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L’affidamento dei figli se i genitori non sono sposati: perchè è importante rivolgersi al giudice

Le coppie di fatto, cioè non legate da vincolo coniugale, sono sempre più numerose.
Spesso sono soprattutto i giovani che, per varie motivazioni, scelgono di non avere un legame “ufficiale” e di convivere, andando a costituire un nucleo familiare autonomo.

L’ordinamento riconosce una tutela inferiore alla famiglia di fatto rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio per quanto attiene i rapporti tra gli adulti, in quanto il convivente economicamente più debole non ha, ad oggi, le medesime garanzie che sono previste per il coniuge meno abbiente.
Ed infatti, mentre il coniuge (solitamente, la moglie) che dispone di risorse economiche inferiori ha diritto ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il proprio mantenimento, ciò non è previsto per la persona non autonoma finanziariamente che abbia solamente convissuto con il partner, anche se il rapporto è durato a lungo e se, durante la relazione di fatto, veniva aiutata economicamente dal convivente.  Per approfondimenti, si veda la pagina del sito dedicata alla convivenza.

Per quanto riguarda i figli non vi sono differenze tra famiglia di fatto e famiglia legittima.
La recente riforma della filiazione ha, infatti, equiparato integralmente la posizione dei figli, a prescindere dal vincolo che lega i genitori, uniformando anche le norme successorie e la competenza del Tribunale ordinario a decidere sui rapporti genitori-figli.

Se vi sono figli minori, pertanto, quando i genitori si lasciano, dovranno essere regolamentati l’affidamento, la collocazione abitativa ed i tempi che i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, oltre che le modalità e la misura del contributo al loro mantenimento da parte del genitore non convivente.
L’assegno di mantenimento per i figli è dovuto anche se essi sono maggiorenni, purchè non economicamente autosufficienti.
Ed inoltre, così come i figli nati nel matrimonio, i figli nati da coppie di fatto hanno diritto a rimanere a vivere nell’abitazione adibita a casa familiare: la casa dove la famiglia di fatto ha vissuto andrà, pertanto, assegnata al genitore convivente con i figli, a prescindere dal titolo di proprietà.
Tale tutela, al pari di quella economica, è prevista anche in favore dei figli che abbiano raggiunto la maggiore età e non dispongano di redditi propri.

Quando i genitori non sono sposati non è necessario un atto formale che dichiari la separazione personale, obbligatorio, al contrario, in caso di persone sposate: non è necessario, cioè, un provvedimento del giudice che attesti che la coppia non è più tale. Il rapporto è e rimane un rapporto di fatto, irrilevante per l’ordinamento.

Neppure nel caso in cui dall’unione siano nati figli, vi è l’obbligo di rivolgersi al Tribunale.
Ovviamente, l’accesso al Tribunale è necessario quando vi sia un contenzioso tra i genitori, che non riescono ad accordarsi sulla disciplina dei rapporti con i figli.

Diversamente, se cioè vi è intesa tra i genitori, i rapporti con i figli possono essere regolati anche privatamente, sulla base di accordi scritti o anche solo verbali tra le parti.
Anche se redatti per iscritto, tuttavia, questi accordi presentano un notevole limite: la loro attuazione è rimessa alla correttezza ed alla lealtà delle parti e se una delle parti, successivamente alla firma, smette di dare attuazione a quanto convenuto (ad esempio, cessa di versare il contributo mensile per i figli o versa una somma inferiore a quella pattuita), l’altra non ha la possibilità di pretendere l’adempimento nè di ottenere l’esecuzione forzata dell’accordo.
Per questa ragione, è sempre consigliabile far ratificare l’accordo dal Giudice. In questo modo, le regole assumono una veste formale e divengono giuridicamente vincolanti, con maggiori garanzie per le parti e soprattutto per i figli.

Non è invece possibile per le coppie di fatto avvalersi del nuovo strumento della negoziazione assistita, che permette una regolamentazione privata dei rapporti tra i coniugi senza necessario passaggio in Tribunale. Tale strumento è esperibile soltanto per le coppie legate da vincolo coniugale.

Danno da perdita del rapporto parentale: va risarcita anche la madre sociale

Il “danno da perdita parentale” o “danno da lutto” è un danno che va oltre il crudo dolore che la morte di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, e si concreta nel “vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno, nel non potere più fare ciò che per anni si faceva e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti familiari“.
Il bene leso è l’intangibilità della sfera degli affetti e la reciproca solidarietà nella famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Carta costituzionale.
L’interesse protetto, di rilievo costituzionale – come detto – non ha natura economica, e la sua “lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 C.C., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad un risarcimento (o meglio: ad una riparazione), ai sensi dell’art. 2059 C.C.“.

Queste le premesse su cui si fonda il ragionamento del Tribunale di Reggio Emilia che, in una recente pronuncia, ha riconosciuto anche in capo alla madre sociale di un ragazzo tragicamente deceduto in un incidente stradale il diritto al risarcimento del danno parentale.

La richiesta di risarcimento era stata presentata dal padre e dalla madre biologici, ed altresì dalla compagna della madre (oltre che dai nonni, cui pure è stato riconosciuto un risarcimento). I genitori, infatti, si erano separati quando il ragazzo era ancora un bambino, ed egli era cresciuto con la madre e la sua convivente, uniti in un unico nucleo familiare.

Il giudice, accertata la responsabilità esclusiva del sinistro mortale in capo al conducente del veicolo, ha disposto il risarcimento in favore di entrambi genitori e della madre sociale del ragazzo, evidenziando la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra quest’ultima e la vittima, comprovato dalle testimonianze acquisite nel procedimento e dalla consulenza tecnica medico-legale.

Ponendosi sulla scia della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, il Tribunale di Reggio Emilia ha sottolineato che ai fini del risarcimento del danno da lutto ciò che rileva è la comunanza di vita ed affetti con la vittima, a prescindere dalla sussistenza di rapporti di parentela ed affinità giuridicamente tali.

Il risarcimento è stato quantificato in 233.460,00 € sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano 2014 con riferimento alla morte del figlio, dovendosi ritenere questa la fattispecie tra quelle presenti nelle Tabelle milanesi, quella che più si avvicinava al rapporto che si era creato tra le parti e che era caratterizzato da affettività, familiarità, attaccamento di natura materna del ragazzo con la compagna della madre.

Fonte: Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 315 del 2.3.2016, est. Boiardi.

Quando l’ex non versa il mantenimento, paga lo Stato?

Il punto di domanda è d’obbligo. Con la Legge di Stabilità 2016 è stata disposta la costituzione, in via sperimentale, di un Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

Ad oggi l’accesso al Fondo non è praticabile, in quanto non sono ancora stati emanati decreti ministeriali di attuazione della norma, nonostante sia ampiamente decorso il termine ( 31 gennaio 2016) fissato nella Legge per la loro adozione.

Per ora, dunque, possiamo soltanto anticipare come funzionerà, sulla base di quanto previsto nella Legge di Stabilità.

Potrà accedere al Fondo il coniuge separato

a) titolare di un assegno di mantenimento che non venga versato dall’altro coniuge, e

b) che si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave.

L’avente diritto dovrà depositare presso il Tribunale di residenza una specifica domanda per ottenere l’anticipazione da parte dello Stato delle somme non percepite.

E’ presumibile – lo chiariranno meglio i decreti attuativi – che alla domanda debba essere allagata la documentazione attestante la sussistenza del diritto (verbale di separazione consensuale e decreto di omologa, sentenza, accordo di negoziazione assistita), la prova dell’inadempimento (quale una lettera di messa in mora o un atto di precetto) e la dimostrazione  dello stato di bisogno e dell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento ed a quello dei figli (dichiarazioni fiscali, modelli ISEE, ecc.).

Il Tribunale, entro 30 giorni, dovrà pronunciarsi sulla domanda, emettendo un decreto di accoglimento, qualora sussistano i requisiti,  o di rigetto, nel caso in cui non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’accesso al Fondo. Il decreto di rigetto è per legge non impugnabile.

Il decreto di accoglimento verrà trasmesso al  Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione delle somme richieste. Il Ministero potrà successivamente rivalersi sul coniuge inadempiente per il recupero degli importi erogati.

Il nuovo istituto risponde all’esigenza di fronteggiare in modo concreto le difficoltà economiche che, sempre più frequentemente, conseguono alla separazione personale.

La formulazione della norma presenta, tuttavia, alcuni profili critici sui quali è opportuno soffermarsi.

Anzitutto, non è previsto l’accesso al Fondo di Solidarietà per il coniuge divorziato: questa esclusione, di fatto, crea una ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento tra separati e divorziati. Ed ugualmente discriminatoria, considerato che presupposto per l’accesso al Fondo è la convivenza del coniuge separato con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave,  è l’assenza di tutela per i figli nati da unioni more uxorio.

Ed inoltre, la norma di presta il fianco a possibili abusi e frodi, non potendosi escludere che qualche coniuge si accordi per ottenere una sorta di sussidio, con l’impossibilità per lo Stato di recuperare le somme anticipate se il coniuge obbligato è nullatenente.
Il necessario passaggio in Tribunale, poi, contrasta nettamente con le ultime tendenze del legislatore orientato alla deflazione del contenzioso.

Insomma, l’idea è buona, ma il risultato – come purtroppo spesso accade quando manca un approccio sistematico alla risoluzione di una questione – non è ancora soddisfacente.

Fonte: Legge n. 208 del 28.12.2015, artt. 414 -416.

Consenso ai trattamenti medici: non basta la consegna di un depliant informativo

Una giovane donna si sottopone ad un intervento chirurgico per la correzione della miopia, ma, passato qualche tempo dall’operazione, comincia a manifestare complicanze, con seri disturbi e un netto peggioramento delle condizioni visive, tanto da risultare invalida al 60%. Cita in giudizio la struttura sanitaria ove era stato eseguito l’intervento chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell’operazione chirurgica, effettuata – a suo dire – in modo frettoloso e negligente, e contesta altresì di non essere stata adeguatamente informata su rischi e sulle possibili complicanze dell’intervento.
Dopo i due gradi di giudizio, la causa giunge innanzi alla Corte di Cassazione, la quale definendo il procedimento con la sentenza n. 2177 del 4 febbraio 2016, ha avuto modo di ribadire l’orientamento, consolidato oramai, riguardo al cosiddetto “consenso informato” alla prestazione medica.
Il consenso ai trattamenti sanitari dev’essere
personale, vale a dire dev’essere espresso dal diretto interessato (salvo si tratti di persona incapace di intendere e di volere)
specifico, ovvero riguardare precisamente il trattamento sanitario cui il paziente deve sottoporsi;
esplicito, cioè dev’essere esternato chiaramente con una dichiarazione di volontà in tal senso, mentre non è ammesso il consenso presunto (desumibile, ad esempio, dal fatto che in passato il paziente abbia già effettuato un intervento dello stesso tipo).
L’assenso – sottolinea la Suprema corte – deve basarsi “su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”.
Pertanto, non è sufficiente la semplice consegna di un depliant illustrativo dei possibili rischi dell’intervento, se in esso non sono spiegate, in modo chiaro e comprensibile al paziente tutti i possibili rischi conseguenti al trattamento cui deve sottoporsi.
Ed anche se il paziente, in passato, ha effettuato un precedente trattamento dello stesso tipo, il medico che interviene successivamente è tenuto ad acquisire il consapevole, completo ed effettivo consenso del paziente tramite una rinnovata informazione sulla prestazione medica che si sta per effettuare o, comunque, a verificare la reale portata del bagaglio di conoscenze specifiche che il paziente medesimo dispone nell’immediatezza della nuova prestazione.
Non basta dunque la consegna di un depliant informativo, occorre verificare, caso per caso, la reale comprensione e l’effettiva consapevolezza ed accettazione da parte del paziente dei possibili rischi e conseguenze negative della prestazione medica cui dev’essere sottoposto.
Fonte: Corte di Cassazione sentenza n. 2177/16 del 4.2.2016

Impugnazione del testamento per incapacità naturale: la prova può essere data con qualsiasi mezzo

L’impugnazione del testamento per incapacità naturale è fattispecie ben diversa dall’impugnazione per falso: la prima presuppone un accertamento della condizione totale incapacità di intendere e di volere dell’autore del testamento nel momento in cui lo ha redatto, la seconda si sostanzia nella contestazione della provenienza del testamento dal de cuius.
Con la prima si chiede l’annullamento del testamento in quanto redatto da persona non in grado di autodeterminarsi, con la seconda si afferma che il testamento non è valido poichè non è stato redatto di pugno o non è stato sottoscritto o datato dal testatore.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere ove era stato contestato, tra l’altro, il mancato esperimento di una perizia calligrafica sulla scheda testamentaria.
La Suprema Corte ha, dapprima, ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 12307/15 del 15.6.2015) secondo cui la contestazione della autenticità del testamento non richiede la querela di falso, ma più semplicemente la proposizione di domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio a carico dell’attore.
Quindi, la Suprema Corte ha sottolineato che quando viene contestata la capacità di testare, per ottenere l’annullamento del testamento non è sufficiente dimostrare una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive della persona che ha fatto testamento, ma va data la prova che la persona, al momento della stesura dell’atto di ultima volontà, era totalmente priva di coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
E poichè lo stato di capacità costituisce la regola e l’incapacità è l’eccezione, compete a colui che afferma l’incapacità del de cuius di dimostrare detta incapacità. Fa eccezione l’ipotesi in cui il testatore si trovasse in condizione di totale e permanente incapacità, nel qual caso grava su chi intenda avvalersi del testamento dimostrare che è stato redatto in un intervallo di lucidità.
La prova in punto alle condizioni fisio-psichiche ed alla capacità di intendere e di volere dell’autore del testamento può essere data con qualsiasi mezzo: a titolo esemplificativo, mediante la documentazione medica attestante le condizioni di salute del testatore, le dichiarazioni testimoniali di coloro che, per ragioni di lavoro o personali, sono state accanto al testatore nel periodo in cui è stato redatto il testamento, ecc.

Fonte: Corte di Cassazione, sentenza n. 2239/2016 del 4.2.2016