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Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola

In un procedimento di separazione personale, i coniugi non riescono a decidere assieme se iscrivere i figli alla scuola pubblica o ad una scuola privata: un genitore sostiene che i bambini dovrebbero continuare a frequentare l’istituto paritario cui erano già iscritti prima della separazione, l’altro si oppone, rappresentando di non essere più in condizione di far fronte alle elevate spese della scuola privata. La decisione viene rimessa al  giudice della separazione, che opta per la scuola pubblica.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Milano, nella recente sentenza n. 3521 del 18.3.2016, prende le mosse dalla constatazione che la separazione determina un impoverimento dei membri della famiglia, al momento che si passa da un’unica economia a due economie domestiche distinte, con conseguente incremento delle spese, molte delle quali (casa, acquisto di alimenti, ecc.) necessariamente si sdoppiano a  causa della separazione.

Di tale dato il giudice deve tenere conto, trattandosi di un elemento di fatto che incide, in concreto, sul tenore di vita dei componenti della famiglia, tenore di vita che, per ragioni oggettive, non può essere dopo la separazione equivalente a quello che aveva il nucleo prima della frattura. E, dunque, quand’anche in precedenza i figli avessero frequentato scuole private di pregio e di ottimo livello, questa possibilità può anche venire meno quando i genitori si separano e non sono più dello stesso parere sulla scelta iniziale.

In questo caso – sancisce il Tribunale di Milano – la preferenza va data alla scuola pubblica, quando non vi siano controindicazioni per i minori: e ciò poichè la scuola pubblica è ritenuta idonea dall’ordinamento allo sviluppo culturale di qualsiasi minore residente sul territorio ed inoltre rappresenta una scelta “neutra“, che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale cui potrebbe essere indirizzato dalla scuola privata.

L’opzione in favore dell’istruzione pubblica è, dunque, da privilegiare, a meno che non vi siano delle situazioni particolari (specialmente se riconducibili a difficoltà di apprendimento, fragilità di inserimento con i coetanei, esigenze di coltivare gli studi e la formazione in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori, ecc.), che rendano oggettiva l’esigenza del minore di frequentare la scuola privata.

Fonte: Tribunale di Milano, sentenza n. 3521 del 18.3.2016 (est. Buffone)

 

Adozione: corsia preferenziale per i genitori affidatari

E’ entrata in vigore il 13 novembre 2015 la legge 173/2015 che introduce alcune importantissime modifiche alla legge sull’adozione (n. 184/1983). La nuova legge consente ai genitori affidatari di poter accedere, con una corsia preferenziale, all’adozione del minore che hanno in affidamento.

Come noto, l’affidamento familiare costituisce una misura temporanea, che viene attivata dal Tribunale per i minori o dal Giudice Tutelare quando la famiglia d’origine è in difficoltà e non è in grado di prendersi cura del minore. Lo strumento è finalizzato a consentire di svolgere adeguate misure di sostegno per la famiglia d’origine, in modo da consentire al minore di farvi rientro, una volta superate le problematiche che avevano condotto all’allontanamento. Non sempre però le difficoltà familiari trovano una soluzione, e pertanto può accadere che il minore venga dichiarato in stato di abbandono, presupposto necessario per la sua adottabilità.

In precedenza, l’adozione e l’affidamento familiare rimanevano due istituti distinti, con la conseguenza che il minore allontanato dalla famiglia biologica ed affidato temporaneamente a terzi, nel periodo, il più delle volta assai lungo, necessario all’accertamento dello stato di abbandono, rischiava di dover passare dalla famiglia affidataria, con la quale aveva nelle more instaurato un legame affettivo, ad un’altra famiglia, dalla quale veniva adottato. Un’ulteriore separazione ed un ulteriore trauma per il minore, già diviso dalla famiglia d’origine.
La legge 173/2015 crea una corsia preferenziale per i genitori affidatari, attribuendo finalmente rilievo nella decisione sull’adozione ai “legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria“.

Ed anche qualora il minore faccia rientro nella famiglia d’origine o venga dato in affidamento o in adozione ad altra famiglia è previsto comunque che venga tutelata “la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l’affidamento“.

Il periodo di affidamento viene riconosciuto come parte integrante della storia del minore, e non più come un mero momento di passaggio.
Certamente un importante passo avanti nella tutela dei diritti minori. Limite dell’intervento normativo è costituito però dall’obbligo, per i genitori affidatari, di possedere i requisiti previsti dall’art. 6 della legge 184/83 ai fini dell’adozione, e cioè l’essere coniugati e conviventi da almeno tre anni e di spettare i limiti d’età stabiliti ex lege rispetto all’addottando.

Fonte: legge 19.10.2015 n. 173

L’affidamento condiviso a scuola: modalità attuative

Accade spesso che i genitori separati o divorziati che non convivono con i figli riscontrino grandi difficoltà ad accedere alle informazioni scolastiche dei figli, poichè le informazioni passano attraverso il diario scolastico o colloqui individuali che vedono protagonista privilegiato il genitore convivente.

Sulla problematica è di recente intervenuto il Ministero dell’Istruzione, con una nota indirizzata alle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nella quale vengono fornite indicazioni operative per la concreta attuazion in ambito scolastico dell’affidamento condiviso.

A titolo esemplificativo, il Ministero segnala alcune azioni amministrative che le istituzioni scolastiche possono porre in essere a tale scopo:

inoltro di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

– individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;

attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia,, ed utilizzo di altre forme di informazione veloce ed immediata (sms o e-mail);

– richiesta della firma di entrambi i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei.

Significativo è soprattutto l’invito del Ministero alle istituzioni scolastiche a favorire la piena attuazione del principio della bigenitorialità, di cui si evidenzia la natura di diritto soggettivo del minore, ed a facilitare l’accesso alle informazioni relative all’andamento ed alla formazione scolastica del figlio da parte del genitore non convivente con il figlio, anche se non affidatario.

Fonte: Nota MIUR prot. 5336 del 2.9.2015 – “Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli“.