Articoli

Gli accordi tra genitori separati sulle visite ai figli sono vincolanti per il giudice?

No, non lo sono. Il giudice può decidere anche diversamente da quanto concordato dai genitori, se ritiene che regole diverse siano meglio rispondenti all’interesse del figlio.
In tema di separazione personale dei coniugi e di divorzio, e anche con riferimento ai figli di genitori non sposati, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi le decisioni dell’autorità giudiziaria riguardo ai figli è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1993 pubblicata il 24 gennaio 2022.
La norma di riferimento è l’articolo 337 ter del codice civile, che pone al centro dell’attenzione del giudice il figlio e il suo migliore interesse. Il tribunale, dunque, non è vincolato agli accordi tra i genitori sul calendario delle visite e può discostarsene per realizzare l’interesse del figlio. La decisione, però, va adeguatamente motivata: il giudice deve chiarire quali sono le specifiche ragioni per cui la soluzione proposta dai genitori non va bene per i figli.

Il caso: tribunale, prima, e corte d’appello, poi, avevano ridotto i giorni di competenza del padre

Il caso giunto all’attenzione della Cassazione riguardava una coppia di genitori non coniugati che, nel procedimento relativo alla regolamentazione dei rapporti con i figli davanti al tribunale di Bologna, aveva concordato l’affidamento condiviso dei figli, la loro collocazione abitativa con la madre e il tempo di permanenza dei figli minori con il padre. Il calendario condiviso prevedeva che il padre trascorresse con i figli sei giorni ogni due settimane.
Nonostante l’accordo, il tribunale aveva ridotto a cinque giorni ogni due settimane il periodo che i figli trascorrevano con il padre e la Corte d’appello aveva poi confermato tale decisione, senza tuttavia chiarire le motivazioni alla base di tale decisione.
Il padre, dunque, si era trovato costretto a rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la nullità della decisione d’appello in quanto i giudici avevano deciso andando oltre le richieste delle parti.

La decisione però non era motivata e pertanto…

La Cassazione, dopo aver evidenziato che in tema di regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli il giudice deve tener conto soltanto dell’interesse del minore, a prescindere dagli accordi tra i genitori, ha accolto la richiesta del padre, sottolineando che la decisione difforme dagli accordi tra i genitori dev’essere adeguatamente motivata. Nel caso esaminato né il tribunale né la corte d’appello avevano giustificato la previsione di un calendario difforme da quello chiesto dai genitori. Pertanto, la causa è stata rimessa alla causa alla Corte d’appello di Bologna per essere riesaminata.

Fonte: Cassazione, Sez. VI, ord. n. 1993 del 1-24 gennaio 2022

assegnazione casa familiare

Fino a quando dura l’assegnazione della casa familiare?

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento finalizzato a proteggere i figli minorenni ed a consentire loro di continuare a vivere, anche dopo la separazione dei genitori, nel medesimo habitat, nell’ambiente domestico che loro identificano come “casa”, dove hanno i loro oggetti e le loro abitudini.
L’assegnazione prescinde dal diritto di proprietà e non lo intacca, ma va a costituire un diritto personale di godimento sulla casa familiare in favore del genitore convivente con i figli minorenni, che ha, pertanto, il diritto di abitare l’immobile. In altre parole, il proprietario della casa rimane tale, ma la disponibilità dell’immobile viene vincolata all’interesse dei figli ed al loro di diritto di crescere in modo equilibrato e sereno.

L’assegnazione della casa familiare corrisponde, peraltro, ad una modalità diretta di mantenimento dei figli e quando è di proprietà di uno dei genitori o di entrambi, va considerata anche ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, in quanto comporta un risparmio di spese abitative per il genitore assegnatario.

Se si tratta di immobile in locazione, l’assegnatario subentra in automatico nel contratto di locazione in essere, assumendo gli obblighi del conduttore.

E se i figli sono maggiorenni?

L’assegnazione della casa familiare va disposta anche quando i figli sono maggiorenni non economicamente autosufficienti.

In presenza di figli maggiorenni, però, la funzione dell’assegnazione cambia: il provvedimento di assegnazione non protegge più il diritto del figlio a crescere in modo equilibrato e sereno, dato che il raggiungimento della maggiore età corrisponde all’ingresso nell’età adulta, ma tutela le esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale.

Dunque, in presenza di figli maggiorenni il provvedimento di assegnazione della casa familiare ad uno dei genitori è possibile soltanto se il figlio
non è indipendente economicamente e
convive con uno dei genitori (cui, appunto, verrà assegnata la casa familiare).

Quando viene meno l’assegnazione?

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno nei seguenti casi:

– se l’assegnatario vi rinuncia;

– quando il figlio diventa economicamente autonomo (se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente);

– quando il figlio, anche se non indipendente dal punto di vista economico, si trasferisce a vivere stabilmente altrove. Nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a ragioni di studio (ad esempio, il figlio che va a studiare in altra città), le situazioni vanno valutate caso per caso, ma in via prevalente si ritiene che l’assegnazione debba rimanere in vita fino a che non si interrompe in maniera stabile il rapporto con l’abitazione.

E se non ci sono figli? La casa coniugale può essere assegnata ad uno dei coniugi?

La giurisprudenza ha chiarito che l’assegnazione della casa familiare può essere disposta soltanto in presenza di figli minorenni o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Pertanto, è escluso che l’assegnazione della casa coniugale possa essere applicata alle coppie senza figli, anche nel caso in cui ci sia notevole divario tra le condizioni economiche dei coniugi e l’uso della casa possa assumere una funzione riequilibratice del divario nell’assetto economico dei coniugi.

Certamente, in sede di separazione personale i coniugi che non hanno figli sono liberi di regolare l’utilizzo della casa, prevedendo che uno dei due vi rimanga a vivere a titolo gratuito, ma è necessario che siano entrambi d’accordo (separazione consensuale). Se non sono d’accordo ed avviano una separazione giudiziale, il Tribunale non potrà disporre l’assegnazione della casa coniugale in favore di uno dei due, in quanto, per legge, l’assegnazione è prevista soltanto a tutela dei figli.

Genitori separati e vacanze estive

L’estate, si sa, è il momento in cui si fanno le ferie, ci si riposa, si stacca la spina per ricaricare le pile. Tra genitori separati, tuttavia, l’organizzazione delle vacanza è spesso motivo di contrasto. Infatti non è sempre semplice gestire le diverse esigenze di ciascuno dei componenti della famiglia separata. I provvedimenti giudiziari sono di aiuto poiché disciplinano anche le modalità di gestione delle ferie, ma alle volte non è tutto chiaro. Ecco alcuni dei quesiti che mi vengono posti più di frequente.

Come organizzano le vacanze estive i genitori separati?

Nei provvedimenti che regolano la separazione, il divorzio o l’affidamento dei figli di genitori non sposati viene stabilito un calendario dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Tale calendario disciplina specificamente anche il periodo estivo:  si stabilisce quanto tempo il figlio può trascorrere con ogni genitore per le vacanze estive e se il periodo debba essere concordato tra i genitori o solo comunicato dal genitore non convivente (al quale si tende a dare la priorità in quanto è il genitore che di norma trascorre meno tempo coi figli secondo il calendario ordinario).

Viene anche stabilito il termine entro il quale i rispettivi periodi di vacanza vanno concordati o comunicati (di solito entro fine aprile o fine maggio).

E se entrambi i genitori hanno le ferie nello stesso periodo?

In alcuni provvedimenti giudiziari è stabilito che in caso di disaccordo sui periodi di interesse di ciascun genitore, negli anni pari prevale un genitore e negli anni dispari l’altro.

Se manca una previsione simile e nessuno dei genitori vuole cedere, sarà necessario rivolgersi al Giudice per dirimere il conflitto.

Quanto durano le vacanze estive coi figli?

Non ci sono limiti di legge. Ogni situazione è a sé e ogni famiglia separata ha le sue esigenze e le sue abitudini. Molto dipende anche dall’età dei figli.

Nei provvedimenti viene stabilita la durata dei periodi di vacanza. Con figli in età scolare si prevedono in genere due o tre settimane con ciascun genitore, anche continuative. I periodi, però possono essere più lunghi, fino a dividere al 50% tra i genitori il periodo delle vacanze scolastiche estive.

Il mancato rispetto delle regole stabilite nel provvedimento giudiziale sui periodi di vacanza costituisce reato ai sensi dell’art. 388 c.p.

Devo comunicare all’ex dove andrò in vacanza coi miei figli?

Sì, vi è un preciso obbligo di informare l’altro genitore sul luogo in cui il figlio verrà condotto in vacanza e di fornire l’indirizzo esatto ed i recapiti telefonici.

La mancata comunicazione non integra reato penale, ma è rilevante in ogni caso sotto il profilo civilistico, poiché costituisce violazione dell’obbligo di collaborazione tra i genitori nell’interesse della prole e contrasta con i principi dell’affidamento condiviso.

La mancata comunicazione può essere punita ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. con una sanzione amministrativa e col risarcimento del danno.

Chi paga le vacanze dei figli?

A meno che non sia stabilito diversamente nel provvedimento che regola la separazione dei genitori, ciascun genitore paga di tasca propria le spese delle sue vacanze coi figli.

Soltanto i costi delle vacanze che il figlio fa da solo per ragioni di studio o assieme agli amici, così come le spese dei soggiorni-studio all’estero rientrano nelle spese straordinarie da dividere al 50% tra i genitori. La decisione va previamente concordata.

Durante il periodo di vacanza posso non versare o ridurre l’assegno mensile?

No, non è possibile. La Cassazione ha chiarito in maniera univoca che l’assegno per il mantenimento dei figli va versato per intero anche nel mese in cui si trascorre un periodo di ferie con i figli.

Posso portare all’estero i miei figli?

Il genitore separato può portare i figli all’estero con sè senza necessità del consenso dell’altro genitore, a meno che nel provvedimento che regola la separazione o l’affidamento dei figli non sia espressamente stabilito che l’espatrio del figlio minorenne dev’essere previamente autorizzato dall’altro genitore o non sia stabilito un vero e proprio divieto di espatrio (che comunque richiede specifiche ragioni).

Per approfondire la questione del rilascio e rinnovo del passaporto o della carta di identità per l’espatrio si veda questo articolo: Rilascio del passaporto e conflitto tra genitori 

diniego passaporto

Rilascio del passaporto e conflitto tra genitori

Siamo separati e abbiamo un figlio minore, devo rinnovare il passaporto. Il mio ex mi nega il consenso. Come posso fare?

Per il rilascio e per il rinnovo del passaporto in presenza di figli minorenni è necessario il consenso dell’altro genitore.

Molti pensano che il consenso sia necessario solo per il rinnovo del passaporto del figlio minorenne ma in realtà è necessario anche per il passaporto del genitore.

Non importa se i genitori sono conviventi, sposati, separati o divorziati. Ciò che rende obbligatoria l’autorizzazione dell’altro genitore è la presenza di un figlio minorenne.

Come va dato il consenso?

Il consenso va dato recandosi personalmente in Questura o tramite dichiarazione scritta. Sulle pagine web delle Questure italiane sono presenti i modelli di dichiarazione di assenso e le istruzioni per la compilazione.

Spesso nelle separazioni e nei divorzi consensuali si prevede l’assenso reciproco al rilascio e rinnovo del passaporto. Tale assenso, anche se trasfuso nel provvedimento di omologa o in sentenza, non è considerato sufficiente. Serve un ulteriore atto di consenso specifico per il rilascio o rinnovo richiesto.

Se i genitori sono separati, il consenso serve in tutti i casi?

No, in alcuni tassativi casi non è necessario il consenso dell’altro genitore: in particolare, se il figlio è affidato in via esclusiva ad un solo genitore, quest’ultimo può ottenere il passaporto anche senza il consenso dell’altro.

Inoltre, non è necessario il consenso nel caso in cui il genitore sia militare impiegato in missioni internazionali, per ottenere il passaporto di servizio.

L’altro genitore può opporsi al rilascio del passaporto?

Sì, ma il diniego è legittimo solo per validi motivi, in particolare quando vi sia il rischio che il figlio possa subire conseguenze negative.

A titolo esemplificativo, è considerato un valido motivo di opposizione il pericolo concreto che il genitore che chiede il passaporto intenda trasferirsi stabilmente all’estero per sottrarsi agli obblighi di mantenimento e di frequentazione col figlio.

Cosa fare se l’altro genitore rifiuta di autorizzare il rilascio del passaporto?

Nel caso in cui l’altro genitore rifiuti di autorizzare il rilascio o il rinnovo del passaporto, è possibile chiedere l’autorizzazione al tribunale. La domanda va rivolta al Giudice Tutelare del luogo di residenza del figlio minore.

Il Giudice tutelare verifica, mediante l’audizione degli stessi genitori o assumendo informazioni tramite la Polizia Giudiziaria, che non vi siano ragioni ostative al rilascio o al rinnovo del documento per l’espatrio.

Una volta accertato ciò, emette un provvedimento che autorizza il rilascio o rinnovo del passaporto e che sostituisce il veto dell’altro genitore. Questo provvedimento va poi consegnato in Questura assieme alla richiesta del passaporto.

Il consenso al rilascio del passaporto può essere revocato?

Sì, il genitore che ha dato il consenso al rilascio del passaporto può cambiare idea e revocarlo successivamente. Ovviamente perché la revoca sia legittima devono esserci validi motivi (i medesimi che rendono legittimo il diniego).

Non è necessario rivolgersi al tribunale, ma è sufficiente comunicare la revoca alla Questura del luogo in cui risiede il genitore titolare del passaporto, motivandone specificamente le ragioni.

Se i genitori non sono d’accordo sulla scelta della scuola per il figlio, chi decide?

In una recente sentenza il Tribunale di Verona, di fronte al conflitto dei genitori sulla scelta della scuola media del figlio, ha deciso valorizzando la volontà dello stesso figlio.

La vertenza riguardava la scelta tra un istituto privato e un istituto pubblico.

Sentito dal giudice, il figlio ha espresso in maniera chiara e consapevole i suoi desideri: il minore ha riferito che nella scuola pubblica avrebbe potuto mantenere rapporti continuativi con alcuni dei compagni della scuola primaria, con i quali era in sintonia.

Inoltre, il ragazzino ha evidenziato che se fosse stata scelta la scuola pubblica avrebbe potuto andare a scuola da solo a piedi, così manifestando un desiderio di autonomia e indipendenza funzionale alla sua sana crescita.

La decisione del tribunale è pertanto ricaduta sulla scuola pubblica, anche poiché vicina all’abitazione del genitore con cui il minore trascorreva più tempo.

Fonte: Trib. Verona sent. 21.4.2021

Qual è il giudice competente a decidere sull’affidamento del figlio se uno dei genitori vive all’estero?

In linea generale, se i genitori non vivono nello stesso luogo, il giudice competente a decidere dell’affidamento del figlio è il giudice di prossimità, vale a dire il giudice del luogo in cui vive stabilmente il figlio al momento della domanda.

Lo ha ribadito la Cassazione nella recente sentenza n. 10243 del 19 aprile 2021. La decisione riguarda il caso di un minore nato all’estero e figlio di un cittadino statunitense e di una cittadina italiana. La Cassazione ha stabilito la competenza giurisdizionale del tribunale di Firenze, luogo in cui viveva stabilmente il bambino assieme alla madre al momento di presentazione della domanda. Il padre invece era rimasto a vivere negli USA.

Il luogo di vita del minore corrisponde al luogo in cui il minore abita stabilmente, dove frequenta la scuola e dove ha sviluppato una rete di amicizie e relazioni sociali. Non basta la residenza anagrafica: la residenza anagrafica è un dato amministrativo e conta soltanto se corrisponde al posto in cui il bambino vive a tutti gli effetti.

Ma attenzione: ogni vicenda familiare va esaminata nel dettaglio, poichè quando i genitori hanno nazionalità diversa si applicano oltre alle norme di diritto internazionale privato anche le norme sovranazionali, come i regolamenti comunitari, e i trattati internazionali.

Per ogni caso è necessario ricostruire precisamente le fonti normative per comprendere quale sia il giudice competente e quali siano le norme di diritto sostanziale applicabile. Pertanto, è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato che si occupa specificamente di questo specifico settore del diritto.

 

Truffe affettive on line: per la vittima va nominato un amministratore di sostegno

Lo ha stabilito il Tribunale di Ravenna con la sentenza 4 febbraio 2021, affrontando il caso di una donna che tramite i social network era entrata in contatto con personaggi loschi che l’avevano raggirata e  convinta ad elargire in loro favore consistenti somme di danaro. La signora non era malata psichica. Tuttavia, era stata raggirata da persone senza scrupoli che avevano approfittato delle sue fragilità e della ridotta capacità critica e volitiva, ponendola nella condizione di non poter dire di no alle richieste di danaro.

Il marito e i figli della signora avevano chiesto al tribunale la nomina di un curatore a tutela della donna, mediante la procedura di inabilitazione.

L’inabilitazione è superata

L’inabilitazione è una forma di tutela delle persone con difficoltà psico-fisiche meno forte dell’interdizione.  L’interdizione priva del tutto la persona della capacità giuridica, mentre l’inabilitazione ha effetti meno invasivi: la persona soggetta a inabilitazione rimane capace di agire solo per gli atti più semplici, mentre dev’essere affiancata dal curatore per gli atti più complessi (atti di straordinaria amministrazione).

Per essere interdetta una persona dev’essere incapace di intendere e volere. Per l’inabilitazione non è necessario questo requistito.

Interdizione e inabilitazione sono oggi istituti giuridici vetusti e superati, com’è confermato dalla sentenza di cui parliamo.

Va preferita l’amministrazione di sostegno

Il tribunale ha rigettato la domanda di inabilitazione, ritenendo che la misura di protezione più adeguata sia l’amministrazione di sostegno.

L’amministrazione di sostegno, infatti, offre alle persone fragili uno strumento di assistenza che, sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell’interessato, è flessibile e si adatta alle effettive esigenza del destinatario, oltre ad avere una procedura più snella e agile.

L’amministrazione di sostegno più essere applicata anche a persone, come la vittima di truffe on line, che presenta delle fragilità psico-emotive, ma non così gravi da rientrare nelle patologie psichiatriche.

Inoltre, la nomina dell’amministratore di sostegno può essere anche a tempo determinato, cioè limitata al periodo necessario alla persona in difficoltà per recuperare le fragilità presenti al momento della nomina dell’amministratore di sostegno.

Per approfondire l’istituto dell’amministrazione di sostegno, clicca su questo articolo: L’amministratore di sostegno: cos’è, destinatari ed effetti.

 

Fonte: sentenza Tribunale di Ravenna 4.2.2021

Si può versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne?

La domanda non ha una risposta univoca.

Occorre prima di tutto tenere distinte due ipotesi fondamentali: il caso in cui la sentenza di separazione sentenza prevede il versamento diretto dell’assegno al figlio e il caso in cui la sentenza stabilisce che il pagamento del contributo per il figlio va fatto in favore del genitore convivente con il figlio (che di solito è la madre).

Esaminiamole nello specifico.

Se nella separazione è previsto espressamente il versamento diretto al figlio

Può accadere che, nel regolare la loro separazione, i coniugi si accordino prevedendo che al compimento della maggiore età del figlio il padre verserà l’assegno mensile, o una parte di esso, direttamente al figlio. In questo caso, una volta che il figlio avrà compiuto diciott’anni, il padre potrà tranquillamente versare l’assegno al figlio.

Il genitore separato, pertanto, può versare direttamente al figlio maggiorenne il contributo al suo mantenimento se questa modalità è prevista nei provvedimenti che regolano la separazione o il divorzio o il mantenimento del figlio di genitori non sposati.

Se nella separazione è previsto che l’assegno per il figlio va versato alla madre

Se invece, nei provvedimenti della separazione è previsto che l’assegno debba essere versato al genitore con lui convivente (di solito, la madre) si possono presentare due diversi scenari:

– la madre non è d’accordo per il versamento diretto al figlio:

In assenza di accordo tra i genitori, non è possibile il versamento diretto al figlio.

Infatti, il genitore convivente con il figlio è titolare del diritto di ricevere l’assegno e nel caso in cui non riceva nulla può agire in via esecutiva (con il pignoramento del conto corrente o dello stipendio, ad esempio) per recuperare le mensilità che non gli sono state corrisposte. E questo diritto può essere fatto valere anche nell’ipotesi in cui l’altro genitore abbia già versato le stesse mensilità dell’assegno direttamente al figlio.

– i genitori sono entrambi d’accordo per il versamento diretto al figlio:

Se invece i genitori separati si accordano tra di loro e convengono sul versamento diretto al figlio, occorre comunque fare molta attenzione.

Le decisioni giudiziali su questo tema non hanno, infatti, un orientamento univoco.

Alcune sentenze hanno ritenuto valido l’accordo tra i genitori separati che prevedeva il versamento diretto dell’assegno al figlio, così derogando le prescrizioni della loro separazione che stabilivano che il pagamento dell’assegno per il figlio andasse fatto mediante bonifico sul conto corrente della madre.

Tuttavia, non mancano decisioni che negano validità all’accordo tra i genitori.

In questo senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza 9700/2021 pubblicata lo scorso 13 aprile. Più in particolare, in questa ordinanza la Cassazione sostiene che l’accordo tra i genitori non è sufficiente ad autorizzare il padre a versare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne, in quanto l’individuazione della madre quale beneficiario del versamento effettuata nella sentenza di separazione risponde ad un interesse superiore alla volontà delle parti. Interesse che non è modificabile mediante un semplice accordo privato, non ratificato dal tribunale.

In estrema sintesi: quanto stabilito nella sentenza prevale sulle successive manifestazioni di volontà dei genitori.

Pertanto, secondo questo orientamento, se la madre dapprima autorizza il versamento diretto al figlio, ma poi cambia idea e pretende il pagamento delle mensilità che non ha ricevuto, vi è il serio rischio di dover pagare due volte, una al figlio e l’altra alla madre.

Che cosa fare allora?

Per essere sicuri di poter pagare l’assegno direttamente al figlio maggiorenne ed evitare problemi serve un nuovo provvedimento con il medesimo peso giuridico della sentenza di separazione (o di divorzio o del decreto che regola i rapporti con il figlio nato da genitori non sposati).
In altre parole: è necessario modificare ufficialmente le regole vigenti sulle modalità di versamento dell’assegno, rivolgendosi nuovamente al tribunale oppure ricorrendo alla procedura della negoziazione assistita.

Fonte: Cassazione ordinanza n. 9700 del 13.4.2021

Mantenimento dei figli maggiorenni: il nuovo criterio è l’autoresponsabilità

Il dovere di mantenere i figli costituisce uno dei principali obblighi dei genitori e continua anche dopo raggiungimento della maggiore età, fino a che il figlio non diventa economicamente autosufficiente, cioè fino a che non è in grado di provvedere a sè stesso.

Ma cosa si intende esattamente per indipendenza economica?

Il figlio è economicamente indipendente quando è in grado di mantenersi, ha trovato un lavoro stabile e raggiunto uno standard di vita adeguato agli studi svolti, alla formazione e alle proprie aspirazioni professionali. Si tratta di una condizione che al giorno d’oggi è piuttosto difficile da raggiungere.

E se in passato i giudici sono stati più morbidi, riconoscendo il diritto ad essere mantenuti anche a figli un po’ avanti negli anni, nell’ultimo anno, invece, diverse sentenze dei giudici di merito e della Corte di Cassazione hanno adeguato il contenuto del dovere di mantenimento dei figli all’evoluzione dei costumi sociali e del mondo del lavoro.

Trovare un lavoro è un dovere

Si è così affermato il principio di autoresponsabilità: il figlio non può pretendere di essere mantenuto dai genitori fino a che non trova un lavoro di proprio gradimento, ma deve attivarsi per ricercare fattivamente un posto di lavoro, qualora non intenda proseguire gli studi.

Più in particolare, con la sentenza 1783 del 2020 la Cassazione ha stabilito che il figlio che ha superato i diciott’anni e ha deciso di non studiare, ha l’obbligo di trovarsi un’occupazione, senza aspettare di trovare il lavoro dei suoi sogni.

Si tratta di un cambiamento di rotta importante, che tiene conto dei cambiamenti sociali in atto e della recessione economica che stiamo vivendo.

Però non mancano le eccezioni

Questa interpretazione non è però univoca. La stessa Corte di Cassazione, infatti,  in un’altra decisione (sentenza n. 19077 del 2020) ha ritenuto che il figlio di genitori ricchi, anche se è maggiorenne e capace di lavorare, ma non è in grado di raggiungere livelli reddituali analoghi a quelli garantiti dai genitori, ha diritto comunque ad un contributo di mantenimento che gli consente di conservare lo stesso tenore di vita della famiglia.

Il giudice tutelare e la funzione di vigilanza attiva

Si è molto discusso in dottrina della funzione di vigilanza attiva che il Giudice Tutelare è chiamato a svolgere sull’applicazione dei provvedimenti relativi ai figli minori, e più in particolare sull’attuazione delle regole fissate nei provvedimenti di separazione e di divorzio e nei provvedimenti relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio e relative alle modalità di affidamento e ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

Il potere di vigilanza

La norma di riferimento è l’articolo 337 del Codice civile, che stabilisce che il Giudice Tutelare ha il compito di vigilare sui provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale sui minori. La formulazione della norma è molto ampia, tanto che in un primo momento la giurisprudenza aveva ritenuto che il potere di vigilanza del Giudice Tutelare trovasse applicazione soltanto con riferimento ai provvedimenti con cui veniva tolta o ridotta la responsabilità genitoriale, vale a dire nei provvedimenti di decadenza e sospensione della responsabilità (o potestà, come si chiamava un tempo) genitoriale.

Più di recente, però, sono state emanate diverse sentenze che hanno riconosciuto che il giudice tutelare può vigilare in maniera attiva sull’attuazione dei provvedimenti di separazione e divorzio e su quelli relativi ai figli non matrimoniali, indipendentemente dal fatto che vi siano in essi misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale.

In altre parole, è stato attribuito al Giudice Tutelare il compito di intervenire per far sì che i provvedimenti relativi ai rapporti genitori – figli trovino piena attuazione.

Un intervento concreto  e veloce

E così, ad esempio, se un genitore ostacola il rapporto tra i figli e l’altro genitore, si oppone agli incontri, accampa scuse, non consente all’altro di incontrare i bambini, il Giudice Tutelare può agire concretamente per fare in modo che i provvedimenti vengano attuati.

Il Giudice Tutelare può intervenire inoltre adottando misure volte a ripristinare la frequentazione tra i figli e uno dei genitori, se interrotta, o facilitare la gestione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori quando vi siano delle problematiche tra i genitori, magari dovute al fatto che le regole fissate nel provvedimento della separazione o del divorzio sono vaghe.

Vantaggi  e limiti

Il ricorso al Giudice tutelare rappresenta uno strumento particolarmente vantaggioso, in quanto il procedimento è snello e veloce e per questa ragione consente un intervento rapido ed efficace a tutela dei minori.
Il limite dell’intervento del Giudice Tutelare è che non può cambiare le regole già fissate, ma solo specificarle o agire per la loro attuazione.
Pertanto, quando le regole non sono più attuali perché è cambiata la situazione di fatto (questo può accadere, ad esempio, quando un genitore cambia casa e va a vivere lontano, rendendo non più applicabili le regole sulle visite ai figli), è necessario attivare altri strumenti.