convive con il figlio ha il dovere di non contrastare e di facilitare il rapporto con l’altro genitore: la violazione di tale dovere genitoriale contrasta con i diritti del figlio e può essere sanzionata ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.

Come nel caso recentemente deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 18799 pubblicata l’11 ottobre 2016.

 

Il caso

Con la sentenza citata, il Tribunale di Roma ha censurato il comportamento di una madre, genitore collocatario, che non si era adoperata fattivamente per ristabilire il rapporto tra il figlio ed il padre, ed anzi aveva ostacolato il funzionamento dell’affidamento condiviso con atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna.

Di fronte alla condizione di disagio e sofferenza del figlio, accertata nel procedimento anche mediante la sua audizione, i giudici hanno ritenuto di intervenire d’ufficio, senza domanda di parte, irrogando alla signora le sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c.

La madre è stata, infatti, ritenuta responsabile per non essersi attivata in concreto per riavvicinare il figlio al padre, per non aver tenuto un comportamento propositivo volto al un giusto recupero del rapporto padre-figlio, rapporto necessario per la crescita equilibrata del minore. Ed anzi, la madre aveva contribuito ad alimentare l’atteggiamento oppositivo del figlio nei confronti del padre , continuando a manifestare la sua disapprovazione ed a denigrare l’ex marito.

 

Le sanzioni irrogate: ammonimento e risarcimento dei danni

La donna è stata ammonita ed invitata a rispettare il ruolo genitoriale dell’ex coniuge e ad astenersi da condotte negative e denigratorie.
Non solo: è stata condannata a risarcire al padre del minore i danni, liquidati dal giudice in 30.000,00 euro, importo determinato in via equitativa, tenuto conto delle buone condizioni economiche del danneggiato e della durata nel tempo dell’inadempimento.
Una sanzione pesante, il cui scopo non è soltanto sanzionatorio, m è soprattutto di dissuadere in concreto il ripetersi in futuro delle condotte pregiudizievoli per il figlio.
E sempre con finalità dissuasiva, nel provvedimento in esame si paventa l’applicazione per la madre di sanzioni più gravi, inclusa la revisione delle condizioni dell’affidamento, in caso di reiterazione delle condotte censurate.

 

L’art. 709 ter c.p.c. : misure per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale

Introdotto dalla legge sull’affidamento condiviso (legge 54/2006), l’art. 709 ter c.p.c. disciplina la soluzione dei conflitti tra i genitori non più conviventi in ordine alla gestione dei figli, all’esercizio della responsabilità genitoriale ed alle modalità di affidamento.

La norma è nata con lo scopo di favorire l’applicazione in concreto dei provvedimenti giudiziari che regolano i rapporti tra i genitori separati ed i figli, evitando abusi e condotte che possono nuocere alla crescita equilibrata e serena dei figli.

L’art. 709 ter c.p.c. trova applicazione quando vi siano già tra le parti provvedimenti che regolano l’affidamento dei figli e i rapporti con i genitori. Può trattarsi, ad esempio, dell’ordinanza presidenziale della separazione o del divorzio, del decreto di omologa della separazione consensuale, della sentenza di divorzio o del decreto che regola l’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati da persone non sposate, o ancora degli accordi di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio raggiunti dai coniugi a seguito di negoziazione assistita.

Per risolvere il contrasto tra i genitori – stabilisce la norma -il giudice adotta i provvedimenti opportuni, ovvero le misure che ritiene più adeguate e tutelanti per i figli minori.

Inoltre, in caso di violazioni gravi delle regole sull’affidamento e sulla responsabilità genitoriale, ed altresì quando il comportamento di uno dei genitori contrasti con l’interesse del figlio o ostacoli il corretto svolgimento dell’affidamento, il giudice può intervenire in modo più deciso, modificando i provvedimenti vigenti e adottando una serie di sanzioni ai danni del genitore che abbia tenuto le condotte violative o pregiudizievoli.

Più specificamente, le misure sanzionatorie stabilite dall’art. 709 ter c.p.c. sono le seguenti:
1) l’ammonimento, cioè l’invito formale a rispettare le regole vigenti;
2) il risarcimento dei danni subiti dal minore stesso a causa delle condotte genitoriali non corrette;
3) il risarcimento dei danni in favore dell’altro genitore;
4) il pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di 75,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Oltre alla velenza punitiva, le misure hanno al contempo efficacia dissuasiva, servono ad evitare il ripetersi nel tempo delle condotte.

Sono finalizzate ad indurre i genitori separati a dare effettiva attuazione alla bigenitorialità, ad evitare di coinvolgere i figli nel conflitto tra gli adulti, strumentalizzandoli e trasformandoli in oggetto di contesa e rivalsa nei confronti dell’ex.

 

Fonte: Tribunale di Roma, sentenza n. 18799/2016 dell ‘11.10.2016

Danno da privazione genitoriale: il genitore assente deve risarcire il figlio

Gli obblighi genitoriali, cioè l’insieme dei doveri che gravano sui genitori, non si esauriscono nel mero dovere di mantenimento dei figli, ma comprendono anche l’altrettanto importante dovere di accudimento e di assistenza morale.

Il genitore non può sottrarsi a tali obblighi e, se lo fa, commette un illecito civile, e cioè viola le norme ed è tenuto a risarcire i danni subiti dal figlio in conseguenza del comportamento trascurante.

In termini tecnici, si parla di “danno da privazione genitoriale“, vale a dire delle conseguenze pregiudizievoli sulla vita del figlio determinate dall’assenza di uno dei genitori: la mancanza dell’apporto di uno dei genitori produce, infatti, gravi effetti negativi sulla crescita equilibrata e serena del figlio, poiché lede i diritti inviolabili della persona  tutelati dalla norme della Costituzione, specialmente, dagli articoli 2 e 30, e dalle norme di diritto internazionale recepito nel nostro ordinamento.
Il danno risarcibile rientra, dunque, nella sfera del danno non patrimoniale.

Il tema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Cassino nella sentenza n. 832 del 15.6.2016, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento danni formulata da una madre per conto della figlia minorenne, della quale il padre non si era mai occupato.

Nella vicenda decisa dal tribunale, il rapporto di paternità era stato dichiarato giudizialmente, da una precedente sentenza, e da allora il padre aveva provveduto al mantenimento della figlia, ma non si era mai attivato per instaurare un rapporto affettivo con la bambina, limitandosi ad incontrarla in rarissime occasioni.
Il Tribunale ha accertato che il padre era rimasto sostanzialmente assente dalla vita della figlia e, pur rispettando l’obbligo di mantenimento, non aveva fatto nulla per costituire un normale rapporto genitoriale.

La figura genitoriale paterna – osserva il tribunale – rappresenta un punto di riferimento fondamentale soprattutto nella fase della crescita. L’assenza di un genitore determina un’immancabile ferita nella vita del figlio e dunque incide in negativo sui diritti inviolabili del figlio stesso. Ciò determina in capo al genitore assente l’obbligo di risarcire il figlio.

L’ammontare del risarcimento, stante la natura di danno non patrimoniale del danno sofferto dal figlio, viene determinato dal giudice in via equitativa.

Nel caso in esame, il giudice ha liquidato il danno in 52.000 €, vale a dire 4.000€ all’anno, a decorrere dalla nascita della figlia.

La sentenza affronta anche il tema del mantenimento dei figli, precisando che detto obbligo sorge per il solo fatto della nascita e dunque va adempiuto fin da quel momento, indipendentemente dal tempo in cui interviene il riconoscimento della paternità.
L’obbligo di mantenimento trova la sua giustificazione nello status di genitore, sussiste per il solo fatto di avere messo al mondo il figlio e prescinde da qualsiasi domanda.

Fonte: Tribunale di Cassino sentenza n. 832/2016.

Gli accordi prematrimoniali in Italia: a che punto siamo?

Il clamore suscitato dal divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie (il divorzio del secolo, senza dubbio) ha portato all’attenzione dei media la questione degli accordi prematrimoniali (prenuptial agreements), ovvero degli accordi con cui i futuri coniugi, già prima delle nozze, possono disciplinare gli effetti della possibile successiva crisi matrimoniale, specialmente per quanto attiene le questioni patrimoniali ed economiche.

L’istituto dei patti prematrimoniali, di origine anglosassone, è diffuso anche in alcuni vicini paesi europei, quali Francia e Germania.

Il nostro ordinamento, per ora, non prevede la possibilità di regolamentare in via preventiva le possibili conseguenze della crisi coniugale.

A fine 2014 è stata depositata alla Camera una proposta di legge, la n. 2669/2014, a firma degli onorevoli Morani e D’Alessandro.

Il progetto di legge mira ad introdurre nell’ordinamento, modificando alcune norme del Codice civile, la possibilità di stipulare convenzioni matrimonialiin ogni tempo“, e dunque sia prima del matrimonio (accordi prematrimoniali), che durante il matrimonio.

Le convenzioni matrimoniali dovranno riguardare soltanto le questioni economiche, quali l’assegno di mantenimento, la proprietà e l’uso dei beni comuni, il trasferimento di beni da un coniuge all’altro, il subentro nelle quote societarie, ecc.

Non potranno avere ad oggetto gli aspetti personali del rapporto tra i coniugi, né i rapporti con i figli. Dunque, non potranno essere inserite clausole quali, ad esempio, il divieto di iniziare una convivenza con un’altra persona o di mantenersi in uno stato di fedeltà post-matrimoniale. Simili clausole sono nulle, poiché violano la libertà personale dell’ex coniuge e, dunque, contrastano con norme imperative, cioè inderogabili, del nostro ordinamento.

La proposta di legge stabilisce che le convenzioni matrimoniali per essere valide debbano essere fatte in forma di atto pubblico, davanti al notaio, o mediante convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (come da D.M. 132/2014).

La convenzione potrà essere modificata in ogni tempo, e dunque anche nel corso del matrimonio, purchè la crisi familiare non sia già manifestata in modo definitivo mediante il deposito del ricorso per separazione.

Proseguendo nel solco dei più recenti interventi legislativi in materia di famiglia, il disegno di legge intende favorire ed ampliare sempre di più l’autonomia negoziale dei coniugi, allo scopo di ridurre la conflittualità della separazione e deflazionare il contenzioso.

Al momento, però, l’iter legislativo relativo al progetto di legge in esame è fermo e non è prevista la sua prossima discussione né in aula, né in commissione giustizia.

Ad oggi, dunque, non è possibile regolamentare in via preventiva le conseguenze della separazione o del divorzio. Il nostro ordinamento, infatti, non disciplina questa possibilità, mentre la giurisprudenza, nonostante alcune aperture, si è mostrata finora restia a riconoscere validità agli accordi privati con cui i coniugi assumono impegni economici in vista della futura separazione.

 

Fonte: Progetto di legge della Camera dei Deputati n. 2669/2014

Quando l’ex non paga l’assegno: cosa fare?

In caso di mancato pagamento del contributo mensile per il mantenimento del coniuge o dei figli, così come in caso di mancato pagamento dell’assegno di divorzio, diversi sono gli strumenti attivabili.

 

Come si recuperano gli arretrati?

Per recuperare delle mensilità non versate è possibile agire mediante l’esecuzione forzata, con la notifica dell’atto di precetto ed il successivo pignoramento dello stipendio o del conto corrente bancario o di altri beni (anche immobili) di proprietà di colui che è tenuto al versamento.

L’azione esecutiva può essere avviata quando la misura dell’assegno è stabilita in un provvedimento del giudice (ordinanza presidenziale nella separazione o nel divorzio, sentenza di separazione o divorzio, decreto relativo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) o in un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio esito di negoziazione assistita.

In mancanza di un provvedimento del giudice o dell’accordo negoziato (che costituiscono “titolo esecutivo”) non è consentito intraprendere l’esecuzione forzata.

 

E gli assegni futuri?

La legge consente, quando vi sia una condizione di inadempimento protratta nel tempo, di ottenere il versamento diretto del contributo mensile dal datore di lavoro dell’ex.

La procedura è regolata dall’art. 156 c.c. attivabile sia per l’assegno stabilito nella separazione, nel divorzio o nelle modifiche della separazione e del divorzio, sia per l’assegno relativo al mantenimento dei figli nati da persone non sposate previsto da un provvedimento giudiziale.

La domanda di versamento diretto va fatta al giudice, il quale, sentite le parti interessate, disporrà con provvedimento che il mensile venga erogato direttamente dal datore di lavoro (o dall’INPS o da altri enti previdenziali nel caso in cui l’ex sia pensionato).

 

Nel divorzio è più facile ottenere il versamento diretto

Nel caso in cui l’assegno sia stabilito in sede di divorzio si può ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro (o dagli enti pensionistici) in modo ancora più semplice e veloce, poichè non è necessario il passaggio in tribunale.

L’art. 8 della legge sul divorzio (legge n. 898/70) stabilisce, infatti, che per ottenere il versamento dell’assegno direttamente dal datore di lavoro e, più in generale, da tutti coloro che sono “tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato” (in senso lato, anche i conduttori di immobili di proprietà dell’ex) sia sufficiente la notifica al terzo tenuto alla prestazione periodica del provvedimento giudiziale, unitamente all’invito a corrispondere le somme dovute.

La notifica al terzo dev’essere preceduta da una comunicazione di messa in mora inviata all’ex coniuge – debitore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Decorsi trenta giorni senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, si può procedere con la notifica diretta al terzo.

A maggior tutela della parte economicamente più debole, la legge sul divorzio prevede che il coniuge che deve percepire l’assegno abbia “azione diretta ed esecutiva” nei confronti del datore di lavoro dell’ex, o dell’ente pensionistico: il che significa che se il terzo non adempie, il coniuge potrà procedere con l’esecuzione forzata direttamente nei suoi confronti.

 

Si può prevenire il mancato versamento degli alimenti?

In via preventiva, di fronte al rischio che il coniuge non versi gli alimenti, si può chiedere al tribunale il sequestro dei beni ai sensi dell’art. 156 c.c. e dell’art. 8 della legge sul divorzio. Si tratta di un sequestro conservativo, finalizzato cioè ad evitare che l’ex coniuge o l’ex compagni si “liberino” dei beni di loro proprietà, cedendoli a terzi.

E’ inoltre possibile iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà dell’ex. Per procedere in questo senso è necessario avere già a disposizione un provvedimento che stabilisca l’ammontare dell’assegno (ordinanza presidenziale nella separazione o nel divorzio, sentenza di separazione o divorzio, decreto relativo al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) o un accordo privato di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio ottenuto mediante negoziazione assistita.

 

Di fronte al mancato pagamento dell’assegno si può fare denuncia penale?

Certamente è possibile agire anche in sede penale. Contribuire al mantenimento della moglie, anche divorziata, e dei figli è un obbligo che, se violato, espone al rischio di sanzioni penali ai sensi degli art. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 388 (violazione dolosa di provvedimento dell’autorità giudiziaria) del codice penale.

 

“Dopo di noi”: i punti essenziali della nuova legge

E’ entrata in vigore lo scorso 25 giugno la legge 22.6.2016 n. 112 a tutela dei diritti delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, più conosciuta come Legge sul Dopo di Noi.

L’obiettivo della legge 112/2016 è assicurare adeguata protezione alle persone con disabilità grave che non possono contare sull’aiuto della famiglia, in quanto prive di entrambi i genitori o perché i genitori non sono in grado di farsi carico della loro assistenza.

Le misure previste dal nuovo provvedimento sono finalizzate ad evitare l’istituzionalizzazione e a favorire l’integrazione e la progressiva presa in carico della persona in difficoltà fin da quando i genitori sono ancora in vita, in vista del futuro venir meno del loro supporto.

Chi sono i beneficiari della legge?

Destinatari delle tutele previste dalla legge sono le persone con disabilità grave, non dovuta all’invecchiamento o a patologie senili, che non dispongano di sostegno familiare o in vista del venir meno del sostegno familiare.
Lo stato di disabilità grave viene definito dalla legge con riferimento alla legge n. 104 del 1992 (artt. 3 e 4).

 

Istituito il Fondo per l’assistenza delle persone disabili

Per realizzare gli scopi di cui sopra la legge ha istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni per il 2018.
Le risorse del Fondo saranno destinate, più esattamente, ai seguenti scopi:
– attivare programmi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e di relazione della casa familiare, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie
– realizzare interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per fronteggiare situazioni di emergenza, interventi da adottarsi solo nei casi di necessità, e comunque in via del tutto residuale e nel rispetto della volontà della persona disabile e dei genitori e di chi ne tutela gli interessi;
– porre in essere interventi innovativi di residenzialità, quali soluzioni abitative di tipo familiare e di co-housing;
– sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze con l’obiettivo di favorire il più possibile l’autonomia delle persone disabili.

I requisiti di accesso alle misure di assistenza saranno individuati con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi.

 

Previste agevolazioni fiscali

La legge introduce una serie di agevolazioni fiscali per le iniziative di tutela delle persone disabili assunte dai familiari, e più esattamente

1- detrazioni fiscali per le assicurazioni rischio morte :
è stata aumentata, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, a 750 € la detraibilitá dei premi per assicurazioni sulla vita finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;

2 – esenzioni da imposte per i trust, i vincoli di destinazione ed i fondi speciali:
è stata introdotta l’esenzione dalle imposte sulla successione e sulla donazione, nonchè dall’imposto di bollo dei beni ed i diritti conferiti in un trust o gravati da vincolo di destinazione (art. 2645 ter c.c.) oppure destinati ai fondi speciali appositamente previsti dall’art. 1 della legge stessa,in favore di persone con disabilità grave.
Le agevolazioni di cui sopra si applicheranno dal 1° gennaio 2017.

Agli atti dispositivi di cui sopra le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Per fruire del regime agevolato, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
1. il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale dovranno perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone disabili gravi, in favore delle quali sono istituiti; la finalità dovrà essere espressamente indicata nell’atto istitutivo;
2. il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale dovranno essere fatti per atto pubblico;
3. nell’atto istitutivo dovranno essere specificamente indicati i soggetti coinvolti ed i loro ruoli, dovranno essere descritte le funzionalità ed i bisogni specifici delle persone disabili in favore dei quali sono istituiti, con indicazione anche delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del beneficiario;
4. dovranno, inoltre, essere individuati nel dettaglio gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riferimento sia al progetto di vita ed al benessere della persona disabile beneficiaria, sia alle modalità di rendicontazione;
5. beneficiari esclusivi dovranno essere persone con disabilità grave;
6. i beni conferiti dovranno essere destinati esclusivamente alla realizzazione di finalità assistenziali;
7. l’atto istitutivo dovrà individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni previste e tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale;
8. la durata del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale dovrà essere stabilita nella data della morte della persona con disabilità grave beneficiaria della misura e dovrà essere inoltre stabilita la destinazione del patrimonio residuo.

Nel caso in cui il beneficiario deceda prima di coloro che hanno istituito in suo favore il trust, o il vincolo di destinazione o il fondo speciale, il trasferimento dei beni e dei diritti in favore di coloro che ne avevano disposto beneficerà del medesimo regime agevolato.

La legge n. 112/2016 stabilisce, inoltre, che i Comuni possano applicare aliquote ridotte, franchigie o esenzioni relativamente all’I.M.U. in relazione agli immobili o altri diritti reali conferiti nel trust o destinati ad un fondo speciale.

3 – agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali:
le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati da privati nei confronti di un trust o di un fondo speciale sono deducibili del 20% dal reddito complessivo, fino ad un massimo di 100.000,00 €. La misura si applica già dal corrente periodo di imposta (2016).

Il provvedimento, approvato dalla Camera all’inizio del mese di giugno, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2016.

Fonte: Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita’ grave prive del sostegno familiare”. Consulta la legge

Separazione con figli: alcuni consigli pratici

La separazione porta a galla una serie di emozioni negative, quali rabbia, paura, ansia, tristezza, delusione, incertezza. Per non uscirne emotivamente devastati, è importante imparare a gestire correttamente questi sentimenti, prendendosi cura di sé e, quando necessario, chiedendo aiuto ad un esperto che possa fornire un supporto concreto per superare positivamente il momento di difficoltà.

Ciò è ancor più necessario quando ci sono dei figli che contano sul sostegno dei genitori per poter superare il cambiamento che la separazione inevitabilmente comporta.

 

I figli non scelgono la separazione dei genitori

Non ho mai creduto nella teoria del “rimanere assieme per il bene dei figli”: come possono crescere bene figli che vivono ogni giorno il disamore, l’incomunicabilità, il nervosismo, i litigi dei genitori?

Se due persone non si amano più e non vanno più d’accordo, la separazione rappresenta un passaggio inevitabile, doloroso, ma necessario.

Spesso si dimentica, ma va tenuto sempre presente: la scelta di separarsi è dei genitori, non dei figli; i figli subiscono la decisione dei genitori e le sue conseguenze.

Come affrontare la separazione quando ci sono figli?

 

Cosa fare, in concreto?

Nel delicato momento della separazione, i figli hanno più che mai bisogno dell’aiuto e del sostegno dei genitori, di entrambi. Agire secondo buon senso e senza farsi travolgere della emozioni negative è fondamentale.

Ecco alcuni consigli pratici, frutto dell’esperienza professionale maturata in questi anni quale avvocato matrimonialista, oltre che dell’esperienza personale come genitore.

–  Dedicare più tempo possibile ai figli.

In questo particolare momento, i figli hanno bisogno della presenza dei genitori; è importante, dunque, cercare di essere il più presenti possibile, dedicare loro tempo di qualità. I momenti trascorsi assieme devono essere un’occasione per parlare, confrontarsi, chiedere ai figli quali siano le loro emozioni e cercare di capirle ed affrontarle assieme.

Gli psicologi consigliano di incoraggiare al dialogo il bambino esprime il desiderio di parlare delle emozioni che avverte, ma senza forzature; è essenziale ascoltare i figli e rassicurarli sul fatto che mamma e papà per loro ci saranno sempre, anche se non abiteranno più assieme. Alle domande dei figli è bene rispondere sinceramente, le bugie possono creare illusioni ed in tal modo minare il rapporto di fiducia con l’adulto.

– Giocare assieme ai figli.

Molte volte, specialmente quando i figli sono piccoli, lo scambio verbale non è la strada migliore, in quanto non tutti i bambini sono pronti ad esprimere a parole i loro sentimenti: trascorre momenti ludici, giocare e disegnare assieme può essere utile a capire, attraverso la rappresentazione del gioco o i disegni, quali siano le emozioni che attraversano il bambino.

– Ci vuole pazienza.

Mantenere la calma anche quando i bambini dicono qualcosa di sleale o scorretto è fondamentale. Spesso l’atteggiamento prepotente è una forma di reazione e difesa, esprime una difficoltà del bambino a razionalizzare quanto gli sta accadendo. Il bambino deve sentirsi accolto dal genitore sempre, anche quando sbaglia: se dice qualcosa di offensivo o se afferma qualcosa che non è vero, è importante spiegargli il vostro punto di vista, senza arrabbiarsi e soprattutto senza tuttavia denigrare o svilire l’altro genitore.

– L’ex rimane sempre l’altro genitore.

I bambini non devono mai essere messi nelle condizioni di dover fare una scelta tra l’uno o l’altro genitore; devono crescere con la certezza che entrambi sono e rimarranno presenti nella loro vita, sebbene con modalità diverse rispetto a quando la famiglia era unita.

– Conservare le abitudini del bambino.

E’ importante che, anche dopo la separazione dei genitori, il bambino continui a mantenere la rete sociale e di relazione che aveva in precedenza ed a fare le cose che fanno i bambini della sua età: se prima della separazione trascorreva qualche pomeriggio con i nonni, se andava a calcio o in piscina, continuare a farlo anche quando i genitori sono separati gli consente di mantenere delle certezze, dei punti di riferimento utili a superare il cambiamento imposto dalla separazione dei genitori.

– Prendere tempo per sé stessi.

Prendersi cura di sé, andare a concerti, cinema, teatro, uscire con gli amici, dedicarsi allo sport o a qualche hobby è importante, ed anzi fondamentale, per riconquistare fiducia in sé stessi, essere più sereni e in questo modo aiutare meglio i figli a superare il momento della separazione. Se i genitori stanno bene, stanno bene anche i figli;

– Rivolgersi ad esperti.

In caso di difficoltà, è sempre utile rivolgersi a professionisti (psicologi, psicoterapeuti, avvocati) esperti nella gestione delle vicende separative che possono fornire un sostegno ed un supporto competente ed attento.

 

Come avvocato che da anni si occupa di controversie familiari, credo sia soprattutto importante, prima di prendere qualsiasi iniziativa, informarsi sui propri diritti e sui diritti dei figli, in modo da poter assumere decisioni consapevoli e tutelanti per sé e per i figli.

Separarsi non vuol dire fare la guerra all’altro. La separazione è un momento di passaggio, è una fase della vita: se gestita con attenzione, consapevolezza, buon senso e – permettetemi – con l’aiuto dei professionisti giusti, può avvenire senza traumi e nel pieno rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

 

All’ex coniuge che convive non spetta l’assegno di divorzio

Il matrimonio crea un vincolo di solidarietà tra i coniugi che, per legge, permane anche dopo lo scioglimento del rapporto coniugale mediante il divorzio e fonda il diritto del partner meno abbiente a ricevere dall’altro un contributo economico, l’assegno divorzile, appunto.
Presupposto indefettibile per il riconoscimento dell’assegno divorzile è che vi sia una disparità economica tra gli ex coniugi.
Inoltre, è necessario che il richiedente dimostri di non avere mezzi adeguati per mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio e di non avere la possibilità, per ragioni obiettive, di procurarseli.
Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui, anche in presenza di questi presupposti, l’assegno post-matrimoniale non viene riconosciuto: una è quella in cui l’ex coniuge abbia instaurato una convivenza di fatto con un’altra persona.

Ecco, al riguardo, un caso che è stato recentemente affrontato dallo studio innanzi al Tribunale di Bologna  e deciso con la sentenza n. 671/2016.

La vicenda

Nel procedimento di divorzio, la moglie, già titolare di un assegno di mantenimento stabilito nella separazione, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, tra l’altro, di importo più elevato di quello fissato nella separazione, sostenendo che le sue condizioni economiche erano nel tempo peggiorate.
Il marito si è opposto, rilevando che la moglie aveva in corso da anni uno stabile rapporto di convivenza di fatto con altro uomo.
A dimostrazione della convivenza sono stati depositati in giudizio i certificati anagrafici storici dello stato di famiglia della moglie, da cui risultava la compresenza stabile e continuativa nel tempo della moglie e del compagno nella medesima famiglia anagrafica.

La decisione

Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda della moglie, ritenendo che il rapporto di convivenza di fatto faccia venir meno il diritto all’assegno di divorzio, poiché scioglie definitivamente ogni legame con la precedente convivenza matrimoniale.
La decisione è in linea con l’orientamento uniforme della Corte di Cassazione sul tema: se il coniuge divorziato forma una nuova famiglia, anche di fatto, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita che avevano caratterizzato il precedente matrimonio e ciò fa venir meno ogni presupposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Ed anche nel caso in cui la famiglia di fatto, successivamente, venga meno, il diritto all’assegno è comunque perduto, in quanto – sottolinea la Cassazione nella sentenza 6855/2015 (richiamata anche nella pronuncia in esame) – “la formazione di una famiglia di fatto è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, e dunque comporta la piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.
Se l’ex coniuge convive, dunque, non ha diritto all’assegno di divorzio.

Come dimostrare il rapporto di convivenza?

Nel giudizio in esame è stato fondamentale riuscire a dimostrare la sussistenza del rapporto di convivenza, e questo è stato possibile mediante il deposito della certificazione anagrafica storica dello stato di famiglia.
Al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la denuncia dello stato di famiglia fatta all’autorità comunale, come ogni altra dichiarazione resa a terzi, estranei al processo, non ha valore confessorio, ma di semplice presunzione superabile con ogni mezzo, e dunque anche mediante testimoni. Le testimonianze raccolte nel procedimento, però, non hanno smentito le risultanze documentali, mentre la tesi avversaria (la moglie si è difesa sostenendo che si trattava di mera coabitazione, dovuta ad un rapporto di amicizia ed alla disponibilità dell’uomo ad accoglierla in casa propria in cambio di collaborazione domestica), non ha trovato riscontro.

Fonte: sentenza Trib. Bologna n. 671/16 del 15.3.2016